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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 gennaio 2022

Cassazione n. 02907/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 25143/2014 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n. 49, presso lo studio del dottor [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. – controricorrente – F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 25143/2014 Numero sezionale 246/2022 Numero di raccolta generale 2907/2022 Data pubblicazione 31/01/2022 Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

CAMPANIA, sezione staccata di SALERNO, n. 1845/12/14, depositata il 21/02/2014.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] propose alla Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) della Campania, sezione staccata di Salerno, ricorso per revocazione avverso la sentenza della Commissione regionale campana (sezione di Salerno), n. 47/12/2013 (impugnata altresì con ricorso per cassazione con RG n. 24532/2013, che la Corte tratta in questa camera di consiglio);

2. la C.T.R., con la sentenza indicata in epigrafe, innanzitutto, ha richiamato testualmente (cfr. pag. 2 della decisione) il passo della pronuncia revocabile secondo cui «Nel caso di specie non risulta che il ricorrente abbia fornito, né in sede di contraddittorio con l’ufficio né in sede contenziosa, validi elementi giustificativi dell’inesistenza del presunto reddito.

Né vale ad inficiare il calcolo del maggior reddito effettuato dall’Ufficio la tesi sostenuta che parte degli investimenti fossero stati effettuati con apporto di mezzi finanziari dei familiari in considerazione che, comunque, non risulta alcuna prova del trasferimento di somme di denaro da parte di questi ultimi alla contribuente». [OSCURATO:PERSONA] regionale ha poi concluso che «le censure formulate dall’impugnante, che ha allegato una poderosa documentazione, attengono ad errore di interpretazione dei fatti o dei documenti e, comunque, ad una valutazione della prova (errore di giudizio) con la conseguenza che le doglianze del contribuente dovevano essere fatte valere davanti ai giudici di legittimità e non in questa sede»;

3. la contribuente ricorre con tre motivi per la cassazione della sentenza d’appello; l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso; r.g. n. 25143/2013 2 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 25143/2014 Numero sezionale 246/2022 Numero di raccolta generale 2907/2022 Data pubblicazione 31/01/2022 Considerato che:

1. con il primo motivo di ricorso [«(art. 360 n. 3 c.p.c.): Violazione e falsa applicazione dell’art. 395 cpc, n. 4, in relazione all’art. 64 1° d.lvo 546/1992.»], la ricorrente assume che la domanda ha per oggetto la revocazione della sentenza n. 47/12/2013 emessa dalla C.T.R. della Campania (sezione di Salerno), che è incorsa in un evidente errore di fatto processuale, in quanto non si è avveduta della regolare produzione in giudizio, da parte della contribuente, delle prove documentali analiticamente identificate e trascritte nel testo del ricorso per cassazione.

Ciò premesso, la ricorrente afferma che la sentenza da revocare era incorsa in un errore percettivo riguardante il “fatto probatorio” rappresentato dai documenti regolarmente prodotti in giudizio.

Dopodiché rileva che la Commissione regionale, laddove ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, non ha correttamente individuato il “fatto” oggetto dell’errore revocatorio, costituito nella specie non già dal “fatto da provare” (ossia l’effettuazione da parte della signora Chiusano degli investimenti contestati a mezzo dell’apporto economico dei propri familiari), bensì dal “fatto probatorio”, costituito dai documenti analiticamente indicati, sui quali non vi era stata alcuna contestazione tra le parti né alcuna pronuncia ad opera del giudice regionale;

2. con il secondo motivo [«(art. 360 n. 5 c.p.c.): Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.»], la ricorrente censura la sentenza impugnata che non ha delibato il “fatto storico processuale” costituito dalla regolare e tempestiva produzione, da parte dell’interessata, nel giudizio definito con la sentenza 47/12/13, di numerosa documentazione.

Al riguardo, la ricorrente deduce che si è trattato di un’omissione decisiva poiché, se la C.T.R. avesse delibato tale fatto storico processuale, avrebbe certamente definito il giudizio di revocazione in senso favorevole alla r.g. n. 25143/2013 3 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 25143/2014 Numero sezionale 246/2022 Numero di raccolta generale 2907/2022 Data pubblicazione 31/01/2022 parte privata, tenuto conto dell’univoca valenza dimostrativa degli stessi documenti in punto di irrilevanza fiscale delle somme impiegate dalla signora Chiusano per gli acquisti contestati, poiché provenienti dai propri familiari;

3. con il terzo motivo [«(art. 360 n. 4 c.p.c.): Nullità della sentenza ai sensi dell’art. 132, comma 2, n. 4 cpc.

