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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 luglio 2023

Cassazione n. 24477/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 1 2157 /20 22 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del le gale rappresentante pro tempore - intimat a – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] de l la Campanian. 7987 / 0 8 / 21 depositata in data 11 / 11 /20 21 , non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: Oggetto:operazioni inesistenti– consapevolezzafrode Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 -la società T ruck S ervice T ires s.r.l. i mpugnava l'avviso di accertamento notificatole per gli an ni 2013, 2014 , 2015 conseguent e al recupero dell'iva indebitamente detratta su operazioni soggettivamente inesistenti; -la CTP rigettava il ricorso ; - appellava la società contribuente ; con la pronuncia gravata il giudice dell'impugnazioneha accolto l'appello della società ; - ricorre a questa Corte l' A genzia delle entrate con atto affidato a un solomotivo di ricorso ; la contrib uente è rimasta intimata; Consideratoche: -l’unico motivo di ricorso dedotto si incentra sulla violazione degli artt.2697,2727, 2729 c.c., art. 19 e 21 del d.P.R. n. 633 del1972 in relazione all’art.360 c. 1 n. 3 c.p.c. p er avere la CTR senza porre in discussione che la società B.D . [OSCURATO:SOCIETA]. emittente le fatture portate in detrazione dalla contribuente fosse una “cartiera”, fondato l'accoglimento dell'appello su una presunta mancanza agli atti del processoe della prova della sua piena consapevolezza della frode; -il motivo è f ondato; - la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che ( si vedano in argomento, tra molte, Cass. Sez.5, Sentenza n. 24471 del 09/08/2022; quindi Cass. Sez.5, Sentenza n. 9851 del 20/04/2018; e in termini anche Cass. Sez.6 - 5 , Ordinanza n. 5873 del 28/02/2019) in tema di detrazione dell'IVA, in caso di operazioni che siano contestate i n quanto soggettivamenteinesistenti l' A mministrazione finanziaria ha l'onere diprovare, anche in via indiziaria, non solo che il fornitore era fittizio, maanche che il destinatario era consapevole, disponendo di indizi idonei a porre sull'avviso qualunq ue imprenditore onesto e mediamente esperto, che l'operazione era finalizzata all'evasione dell'imposta, essendosostanzialmente inesistente il contraente; incombe, invece, sul contribuente la prova contraria di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatoreaccorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 inrapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanzadi benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi; - la prova indiziaria relativamente al carattere fittizio del fornitore, oltreché la prova indiziaria di non aver esercitato la diligenza indispensabile, era stata data dall’u fficio, secondo i parametri indicati molte volte indicati dalla giurisprudenza unionale, recepita da quella domestica,per cui la mancanza di organizzazione e dipendenti, che la contribuentedoveva verificare, comportava di necessità ch e la cartiera nonpoteva essere in grado di vendere o trasportare alcunc hé. - alla luce di ciò , la pronuncia impugnata risulta disallineata dai sopraddetti principi avendo incentrato il proprio giudizio sulla sussistenzain capo alla società contribuente della consapevolezza della natura fraudolenta delle operazioni intercorse, profilo che in sé costituisce altro rispetto alla valutazione che doveva compiersi, incentrate invece sul diverso profilo - non puramente psicologico - costituito dall'avere la società contribuente agit o secondo la massima diligenzaragionevolmente esigibile dall'operatore professionale accorto; -pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza cassata con rinvio al giudice dell’appelloper nuovo esame del merito della controversia alla luce dei principidi diritto sopra illustrati; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 1 2157 /20 22 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del le gale rappresentante pro tempore - intimat a – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] de l la Campanian. 7987 / 0 8 / 21 depositata in data 11 / 11 /20 21 , non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: Oggetto:operazioni inesistenti– consapevolezzafrode Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 -la società T ruck S ervice T ires s.r.l. i mpugnava l'avviso di accertamento notificatole per gli an ni 2013, 2014 , 2015 conseguent e al recupero dell'iva indebitamente detratta su operazioni soggettivamente inesistenti; -la CTP rigettava il ricorso ; - appellava la società contribuente ; con la pronuncia gravata il giudice dell'impugnazioneha accolto l'appello della società ; - ricorre a questa Corte l' A genzia delle entrate con atto affidato a un solomotivo di ricorso ; la contrib uente è rimasta intimata; Consideratoche: -l’unico motivo di ricorso dedotto si incentra sulla violazione degli artt.2697,2727, 2729 c.c., art. 19 e 21 del d.P.R. n. 633 del1972 in relazione all’art.360 c. 1 n. 3 c.p.c. p er avere la CTR senza porre in discussione che la società B.D . [OSCURATO:SOCIETA]. emittente le fatture portate in detrazione dalla contribuente fosse una “cartiera”, fondato l'accoglimento dell'appello su una presunta mancanza agli atti del processoe della prova della sua piena consapevolezza della frode; -il motivo è f ondato; - la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che ( si vedano in argomento, tra molte, Cass. Sez.5, Sentenza n. 24471 del 09/08/2022; quindi Cass. Sez.5, Sentenza n. 9851 del 20/04/2018; e in termini anche Cass. Sez.6 - 5 , Ordinanza n. 5873 del 28/02/2019) in tema di detrazione dell'IVA, in caso di operazioni che siano contestate i n quanto soggettivamenteinesistenti l' A mministrazione finanziaria ha l'onere diprovare, anche in via indiziaria, non solo che il fornitore era fittizio, maanche che il destinatario era consapevole, disponendo di indizi idonei a porre sull'avviso qualunq ue imprenditore onesto e mediamente esperto, che l'operazione era finalizzata all'evasione dell'imposta, essendosostanzialmente inesistente il contraente; incombe, invece, sul contribuente la prova contraria di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatoreaccorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 inrapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanzadi benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi; - la prova indiziaria relativamente al carattere fittizio del fornitore, oltreché la prova indiziaria di non aver esercitato la diligenza indispensabile, era stata data dall’u fficio, secondo i parametri indicati molte volte indicati dalla giurisprudenza unionale, recepita da quella domestica,per cui la mancanza di organizzazione e dipendenti, che la contribuentedoveva verificare, comportava di necessità ch e la cartiera nonpoteva essere in grado di vendere o trasportare alcunc hé. - alla luce di ciò , la pronuncia impugnata risulta disallineata dai sopraddetti principi avendo incentrato il proprio giudizio sulla sussistenzain capo alla società contribuente della consapevolezza della natura fraudolenta delle operazioni intercorse, profilo che in sé costituisce altro rispetto alla valutazione che doveva compiersi, incentrate invece sul diverso profilo - non puramente psicologico - costituito dall'avere la società contribuente agit o secondo la massima diligenzaragionevolmente esigibile dall'operatore professionale accorto; -pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza cassata con rinvio al giudice dell’appelloper nuovo esame del merito della controversia alla luce dei principidi diritto sopra illustrati; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della
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