CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 marzo 2022
Cassazione n. 32917/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11256/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] A RL, in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 113, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 14/2022, depositata il 04/01/2022, notificata in data 1/03/2022; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la società Montepapa citava, dinanzi all’ex Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo: - che fosse accertato il suo diritto di prelazione agraria ex art. 7, 2° comma, della l. 817/1971, rientrando nella categoria favorita dalla legge, cioè quella di coltivatore diretto e proprietario dei terreni confinanti, come tale destinataria della proposta di alienazione dei fondi rustici che [OSCURATO:PERSONA] aveva alienato a [OSCURATO:PERSONA], senza alcuna comunicazione o denuntiatio; - che fosse dichiarata la nullità del contratto con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva alienato a [OSCURATO:PERSONA] detti fondi; - che [OSCURATO:PERSONA] fosse condannato a restituire il corrispettivo ricevuto dall’acquirente; -che fosse ordinata la sua sostituzione ex tunc nella posizione dell’acquirente; - che fosse disposto a suo favore il trasferimento della proprietà dei fondi per l’importo di euro 38.000,00; -che i convenuti fossero condannati al risarcimento dei danni; il Tribunale, con sentenza n. 391/2018, dichiarata la contumacia di [OSCURATO:PERSONA], rigettava la domanda attorea e anche la domanda riconvenzionale con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la condanna ex art. 96 cod.proc.civ.; compensava le spese di lite nella misura del 50%; la Corte d’appello di Lecce, investita del gravame dalla società agricola, con la sentenza n. 14/2022, ha rigettato l’appello, ritenendo corretta la decisione del giudice di prime cure che aveva escluso che la società Montepapa, in quanto società di capitali e non di persone, potesse beneficiare del diritto di prelazione e respingendo il motivo di appello con cui la appellante aveva lamentato che il Tribunale avesse pronunciato sulle eccezioni di merito di [OSCURATO:PERSONA], senza espletare alcuna attività istruttoria; la società agricola Montepapa ricorre per la cassazione di detta sentenza formulando due motivi; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; nessuna attività difensiva è svolta in questa sede da [OSCURATO:PERSONA]; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc.civ.; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. Considerato che: 1) con il primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 3, della l. n. 154/1986 , dell’art. 7 comma 2 bis della l. 817/1971, dell’art. 8 della l. 590/1965, degli artt. 1, 2, 3 del d.lgs.. n. 99/2004; attinta da censura è la statuizione con cui la corte d’appello ha escluso che una società di capitali abbia un diritto di prelazione; secondo la società ricorrente, atteso che [OSCURATO:PERSONA], amministratore della società agricola, rivestiva la qualifica di imprenditore agricolo professionale e deteneva il 60% delle quote societarie, avrebbe dovuto essere considerata, ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 99/2004, imprenditore agricolo professionale, specificamente, in applicazione del comma 3, a mente del quale le società di capitali sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’art. 2135 cod.civ. e siano in possesso dei requisiti di cui alla lett. c, cioè quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale; a nulla valendo il rilievo secondo cui “si tratta di diritti che costituiscono ipotesi tassative, come tali non suscettibili di interpretazione estensiva o analogica“, in quanto basato su precedenti giurisprudenziali anteriori all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 3, della l. n. 154/2016 che ha introdotto l’art. 2 bis all’art. 7 della l. n. 817/1971, il quale espressamente estende il diritto di prelazione ai confinanti imprenditori agricoli professionali, e applicato senza considerare che, contrariamente, a quanto affermato dalla Corte d’appello, il legislatore ha esteso il diritto di prelazione, oltre che all’imprenditore agricolo professionale, alle società agricole di persone e alle società cooperative; né la Corte d’appello avrebbe tenuto conto del d.lgs. n. 228/2001 e del d.lgs. n. 99/2004 che non negano il diritto di prelazione delle società di capitali, ma considerano fondamentale che almeno la metà dei soci possieda il titolo di coltivatore diretto del fondo; 2) con il secondo motivo la società ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697, 2° comma, cod.civ. e “l’omessa valutazione della necessità di considerare le eccezioni sollevate dalla convenuta come eccezioni di merito o sostanziali, che quindi dovevano essere decise unitamente al merito, dopo l’espletamento dell’istruttoria”; nella sostanza, la ricorrente denuncia il fatto che la corte territoriale abbia rigettato il motivo di appello con cui aveva dedotto che il Tribunale aveva deciso nel merito sulle eccezioni della convenuta senza espletare l’attività istruttoria richiesta, limitandosi a ritenere corretta la statuizione del giudice di primo grado di non ammettere le richieste istruttorie, in quanto superflue, e sorvolando sulla denuncia di illogicità e contraddittorietà della motivazione che gli aveva impedito di assolvere il suo onere probatorio; 3) è pregiudiziale ‒ in quanto attinente alla procedibilità del ricorso ‒ il riscontro da parte di questa Corte della violazione dell'art. 369, 2° comma, n. 2, cod.proc.civ., provocata dal mancato deposito, da parte della società ricorrente, unitamente a copia autentica della sentenza impugnata, della relata, in copia anch'essa autentica, della notificazione della stessa; parte ricorrente afferma l’avvenuta notificazione della sentenza in data 1/03/2022, ma della relata di notifica non si fa menzione nel ricorso né se ne indica l’avvenuta allegazione; una sua copia non è stata rinvenuta aliunde nel fascicolo di parte; né risulta acquisita - nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato (da cui decorre il termine breve per impugnare ex art. 325 c.p.c.) - mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio (cfr. Cass., Sez. un., 6/07/2022, n. 21349); neppure la parte controricorrente risulta avere allegato tale documento, anzi, denuncia la improcedibilità del ricorso; ne consegue la improcedibilità del ricorso, in applicazione del principio di diritto di cui a Cass. 22/07/2019, n. 19695 (che riprende quanto statuito da Cass., Sez. Un., 02/05/2017, n. 10648, sebbene a proposito di notifica secondo le regole tradizionali), secondo cui “Il ricorso per cassazione è improcedibile qualora la parte ricorrente dichiari di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata, depositando, nei termini indicati dall'art. 369 cod.proc.civ., comma 1, copia autentica della sentenza, priva però della relazione di notificazione (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC) e di tale documentazione non abbia effettuato la produzione neppure la parte controricorrente”; non è possibile sanare l’improcedibilità attraverso la prova di resistenza, cioè applicando il principio, secondo cui il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza (indicata nel ricorso) e quella della notificazione del ricorso (emergente dalla relata di notificazione dello stesso) assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell'impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all'art. 325, secondo comma, cod. proc. civ.) (cfr. Cass.10/07/2013, n. 17066; Cass.30/04/2019, n. 11386; Cass.12/02/2020, n. 3466); il ricorso è stato notificato, infatti, il 30 aprile 2022 e la sentenza impugnata è stata depositata il 4 gennaio 2022; tantomeno è possibile sanare l’omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell'art. 372 cod.civ., atteso che la dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un "fatto processuale" - la notificazione della sentenza - idoneo a far decorrere il termine "breve" di impugnazione e, quale manifestazione di "autoresponsabilità" della parte, impegna quest'ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l'onere di depositare, nel termine stabilito dall'art. 369 cod.proc.civ., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo Pec): Cass., Sez. un., 6/07/2022, n. 21349; 4) il Collegio rileva, comunque, che, quand’anche non fosse stato improcedibile, il ricorso non sarebbe stato accolto; 4.1) quanto al primo motivo: la sentenza gravata è in linea con la giurisprudenza di legittimità in materia, secondo la quale “le ipotesi diprelazione-riscatto sono considerate "tassative" e "di stretta interpretazione" (ex plurimis, cfr. Cass., 25/03/2016, n. 5952 : "I