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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 5 maggio 2026

Cassazione n. 20455/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

E APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento senza rinviodella sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello diNapoli;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’annullamento della sentenza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenzadella Corte di Appello di Napoli del 7/04/2025 che aveva confermato la sentenzadi primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato diricettazione.1.1 Al riguardo il difensore premette che in data 29 marzo 2025 avevadepositato istanza di rinvio in quanto il decreto di citazione per il giudizio di appelloera stato notificato soltanto in data 27 marzo 2025, non rispettando il termineprevisto dall’art. 601 cod. proc. pen.; l’istanza non era stata considerata dallaCorte di appello, con violazione dell’art. 179 cod. proc. pen.1.2 Il difensore osserva che solo successivamente al deposito della sentenzaimpugnata aveva appreso che il Procuratore generale, in data 14 marzo 2025,aveva formulato richiesta di discussione orale, ma il relativo avviso non era statoinviato al suo indirizzo PEC, con una ulteriore causa di nullità della sentenzaCONSIDERATO IN DIRITTO1 Il ricorso è fondato.1.1 Risulta, invero, dagli atti, cui questa Corte ha fatto doverosamenteaccesso attesa la natura processuale dell’eccezione (Sez.

U, n. 42792 del31/10/2001, Rv. 220092 – 01) che il decreto di citazione per il giudizio di appelloda tenersi il 7 aprile 2025 è stato notificato via PEC al difensore in data 27 marzo2025, in violazione quindi dell’art. 601 cod. proc. pen., che prevede, al comma 5,che “almeno quaranta giorni prima della data fissata per il giudizio di appello, ènotificato avviso ai difensori” (sul punto si deve rilevare che “la disciplina dell'art.601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs.10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni il termine a comparirenei giudizi di appello, è applicabile ai soli atti di impugnazione proposti a far datadal 1° luglio 2024.

Sez.U. n. 42124 del 27/06/2024, Rv. 287095 – 01”, e questoè il caso in esame); si è pertanto verificato un caso di nullità a regime intermedioai sensi dell’art. 178 lett. c) cod. proc. pen., tempestivamente eccepita daldifensore, che comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata,con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altrasezione della Corte di appello di Napoli.Così deciso il 05/05/2026Il consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento senza rinviodella sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello diNapoli;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’annullamento della sentenza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenzadella Corte di Appello di Napoli del 7/04/2025 che aveva confermato la sentenzadi primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato diricettazione.1.1 Al riguardo il difensore premette che in data 29 marzo 2025 avevadepositato istanza di rinvio in quanto il decreto di citazione per il giudizio di appelloera stato notificato soltanto in data 27 marzo 2025, non rispettando il termineprevisto dall’art. 601 cod. proc. pen.; l’istanza non era stata considerata dallaCorte di appello, con violazione dell’art. 179 cod. proc. pen.1.2 Il difensore osserva che solo successivamente al deposito della sentenzaimpugnata aveva appreso che il Procuratore generale, in data 14 marzo 2025,aveva formulato richiesta di discussione orale, ma il relativo avviso non era statoinviato al suo indirizzo PEC, con una ulteriore causa di nullità della sentenzaCONSIDERATO IN DIRITTO1 Il ricorso è fondato.1.1 Risulta, invero, dagli atti, cui questa Corte ha fatto doverosamenteaccesso attesa la natura processuale dell’eccezione (Sez. U, n. 42792 del31/10/2001, Rv. 220092 – 01) che il decreto di citazione per il giudizio di appelloda tenersi il 7 aprile 2025 è stato notificato via PEC al difensore in data 27 marzo2025, in violazione quindi dell’art. 601 cod. proc. pen., che prevede, al comma 5,che “almeno quaranta giorni prima della data fissata per il giudizio di appello, ènotificato avviso ai difensori” (sul punto si deve rilevare che “la disciplina dell'art.601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs.10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni il termine a comparirenei giudizi di appello, è applicabile ai soli atti di impugnazione proposti a far datadal 1° luglio 2024. Sez.U. n. 42124 del 27/06/2024, Rv. 287095 – 01”, e questoè il caso in esame); si è pertanto verificato un caso di nullità a regime intermedioai sensi dell’art. 178 lett. c) cod. proc. pen., tempestivamente eccepita daldifensore, che comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata,con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altrasezione della Corte di appello di Napoli.Così deciso il 05/05/2026Il consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 20455/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris