CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 12527/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
riesame di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha conclusochiedendo l'annullamento con rinvio del ricorso;sentito l' avv. [OSCURATO:PERSONA] i quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorsoper i motivi esposti.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 24 giugno 2025, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava larichiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza del GIP in sede,il quale gli aveva applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari, avendo ritenuto lasussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di cui agli artt. 416, comma 1 e2, 416-bis.1 cod. pen. e artt. 110, 416-ter cod. pen.Richiamata integralmente l’ordinanza genetica, rappresentava che le indagini avevanolasciato emergere l’esistenza di una associazione criminale, la quale operava in vista dellecompetizioni elettorali del 2020 per sostenere i candidati prescelti, facendo convogliare sucostoro pacchetti di voto a seguito di accordi con la criminalità organizzata in cambio difavori nel campo amministrativo e nel settore sanitario pubblico.Con riferimento agli elementi indizianti dei reati contestati, l’ordinanza evidenziava cheAltomonte era già stato condannato con sentenza del 23.11.2009, irrevocabile il 22.11.2012,quale partecipe delle cosche di [OSCURATO:PERSONA] e formalmente affiliato alla ‘drangheta.Enunciava una serie di intercettazioni telefoniche dalle quali desumeva l’esistenza diuna “squadra” che operava al fine di sostenere taluni candidati alle elezioni per il consiglioregionale, individuati, dapprima in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e,successivamente, in [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA].In particolare, menzionava le captazioni che dimostravano la vicinanza di [OSCURATO:PERSONA] acomponenti del sodalizio già dal 2018; le conversazioni captate nel 2019 dalle quali sievinceva che questi aveva fatto ingresso nella “squadra” di supporto alla [OSCURATO:PERSONA]; quelledalle quali si desumeva la consapevolezza di muoversi in modo illecito, e, quindi, lanecessità di assumere cautele; quelle dalle quali si arguiva che il ricorrente raccoglievapacchetti di voto in cambio di favori che elargiva nell’ambito della propria attività disindacalista e che programmava azioni illecite (falsi in certificazioni) per far ottenere vantagginon dovuti in cambio di voti alla propria candidata; quelle dalle quali si evinceva cheAltomonte, unitamente al correo [OSCURATO:PERSONA], programmavano di avviare trattative elettorali conesponenti malavitosi, al riparo da occhi indiscreti; quelle dalle quali si evinceva che egliaveva effettivamente svolto la campagna elettorali in modo molto attivo, anche in ragione deltornaconto che meditava di ottenere unitamente ad altri sodali.Quanto al reato di cui all’art. 416-ter cod. pen. contestato al capo 41) dell’imputazione, l’ordinanza riteneva sussistenti gli elementi costitutivi del reato sulla base delle captazioni,dalle quali si evinceva che [OSCURATO:PERSONA] elargiva favori nella sua attività di sindacalista incambio di pacchetti di voti, programmava di far confluire sulla candidata i voti di soggetti cheavrebbero potuto ottenere trasferimenti sulla base di certificazioni mediche compiacenti,intratteneva contatti con rappresentanti della famiglia [OSCURATO:PERSONA], ottenendo promessa di voti,concordava la distribuzione del tornaconto di tale attività tra un gruppo ristretto di partecipi.2. Avvero l’ordinanza propone ricorso per cassazione l’odierno ricorrente tramite ipropri difensori, articolando tre motivi di ricorso che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc.pen., si illustrano nei limiti strettamente necessari alla motivazione.2.1. Con il primo motivo, relativo al reato di cui all’art. 416-ter cod.pen., la difesa osserva che la condotta contestata all’imputato rientra nellaprevisione della prima parte della norma incriminatrice ovvero in quella cheindividua la condotta criminosa nell’accettare la promessa di procurare votida parte di soggetti appartenenti ad associazioni mafiose. Osserva che lamotivazione sul punto relativo all’appartenenza del ricorrente adassociazione ‘ndranghetista è del tutto carente, in quanto poggiaunicamente sulla precedente condanna per il delitto di cui all’art. 416-biscod. pen. intervenuta nel 2009, con riferimento a condotte del 2006, senzaindividuare elementi che consentano di attualizzare la condotta diappartenenza alla data di commissione dei reati per i quali si procede (2018-2020), senza enucleare dalle conversazioni ritenute indizianti gli elementiche deporrebbero nel senso dell’appartenenza del ricorrente adassociazione mafiosa ed anzi, individuando le modalità della condotta nellosfruttamento della sua posizione di sindacalista, il che escluderebbe in nucela possibilità di attribuire caratteristiche mafiose alla condotta.2.2. Con il secondo motivo, denuncia violazione dell’art. 2 cod. pen.in relazione all’art. 416-ter cod. pen. Evidenzia che la condotta è contestatacome commessa tra il 2018 e il gennaio 2020; che condotte direttamenteriferite all’odierno ricorrente si collocano, secondo l’ordinanza, per la primavolta il 29.6.2019 ed alludono ad un precedente accordo la cui data, tuttavia,non è individuata; che essendo entrata in vigore la norma che ha innovatol’art. 416-ter cod. pen., l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ovvero pochi giorni precedenti la primaconversazione indiziante, per il principio del favor rei deve ritenersi che lacondotta consumativa del reato, costituita dall’accordo, sia intervenuta nellavigenza della precedente legge, la quale sanzionava solo la condotta diaccordo volta a procurare voti con metodo mafioso; che essendo escluso,sulla base degli elementi individuati nell’ordinanza, che il ricorrente abbiamai fatto ricorso a tali metodi, deve escludersi che sussistano indizi di reatoa suo carico.2.3.Con il terzo motivo, la difesa eccepisce la contraddittorietàintrinseca della imputazione e, conseguentemente, dell’ordinanza che l’harecepita laddove, nel capo 41) individua il ricorrente come parte dellacomponente ‘ndranghetista dell’accordo e nel capo 38), relativoall’associazione mafiosa, lo individua come uno dei componentidell’associazione che operava come intermediario con la componente‘dranghetista. Inoltre, evidenzia come le conversazioni intercettate nonforniscano elementi indizianti in ordine allo stabile inserimento del ricorrentenella compagine associativa: non quelle del 2018, essendo meramentepreparatorie di un suo coinvolgimento; non quelle del 2019, dalle quali,secondo la difesa, non si trarrebbero elementi idonei a dimostrare la stabilitàdell’adesione del ricorrente al vincolo associativo, non potendo questodesumersi dalla enfatizzazione dei risultati da questi conseguiti nellaraccolta dei voti. Sottolinea, inoltre, come la individuazione del ricorrentecome referente delle cosche impedisca di individuarlo come componentedell’associazione di cui all’art. 416 cod. pen. costituita dagli altri correi,mancando elementi dai quali desumere la sistematicità del contributo reso.Alla luce di tali motivi, chiedeva pertanto l’annullamento dell’ordinanzaimpugnata.3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinviodell’ordinanza impugnata. Ha osservato che nell’ordinanza impugnata non sono individuatigli elementi che consentono di individuare l’odierno ricorrente come intraneo ad una cosca‘ndranghetista, non essendo a tal fine sufficiente il mero richiamo alla condanna subita perfatti del 2006-2009; che la possibilità di procacciare voti presso dette consorterie criminalinon è indicativo della dazione di un contributo stabile ai clan, idoneo a conservare orafforzare l’associazione mafiosa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2 . G i o v a p r e l i m i n a r m e n t e r i l e v a r e c h e « I n t e m adi misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazionedel provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei graviindizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiarenatura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica dellecensure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito aicanoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento dellerisultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendoformalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversavalutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito» (Sez. 2, n. 27866del 17/06/2019, Rv. 276976-01).3. In ordine alla configurabilità del delitto di cui all’art. 416-ter cod. pen., siosserva che la legge n. 43 del 2019 ha profondamente modificato la fattispecieincriminatrice di cui alla norma citata. Secondo il previgente testo normativo, ilprocacciamento di voti doveva avvenire «mediante le modalità di cui al terzocomma dell'art. 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa dierogazione di denaro o di altra utilità». Il condizionamento del voto, dunque,doveva essere attuato attraverso l'impiego del c.d. "metodo mafioso" ovvero, senon necessariamente mediante minacce o violenze fisiche, comunquesfruttando la capacità intimidatrice che promana dall'esistenza di tal genere disodalizio, nella consapevolezza di questa capacità da parte della comunitàsociale del territorio di riferimento. Questo implicava la necessità che ilpromittente fosse un intraneo alla cosca mafiosa ed agisse in rappresentanza enell'interesse di questa, spendendone il nome presso il politico od i suoirappresentanti: solo in questo caso, infatti, il ricorso alle modalità mafiose perl'acquisizione del consenso elettorale poteva dirsi immanente all'illecitapattuizione e la scelta di un simile interlocutore da parte del candidato potevarazionalmente ritenersi determinata dalla fama criminale dello stesso e dallemodalità che, di conseguenza, egli avrebbe adottato per il reclutamentoelettorale, occorrendo altrimenti la prova della specifica pattuizione anche di talimetodi di procacciamento del consenso (Sez. 6, n. 16397 del 03/03/2016, LaRupa, Rv. 266738; Sez. 1, n. 19230 del 30/11/2015, dep. 2016, Zappalà, Rv.266794; Sez. 6, n. 25302 del 19/05/2015, Albero, Rv. 263845). A seguito dellanovella del 2019, invece, il procacciamento di voti penalmente sanzionato non èsoltanto quello ottenuto con l'impiego del "metodo mafioso", bensì anche quello,effettivo o promesso, che provenga «da parte di soggetti appartenenti alleassociazioni di cui all'art. 416-bis cod. pen.». Si coglie agevolmente, dunque,come la nuova disposizione ampli notevolmente lo spettro delle condottepenalmente rilevanti, estendendolo dalle modalità del condizionamento delconsenso al profilo soggettivo di chi tale operazione compia o s'impegni acompiere nell'interesse del candidato. 4. Nel caso in oggetto, la condotta viene contestata come commessa trail 2018 e il gennaio 2020. L'ordinanza non enuncia condotte attuate con modalitàmafiose riferite all'odierno ricorrente, che viene imputato del delitto di scambioelettorale politico-mafiosoin quanto appartenente ai clan ‘ndranghetista Vadalà eTalia.Ciò che occorre verificare, pertanto, è la sussistenza dei gravi indizi dicolpevolezza in ordine all'appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] al clan di ‘ndrangheta dellecosche Vadalà e Talia.Gli elementi addotti a sostegno dell’appartenenza alla cosca sono statiindividuati unicamente nella condanna pronunciata dal GUP di [OSCURATO:PERSONA] data [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile il 22.11.2012, con la quale l’odierno ricorrente èstato condannato per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso perl’appartenenza alle cosche Vadalà e Talia nel procedimento n. 1130/2006 c.d.“[OSCURATO:PERSONA]”.Ebbene, tale elemento non è in sé sufficiente a provare la condotta dipartecipazione ad associazione mafiosa nel periodo oggetto di contestazione. Siè affermato, con pronunce costanti, che «In tema di associazione di tipomafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapportodi stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio,tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico efunzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomenoassociativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comunifini criminosi [...]» (Sez. U. n. 33748 del 12/07/2025, Rv. 231670-01), condottache deve essere tenuta distinta dalla mera “contiguità compiacente” ove non sisia dimostrato che la vicinanza a soggetti mafiosi si sia tradotta in un vero eproprio contributo, avente effettiva rilevanza causale alla conservazione e arafforzamento della consorteria (Sez. 5, n. 12753 del 17/01/2024, Rv. 286120-01).Ora, nel caso in esame, il Tribunale del riesame non ha chiarito le ragioniper le quali la partecipazione ai clan Vadalà e Talia accertata con sentenza del2009 e relativa a condotte precedenti, possa ritenersi ancora sussistente nelperiodo 2018-2020, non potendo proiettarsi all’attualità l’intraneità nel gruppo‘ndranghetista sulla base del risalente accertamento, senza verificare lacostante permanenza del vincolo sulla base di elementi concreti indicativi di unostabile apporto alla conservazione o al rafforzamento del clan.Le conversazioni intercettate, pur certamente confermando i lcoinvolgimento dell’odierno ricorrente nelle vicende dell’epoca e, probabilmente,l’affidamento fatto dai fratelli [OSCURATO:PERSONA] su tali appartenenze, non evidenzianoelementi univocamente indicativi della persistente intraneità e, soprattuttodell’attualità dell’apporto alle famiglie malavitose.Così:- la conversazione del 16.9.2018 tra i fratelli [OSCURATO:PERSONA] nel corso della quale idue indicavano come utile alla loro causa (ovvero a raccogliere consensielettorali in favore dei loro candidati, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]),[OSCURATO:PERSONA], sindacalista e gestore di tre importanti uffici sindacali peril personale della scuola, a sua volta, in passato, candidato alle elezioniprovinciali e condannato nel procedimento “[OSCURATO:PERSONA]”;- una conversazione del 31.10.2018 nella quale i due fratelli organizzavanouna cena elettorale