diritti diprelazione e riscatto agrari costituiscono ipotesi tassative, non suscettibili di interpretazione estensiva";Cass., n. 6572/2013: "In tema diprelazione agraria, il carattere eccezionale delle norme impedisce un'interpretazione estensiva. Così come la S.C. vieta altresì l'interpretazione "analogica";Cass., n. 26286/2008: "In tema diprelazione agraria la l. n. 590 del 1965, comma 1 dell'art. 8,integra una norma di stretta interpretazione in quanto apportante speciali limitazioni al diritto di proprietà. La stessa, quindi, contempla un numero chiuso di situazioni soggettive protette e non può trovare applicazione oltre i casi ivi previsti": così, di recente, Cass. 7/08/2023, n. 23989; fatta questa premessa, è vero che il diritto di prelazione agraria inizialmente spettante al soggetto avente la qualifica di coltivatore diretto, nella qualità di affittuario del fondo offerto in vendita (art. 8 della l. 26/05/1965, n. 590) o di proprietario del fondo confinante con quello offerto in vendita (art. 7 della l. 14/08/1971, n. 817), è stato esteso agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella gestione previdenziale agricola dell'Inps ( art. 1, comma 3, della l. 28/07/2016, n. 154, che ha introdotto il numero 2-bis nel comma 1 dell'art. 7 della l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 817), comprese le società agricole; le società agricole cui è stato esteso il diritto con la riforma dell'impresa agricola, entrata in vigore dal 7 maggio 2004 (d.lgs. 29/03/2004, n. 99, modificato dal d.lgs. 27/05/2005, n. 101, a partire dal 30 giugno 2005) sono solo: le società di persone in cui almeno la metà dei soci abbia la qualifica di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 2188 e seguenti del Codice civile (art. 2, comma 3, del d.lgs. 29/03/2004, n. 99); le società cooperativeagricole di coltivatori della terra ( art. 16 della l. 14/08/1971, n. 817); le cooperative diimprenditori agricoli che utilizzano, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico (considerateimprenditori agricoli ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 18/05/2001, n. 22), quando almeno la metà degli amministratori e dei soci è in possesso della qualifica di coltivatore diretto, come risultante dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui agli articoli 2188 e seguenti del codice civile (art. 7-terdel d.l. 24/06/ 2014, n. 91, introdotto dalla legge di conversione 11/08/2014, n. 116); nessuna previsione normativa attribuisce alle società agricole di capitali, come la società Montepapa, il diritto di prelazione agraria; 4.2) quanto al secondo motivo: contrariamente a quanto sostiene la società ricorrente, la Corte territoriale ha esaminato il motivo di appello nella sua interezza ed ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale di esaminare la quaestio iuris che gli era stata sottoposta, senza disporre l’istruzione probatoria, perché superflua e irrilevante; la decisione della Corte è in linea con la giurisprudenza di questa Corte , secondo cui rientra nel potere del giudice di merito ritenere la causa matura per la decisione, il quale non è esercitabile ad libitum, ma solo se tra le parti sia insorta controversia solo in punto di diritto relativamente a diritti disponibili, se i fatti controversi tra le parti sono provati attraverso documenti, se le richieste istruttorie non riguardano punti controversi della decisione ovvero se le loro richieste istruttorie siano ritenute "inammissibili o non rilevanti (Cass. 17/01/2019, n. 1036); il Tribunale aveva ritenuto, come si è detto, non rilevanti e superflue le istanze istruttorie e che la causa poteva essere immediatamente decisa; sicché non è incorso in alcun errore e tantomeno in quello di violazione dell’art. 2697 cod.civ., il quale si configura effettivamente solo se il ricorrente deduca che il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni (Cass., Sez. Un., 7/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass., Sez. Un. 5/08/2016, n. 16598 e già Cass.10/06/2016, n. 11892); 5) il ricorso è improcedibile; 6) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; 7) si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico della parte ricorrente l’obbligo del pagamenti del doppio contributo unificato, se dovuto. PQM La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 , ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, d