Motivazione apparente.»], si censura la sentenza impugnata che ha omesso di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento a fronte del “fatto storico processuale” costituito dalla produzione in giudizio, ad opera della signora Chiusano, di ampia documentazione a sostegno della propria linea difensiva, e che in definitiva non è suscettibile di alcun controllo in punto di esattezza e logicità del ragionamento che la sorregge;

4. il terzo motivo, da esaminare per primo perché riguarda un error in procedendo, è infondato;

4.1. per le Sezioni unite di questa Corte la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, allorquando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguìto dal giudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez.

U.19/06/2018, n. 16159 [p. 7.2.], che menziona Cass. Sez.

U.03/11/2016, n. 22232; conf.: Cass. Sez.

U. nn. 22229, 22230, 22231, del 2016.

I medesimi concetti giuridici sono espressi da Cass. Sez.

U. 24/03/2017, n. 766; Cass. Sez.

U. 09/06/2017, n. 14430 [p. 2.4.]; Cass. Sez.

U. 18/04/2018, n. 9557 [p. 3.5.]).

Ancor più di recente, Cass. Sez.

U. 27/12/2019, n. 34476 (che cita, in motivazione, Cass. Sez.

U. 07/04/2014, n. 8053; Cass. Sez.

U.r.g. n. 25143/2013 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 25143/2014 Numero sezionale 246/2022 Numero di raccolta generale 2907/2022 Data pubblicazione 31/01/2022 18/04/2018, n. 9558; Cass. Sez.

U. 31/12/2018, n. 33679) ha avuto modo di ribadire che «nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione.»;

4.2. nella specie, al contrario di quanto sostiene la ricorrente, una motivazione esiste ed è congrua rispetto al tema del decidere della domanda di revocazione; infatti, la C.T.R. ha ritenuto che la censura rivolta alla pronuncia d’appello riguardasse inammissibilmente un errore nella valutazione del materiale probatorio e non un errore revocatorio;

5. il primo motivo è infondato; per giurisprudenza costante (ex multis Cass. 10/06/2021, n. 16439) «L’errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza […] presuppone l’esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali; il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed r.g. n. 25143/2013 5 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 25143/2014 Numero sezionale 246/2022 Numero di raccolta generale 2907/2022 Data pubblicazione 31/01/2022 obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa.».

Nel caso in esame, la C.T.R., senza discostarsi dal principio di diritto sopra enunciato, ha escluso che la pronuncia d’appello da revocare fosse scaturita da un errore di percezione circa il materiale probatorio allegato dalla contribuente a sopporto della propria linea difensiva, ed ha invece rilevato che il giudice a quo, dopo avere esaminato le prove in atti, aveva escluso che la contribuente avesse addotto validi elementi giustificativi circa l’inesistenza del reddito ripreso a tassazione;

6. il secondo motivo è inammissibile;

6.1. per giurisprudenza consolidata (così Cass. Sez.

U.07/04/2014, n. 8053; Cass. Sez.

U. 18/04/2018, n. 9558; Cass. Sez.

U. 31/12/2018, n. 33679) il novellato testo dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad avere carattere decisivo.

Rapportando tali princìpi al motivo di ricorso in esame, è invece da escludere che possa denunciarsi per cassazione l’omesso esame del “fatto processuale” che si assume essere decisivo, costituito dalla regolare e tempestiva produzione di documenti nel giudizio nel quale è stata emessa la sentenza da revocare.

Si è infatti chiarito (Cass. 24/06/2020, n. 12387, che in motivazione richiama Cass. n. 18328/2019; in termini, Cass.05/07/2021, n. 18956) che «il “fatto storico” di cui al menzionato articolo è un accadimento fenomenico esterno alla dinamica propria del processo, ossia a quella sequela di atti ed attività disciplinate dal codice di rito che, dunque, viene a caratterizzare diversa natura e r.g. n. 25143/2013 6 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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7. ne consegue il rigetto del ricorso;