cui avrebbero dovuto invitare anche [OSCURATO:PERSONA], il quale,tuttavia, non interveniva all’incontro;- un incontro del 28.12.2018 presso l’abitazione del consuocero di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], finalizzato a raccogliere consensi elettorali, alla qualepartecipava anche AltomonteEbbene, non è dato evincere dal contenuto delle conversazioni gli elementi cheinducono a ritenere [OSCURATO:PERSONA] tuttora intraneo alle cosche, nelle forme attive inprecedenza evidenziate.Quanto alle conversazioni intercettate nel giugno 2019, nell’ordinanza vengonoriportate quelle ritenute rilevanti:- Nella conversazione del 29.6.2019 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], idue dialogavano del sostegno che il secondo avrebbe dato alla campagna elettorale dellanuova candidata [OSCURATO:PERSONA], già comunicato al correo [OSCURATO:PERSONA], il quale non aveva fattoobiezioni all’apporto di [OSCURATO:PERSONA], nonostante fosse a conoscenza dei pregiudizi penali diquesti. Inoltre, il Tribunale evidenziava che il tenore della conversazione lasciava intendereche [OSCURATO:PERSONA] intendesse rivolgersi anche a soggetti legati alla criminalità organizzata, e che,per tale motivo, i due ritenevano opportuno adottare cautele. Nella medesima occasione,[OSCURATO:PERSONA] rappresentava di poter raccogliere voti tramite persone che aveva “sistemato” perquestioni lavorative nonché di voler approfittare di medici compiacenti per far otteneretrasferimenti per motivi di salute, altrimenti non ottenibili;- Nelle conversazioni successive della medesima giornata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in quella dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i conversanti facevanoriferimento al ruolo assunto da [OSCURATO:PERSONA] nella “squadra” creata per favorire la candidata eal significativo apporto dato da costui. In detta seconda conversazione, [OSCURATO:PERSONA] riferiva di “unacosina” che stava seguendo per il genero di [OSCURATO:PERSONA], elemento, questo, nel quale ilTribunale individuava il tornaconto personale dell’odierno ricorrente;- Nella conversazione del 27.10.2019, [OSCURATO:PERSONA] comunicava a [OSCURATO:PERSONA] di aver avutocontatti con tale “[OSCURATO:PERSONA]”, il quale aveva promesso voti per la candidata;- Nella conversazione del 27.10.2019 tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eSebastiano [OSCURATO:PERSONA], i tre evidenziavano il loro interesse a conseguire incarichi nel caso incui [OSCURATO:PERSONA] fosse stata eletta, precisando che loro costituivano il nucleo di riferimento cheavrebbe beneficiato dei favori della eletta nella distribuzione di incarichi.Ebbene, nel riportare tali conversazioni, il Tribunale del riesame non individua elementidai quali desumere l’intraneità di [OSCURATO:PERSONA] nei clan di ‘ndrangheta Vadalà e Talia, idonei adconservazione e al rafforzamento del clan.Manca, pertanto, nella ordinanza impugnata, l’enucleazione degli elementi costitutividella fattispecie contestata ex art. 416 ter cod. pen., così come delineata dallagiurisprudenza di questa Corte in precedenza riportata, ovvero la qualità di intraneo adassociazioni mafiose di [OSCURATO:PERSONA], ovvero del soggetto che, nell’ipotesi accusatoria avrebbepromesso di procurare voti.5. Con riferimento alla fattispecie associativa contestata al capo 38),fondato appare il primo rilievo difensivo relativo alla apparente contraddittorietàtra detta imputazione e quella di cui all’art. 416-ter cod. pen., con riferimento alruolo assunto dall’odierno ricorrente, il quale, nel capo 41) viene descritto comeintraneo alla associazione ‘ndranghetista, mentre nel capo 38) viene descrittocome intermediario tra la componente c.d. politica e quella mafiosa. L’ordinanzanon chiarisce tale punto che costituisce un' ulteriore carenza ricostruttiva.6. Venendo all’esame della fattispecie associativa contestata, sotto ilprofilo della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, si osserva che questaCorte ha affermato che «L'elemento distintivo fra il delitto di associazione perdelinquere e il concorso di persone nel reato continuato è rappresentato dalcarattere dell'accordo criminoso, che, ai fini della configurabilità della fattispeciedi cui all'art. 416 cod. pen., deve essere stabile e finalizzato alla costituzione o alsostegno di una struttura collettiva idonea alla realizzazione di un programmadelittuoso indeterminato, condiviso tra i partecipi, con permanenza del vincoloassociativo anche dopo la commissione dei singoli reati. (In motivazione, laCorte ha precisato che alla categoria dei delitti associativi è estranea quella delconcorso di persone nel reato continuato, perché in quest'ultima il programmacriminoso è comunque determinato, seppure in maniera temperata, siccomeriferito ad una pluralità di condotte tutte facenti parte di un medesimo disegno)»(Sez. 6, n. 28651 del 30/10/2024, Rv. 288550-01). Ciò che caratterizza il reatoassociativo è quindi «l'esistenza di un grado - anche in questo caso variamentedeclinabile- di stabilità di tale dimensione collettiva: la creazione di un'entità, chesia la risultante del collegamento oggettivo tra le condotte di più soggetti, che siariconoscibile anche al di là dei singoli individui che lo compongono, che dimostriun'apprezzabile durata nel tempo; una struttura, anche labile, rudimentale,leggera, fluida, ma riconoscibile al punto tale da far escludere la sussistenza delmero concorso nel reato» (Sez. 6, n. 28651 del 30/10/2024 citata).Ebbene, con riferimento all’attività di supporto ai candidati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lo stesso Tribunale del riesame che si esprime in termini di mera “vicinanza”del ricorrente al gruppo c.d. politico, costituito dai [OSCURATO:PERSONA]. Le conversazioniintercettate, infatti, danno conto solo di una attività prodromica al coinvolgimentodi [OSCURATO:PERSONA] nel gruppo, ai primi contatti con questi, senza fornire, tuttavia,elementi indicativi di una stabile adesione al programma. In questo senso, infatti,depone la conversazione captata il 16.9.2018 tra i fratelli [OSCURATO:PERSONA] nella qualeMario [OSCURATO:PERSONA] indicava [OSCURATO:PERSONA] come uno dei soggetti da coinvolgere per lecapacità di convogliare voti. Quanto alla conversazione del 31.10.2018, nessunelemento utile apporta posto che nell’ordinanza si riferisce di un incontroconviviale cui avrebbe dovuto partecipare anche l’odierno ricorrente, che,invece, mancava all’incontro. Infine, la conversazione del 28.12.2018 nella qualesi tiene un incontro finalizzato a raccogliere consensi elettorali, cui partecipaanche [OSCURATO:PERSONA]. Ebbene, si tratta di elementi neutri, privi di connotati dievidente illiceità che, quindi, nessun elemento apportano alla ipotesi accusatoriarelativamente al sostegno elettorale ai candidati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Con riferimento al periodo successivo e, in particolare, al supporto fornitonella campagna elettorale per la candidata [OSCURATO:PERSONA], si impongono ulterioriconsiderazioni.Nell’enucleare le conversazioni indizianti dell’ipotesi associativa, ilTribunale del riesame valorizza quella del 26.9.2019, nella quale si evidenzia ilconsenso di [OSCURATO:PERSONA] a fornire supporto alla candidata, nonché le successiveconversazioni nelle quali lo stesso [OSCURATO:PERSONA] illustra i metodi utilizzati o cheintende utilizzare per procacciare i voti: così il richiamo ai voti attesi da unapersona, tale Villa, “supportata” da [OSCURATO:PERSONA] per questioni lavorative, così laprogrammazione di illecite collusioni con medici compiacenti per far otteneretrasferimenti di sedi di lavoro, attività dalle quali egli trae o ritiene di poter trarreconsensi elettorali per la candidata sponsorizzata. Oppure la conversazione contale [OSCURATO:PERSONA] che, tuttavia, non risulta identificato e rispetto al qualenon è di percepibile evidenza il rapporto clientelare. Sicuramente suggestiva è laconversazione del 27.10.2019 tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e AltomonteSebastiano, i quali prevedono, successivamente all’elezione della loro candidatadi poter beneficiare personalmente di incarichi o di poter avere voce in capitolosulla distribuzione di incarichi a terzi.Ebbene, si tratta di elementi circostanziali che, seppur indicativi di condotteillecite, attuate o da attuare, in termini,di volta in volta, di maggiore o minoreconcretezza, non sono idonei a segnare con sufficiente chiarezza il confine tral’ipotesi associativa contestata e il concorso di persone nel reato continuato, nonvenendo sufficientemente individuata, accanto all’idea criminale comune,l’organizzazione fattuale che presenti un livello, seppur minimo, di stabilitàdestinata a permanere anche dopo la commissione dei singoli reati.Da ultimo, si osserva che non risultano enunciati gli elementi indizianti daiquali desumere che l’attività sarebbe stata finalizzata ad agevolarel’associazione ‘ndranghetista, evincendosi, piuttosto, che obiettivo di Altomonteera quello di procurare a se stesso incarichi.7. Alla luce delle motivazioni esposte, l’ordinanza impugnata deve essereannullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] –Sezione per il riesame, affinché, del tutto libera nelle determinazioni finali, colmile lacune motivazionali evidenziate. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di reggio calabriasezione per il riesameCosì è deciso, 05/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]