8. le spese del giudizio di cassazione sono regolate in dispositivo secondo il principio della soccombenza; P.Q.M. rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.600,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 25143/2014 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n. 49, presso lo studio del dottor [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. – controricorrente – F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 25143/2014 Numero sezionale 246/2022 Numero di raccolta generale 2907/2022 Data pubblicazione 31/01/2022 Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA, sezione staccata di SALERNO, n. 1845/12/14, depositata il 21/02/2014. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] propose alla Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) della Campania, sezione staccata di Salerno, ricorso per revocazione avverso la sentenza della Commissione regionale campana (sezione di Salerno), n. 47/12/2013 (impugnata altresì con ricorso per cassazione con RG n. 24532/2013, che la Corte tratta in questa camera di consiglio); 2. la C.T.R., con la sentenza indicata in epigrafe, innanzitutto, ha richiamato testualmente (cfr. pag. 2 della decisione) il passo della pronuncia revocabile secondo cui «Nel caso di specie non risulta che il ricorrente abbia fornito, né in sede di contraddittorio con l’ufficio né in sede contenziosa, validi elementi giustificativi dell’inesistenza del presunto reddito. Né vale ad inficiare il calcolo del maggior reddito effettuato dall’Ufficio la tesi sostenuta che parte degli investimenti fossero stati effettuati con apporto di mezzi finanziari dei familiari in considerazione che, comunque, non risulta alcuna prova del trasferimento di somme di denaro da parte di questi ultimi alla contribuente». [OSCURATO:PERSONA] regionale ha poi concluso che «le censure formulate dall’impugnante, che ha allegato una poderosa documentazione, attengono ad errore di interpretazione dei fatti o dei documenti e, comunque, ad una valutazione della prova (errore di giudizio) con la conseguenza che le doglianze del contribuente dovevano essere fatte valere davanti ai giudici di legittimità e non in questa sede»; 3. la contribuente ricorre con tre motivi per la cassazione della sentenza d’appello; l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso; r.g. n. 25143/2013 2 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 25143/2014 Numero sezionale 246/2022 Numero di raccolta generale 2907/2022 Data pubblicazione 31/01/2022 Considerato che: 1. con il primo motivo di ricorso [«(art. 360 n. 3 c.p.c.): Violazione e falsa applicazione dell’art. 395 cpc, n. 4, in relazione all’art. 64 1° d.lvo 546/1992.»], la ricorrente assume che la domanda ha per oggetto la revocazione della sentenza n. 47/12/2013 emessa dalla C.T.R. della Campania (sezione di Salerno), che è incorsa in un evidente errore di fatto processuale, in quanto non si è avveduta della regolare produzione in giudizio, da parte della contribuente, delle prove documentali analiticamente identificate e trascritte nel testo del ricorso per cassazione. Ciò premesso, la ricorrente afferma che la sentenza da revocare era incorsa in un errore percettivo riguardante il “fatto probatorio” rappresentato dai documenti regolarmente prodotti in giudizio. Dopodiché rileva che la Commissione regionale, laddove ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, non ha correttamente individuato il “fatto” oggetto dell’errore revocatorio, costituito nella specie non già dal “fatto da provare” (ossia l’effettuazione da parte della signora Chiusano degli investimenti contestati a mezzo dell’apporto economico dei propri familiari), bensì dal “fatto probatorio”, costituito dai documenti analiticamente indicati, sui quali non vi era stata alcuna contestazione tra le parti né alcuna pronuncia ad opera del giudice regionale; 2. con il secondo motivo [«(art. 360 n. 5 c.p.c.): Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.»], la ricorrente censura la sentenza impugnata che non ha delibato il “fatto storico processuale” costituito dalla regolare e tempestiva produzione, da parte dell’interessata, nel giudizio definito con la sentenza 47/12/13, di numerosa documentazione. Al riguardo, la ricorrente deduce che si è trattato di un’omissione decisiva poiché, se la C.T.R. avesse delibato tale fatto storico processuale, avrebbe certamente definito il giudizio di revocazione in senso favorevole alla r.g. n. 25143/2013 3 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 25143/2014 Numero sezionale 246/2022 Numero di raccolta generale 2907/2022 Data pubblicazione 31/01/2022 parte privata, tenuto conto dell’univoca valenza dimostrativa degli stessi documenti in punto di irrilevanza fiscale delle somme impiegate dalla signora Chiusano per gli acquisti contestati, poiché provenienti dai propri familiari; 3. con il terzo motivo [«(art. 360 n. 4 c.p.c.): Nullità della sentenza ai sensi dell’art. 132, comma 2, n. 4 cpc. Motivazione apparente.»], si censura la sentenza impugnata che ha omesso di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento a fronte del “fatto storico processuale” costituito dalla produzione in giudizio, ad opera della signora Chiusano, di ampia documentazione a sostegno della propria linea difensiva, e che in definitiva non è suscettibile di alcun controllo in punto di esattezza e logicità del ragionamento che la sorregge; 4. il terzo motivo, da esaminare per primo perché riguarda un error in procedendo, è infondato; 4.1. per le Sezioni unite di questa Corte la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, allorquando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguìto dal giudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U.19/06/2018, n. 16159 [p. 7.2.], che menziona Cass. Sez. U.03/11/2016, n. 22232; conf.: Cass. Sez. U. nn. 22229, 22230, 22231, del 2016. I medesimi concetti giuridici sono espressi da Cass. Sez. U. 24/03/2017, n. 766; Cass. Sez. U. 09/06/2017, n. 14430 [p. 2.4.]; Cass. Sez. U. 18/04/2018, n. 9557 [p. 3.5.]). Ancor più di recente, Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34476 (che cita, in motivazione, Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053; Cass. Sez. U.r.g. n. 25143/2013 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 25143/2014 Numero sezionale 246/2022 Numero di raccolta generale 2907/2022 Data pubblicazione 31/01/2022 18/04/2018, n. 9558; Cass. Sez. U. 31/12/2018, n. 33679) ha avuto modo di ribadire che «nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione.»; 4.2. nella specie, al contrario di quanto sostiene la ricorrente, una motivazione esiste ed è congrua rispetto al tema del decidere della domanda di revocazione; infatti, la C.T.R. ha ritenuto che la censura rivolta alla pronuncia d’appello riguardasse inammissibilmente un errore nella valutazione del materiale probatorio e non un errore revocatorio; 5. il primo motivo è infondato; per giurisprudenza costante (ex multis Cass. 10/06/2021, n. 16439) «L’errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza […] presuppone l’esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali; il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed r.g. n. 25143/2013 5 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 25143/2014 Numero sezionale 246/2022 Numero di raccolta generale 2907/2022 Data pubblicazione 31/01/2022 obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa.». Nel caso in esame, la C.T.R., senza discostarsi dal principio di diritto sopra enunciato, ha escluso che la pronuncia d’appello da revocare fosse scaturita da un errore di percezione circa il materiale probatorio allegato dalla contribuente a sopporto della propria linea difensiva, ed ha invece rilevato che il giudice a quo, dopo avere esaminato le prove in atti, aveva escluso che la contribuente avesse addotto validi elementi giustificativi circa l’inesistenza del reddito ripreso a tassazione; 6. il secondo motivo è inammissibile; 6.1. per giurisprudenza consolidata (così Cass. Sez. U.07/04/2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 18/04/2018, n. 9558; Cass. Sez. U. 31/12/2018, n. 33679) il novellato testo dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad avere carattere decisivo. Rapportando tali princìpi al motivo di ricorso in esame, è invece da escludere che possa denunciarsi per cassazione l’omesso esame del “fatto processuale” che si assume essere decisivo, costituito dalla regolare e tempestiva produzione di documenti nel giudizio nel quale è stata emessa la sentenza da revocare. Si è infatti chiarito (Cass. 24/06/2020, n. 12387, che in motivazione richiama Cass. n. 18328/2019; in termini, Cass.05/07/2021, n. 18956) che «il “fatto storico” di cui al menzionato articolo è un accadimento fenomenico esterno alla dinamica propria del processo, ossia a quella sequela di atti ed attività disciplinate dal codice di rito che, dunque, viene a caratterizzare diversa natura e r.g. n. 25143/2013 6 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 25143/2014 Numero sezionale 246/2022 Numero di raccolta generale 2907/2022 Data pubblicazione 31/01/2022 portata del “fatto processuale”, il quale segna il differente àmbito del vizio deducibile, in sede di legittimità ai sensi del quarto comma dell’art 360 c.p.c.»; 7. ne consegue il rigetto del ricorso; 8. le spese del giudizio di cassazione sono regolate in dispositivo secondo il principio della soccombenza; P.Q.M. rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.600,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contri
Sentenza Cassazione n. 02907/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris