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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 10762/2023

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17824-2018 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 110, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 25, presso lo studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 2092/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 28/04/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione ritualmente notificato, [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] dinanzi il Tribunale di Milano, invocandone la condanna al pagamento della somma di € 81.113,92 oltre interessi e spese, a fronte di corrispettivo per forniture di merci e servizi eseguite dall’attrice in favore della convenuta.

Nella resistenza di quest’ultima, che eccepiva la carenza di legittimazione attiva di [OSCURATO:SOCIETA] e comunque l’intervenuto saldo del debito, il Tribunale, con sentenza n. 2644/2017, rigettava la domanda.

Con la sentenza impugnata, n. 2092/2018, la Corte di Appello di Milano confermava, con diversa motivazione, il rigetto della pretesa.

Ricorre per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, affidandosi ad un unico motivo.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], spiegando ricorso incidentale condizionato affidato a sua volta ad un unico motivo.

In prossimità dell’adunanza camerale, entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo del ricor so principale, [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto conseguita la prova dell’avvenuto pagamento del credito di cui è causa.

La censura è inammissibile.

In primo luogo, va osservato che essa non contiene alcuna indicazione delle norme che sarebbero state violate, in spregio al principio secondo cui “In tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità deimotivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare lenorme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare –con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni– lanorma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa” (Cass. Sez.

U , Sentenza n. 2 3745 del 28/10/2020, Rv. 659448; conf.

Cass. Sez.5 - , Ordinanza n. 18998 del 06/07/2021, Rv. 661805).

Anche il motivo di ricorso con il quale si contesti il travisamento della prova, dunque, va corredato dalla indicazione delle disposizioni che, in concreto, si assumono violate, non potendo ritenersi sufficiente la mera allegazione del vizio in sè, astrattamente considerato, a prescindere, cioè, dall’indicazione delle disposizioni che, in concreto, proprio in funzione del denunciato travisamento sarebbero state violate.

Ciò premesso, va comunque considerate che la Corte di Appello, riformando la decisione del Tribunale, ha ritenuto che [OSCURATO:SOCIETA] fosse legittimata a proporre la domanda di pagamento oggetto della citazione, ma ha poi affermato che [OSCURATO:PERSONA] aveva dato prova di aver pagato all’attrice una somma addirittura superiore a quella pretesa.

La società ricorrente principale contesta tale ricostruzione in fatto, evidenziando che le somme che [OSCURATO:PERSONA] aveva dimostrato di aver pagato non corrispondevano all’importo richiesto in citazione, e dunque non potevano riferirsi alla pretesa creditoria fatta valere in giudizio.

Evidenzia, inoltre, di aver tempestivamente contestato, nel corso del giudizio di merito, di essere titolare di un conto corrente denominato “Paperone”, o di un conto n. 72/80076 aperto presso [OSCURATO:PERSONA], sui quali erano stati eseguiti i pagamenti documentati da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] inoltre, sostiene che i documenti allegati dalla odierna ricorrente incidentale a dimostrazione dell’avvenuto saldo del debito sarebbero delle fotocopie di schermate di un programma di contabilità privo di valenza probatoria, lamentando, sul punto, il travisamento della prova. [OSCURATO:SOCIETA]., in tal modo, propone una lettura alternativa delle risultanze istruttorie, rispetto a quella fatta propria dal giudice di appello, senza confrontarsi con il consolidato principio secondo cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fontedi prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595; conf.

Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez.

L , Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330).

Inoltre, la società ricorrente principale non considera che la Corte distrettuale ha ritenuto che i pagamenti eseguiti da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. si riferissero alla pretesa creditoria oggetto del presente giudizio, in quanto eseguiti“… in data immediatamente successiva …” a quella in cui sono collocate le prestazioni poste a fondamento del credito (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata).

Tale affermazione, che si risolve in un accertamento in punto di fatto non censurabile in sede di legittimità, individua l’esistenza di un collegamento tra la pretesa creditoria di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ed i pagamenti opposti da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., evidentemente ritenuto idoneo, dal giudice di merito, a comprovare l’estinzione della pretesa medesima.

Sul punto, va data continuità al principio per cui “Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca; soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico” (Cass. Sez. 3 , Sentenzan. 20288 del 04/10/2011, Rv. 619526; cfr. anche Cass. Sez.2, Sentenza n. 19527 del 09/11/2012 , Rv. 624037; Cass. Sez. 6- 3 , Ordinanza n. 24837 del 21/11/2014, Rv. 633269; Cass. Sez. 6- 1 , Ordinanza n. 26275 del 06/11/2017 , Rv. 647043).

E’ ben vero che “… in caso di crediti di natura omogenea, la facoltà del debitore di indicare a quale debito debba imputarsi il pagamento va esercitata e si consuma all'atto del pagamento stesso, sicché una successiva dichiarazione di imputazione, fatta dal debitore senza l'adesione del creditore, è giuridicamente inefficace” (Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 19527 del 09/11/2012 , Rv. 624037, cit.), ma sul punto non v’è contestazione da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., che non lamenta il tardivo esercizio, da parte di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., della facoltà di imputazione dei pagamenti eseguiti.

La società ricorrente principale, infatti, si limita a contestare, genericamente, l’idoneità di detti pagamenti a dimostrare l’estinzione della pretesa creditoria oggetto della domanda giudiziale, sulla sola base della diversità della cifra pagata, rispetto a quella richiesta, e del fatto che i versamenti di cui si discute sarebbero stati eseguiti su rapporti bancari che l’odierna ricorrente principale aveva negato di aver mai intrattenuto.

Entrambi gli aspetti, però, attengono al giudizio di fatto operato dalla Corte di Appello, fondato, come già detto, sui diversi elementi rappresentati: a) dalla contestualità tra prestazioni dedotte dalla creditrice e pagamenti eseguiti dalla debitrice; b) dalla circostanza che la somma complessivamente versata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. fosse maggiore di quella richiesta con la citazione introduttiva del giudizio di merito.

Nè il primo, nè il secondo argomento risultano specificamente contestati dal motivo in esame, che, di conseguenza, non attinge completamente la ratio del rigetto della domanda ab origineintrodotta da [OSCURATO:SOCIETA].

Con l’unico motive del ricorso incidentale, proposto in via condizionata, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 132 e 342 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe ritenuto conseguita la prova delle prestazioni alle quali si riferiva la pretesa creditoria oggetto della domanda giudiziale di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] di impugnazione proposta, come detto, soltanto in via condizionata, essa va dichiarata inefficace, per effetto dell’inammissibilità del ricorso principale.

In ogni caso, la censura è in sè inammissibile, in quanto attinge la valutazione delle risultanze istruttorie operata dal giudice di merito: terreno, questo, sul quale valgono le considerazioni già esposte in relazione al rigetto del motivo del ricorso principale.

In definitiva, il ricorso principale va dichiarato inammissibile, mentre quello incidentale va dichiarato inefficace.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace quello incidentale e condanna la società ricorrente principale al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 8.700, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17824-2018 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 110, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 25, presso lo studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 2092/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 28/04/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione ritualmente notificato, [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] dinanzi il Tribunale di Milano, invocandone la condanna al pagamento della somma di € 81.113,92 oltre interessi e spese, a fronte di corrispettivo per forniture di merci e servizi eseguite dall’attrice in favore della convenuta. Nella resistenza di quest’ultima, che eccepiva la carenza di legittimazione attiva di [OSCURATO:SOCIETA] e comunque l’intervenuto saldo del debito, il Tribunale, con sentenza n. 2644/2017, rigettava la domanda. Con la sentenza impugnata, n. 2092/2018, la Corte di Appello di Milano confermava, con diversa motivazione, il rigetto della pretesa. Ricorre per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, affidandosi ad un unico motivo. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], spiegando ricorso incidentale condizionato affidato a sua volta ad un unico motivo. In prossimità dell’adunanza camerale, entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo del ricor so principale, [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto conseguita la prova dell’avvenuto pagamento del credito di cui è causa. La censura è inammissibile. In primo luogo, va osservato che essa non contiene alcuna indicazione delle norme che sarebbero state violate, in spregio al principio secondo cui “In tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità deimotivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare lenorme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare –con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni– lanorma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa” (Cass. Sez. U , Sentenza n. 2 3745 del 28/10/2020, Rv. 659448; conf. Cass. Sez.5 - , Ordinanza n. 18998 del 06/07/2021, Rv. 661805). Anche il motivo di ricorso con il quale si contesti il travisamento della prova, dunque, va corredato dalla indicazione delle disposizioni che, in concreto, si assumono violate, non potendo ritenersi sufficiente la mera allegazione del vizio in sè, astrattamente considerato, a prescindere, cioè, dall’indicazione delle disposizioni che, in concreto, proprio in funzione del denunciato travisamento sarebbero state violate. Ciò premesso, va comunque considerate che la Corte di Appello, riformando la decisione del Tribunale, ha ritenuto che [OSCURATO:SOCIETA] fosse legittimata a proporre la domanda di pagamento oggetto della citazione, ma ha poi affermato che [OSCURATO:PERSONA] aveva dato prova di aver pagato all’attrice una somma addirittura superiore a quella pretesa. La società ricorrente principale contesta tale ricostruzione in fatto, evidenziando che le somme che [OSCURATO:PERSONA] aveva dimostrato di aver pagato non corrispondevano all’importo richiesto in citazione, e dunque non potevano riferirsi alla pretesa creditoria fatta valere in giudizio. Evidenzia, inoltre, di aver tempestivamente contestato, nel corso del giudizio di merito, di essere titolare di un conto corrente denominato “Paperone”, o di un conto n. 72/80076 aperto presso [OSCURATO:PERSONA], sui quali erano stati eseguiti i pagamenti documentati da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] inoltre, sostiene che i documenti allegati dalla odierna ricorrente incidentale a dimostrazione dell’avvenuto saldo del debito sarebbero delle fotocopie di schermate di un programma di contabilità privo di valenza probatoria, lamentando, sul punto, il travisamento della prova. [OSCURATO:SOCIETA]., in tal modo, propone una lettura alternativa delle risultanze istruttorie, rispetto a quella fatta propria dal giudice di appello, senza confrontarsi con il consolidato principio secondo cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fontedi prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez. L , Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330). Inoltre, la società ricorrente principale non considera che la Corte distrettuale ha ritenuto che i pagamenti eseguiti da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. si riferissero alla pretesa creditoria oggetto del presente giudizio, in quanto eseguiti“… in data immediatamente successiva …” a quella in cui sono collocate le prestazioni poste a fondamento del credito (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata). Tale affermazione, che si risolve in un accertamento in punto di fatto non censurabile in sede di legittimità, individua l’esistenza di un collegamento tra la pretesa creditoria di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ed i pagamenti opposti da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., evidentemente ritenuto idoneo, dal giudice di merito, a comprovare l’estinzione della pretesa medesima. Sul punto, va data continuità al principio per cui “Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca; soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico” (Cass. Sez. 3 , Sentenzan. 20288 del 04/10/2011, Rv. 619526; cfr. anche Cass. Sez.2, Sentenza n. 19527 del 09/11/2012 , Rv. 624037; Cass. Sez. 6- 3 , Ordinanza n. 24837 del 21/11/2014, Rv. 633269; Cass. Sez. 6- 1 , Ordinanza n. 26275 del 06/11/2017 , Rv. 647043). E’ ben vero che “… in caso di crediti di natura omogenea, la facoltà del debitore di indicare a quale debito debba imputarsi il pagamento va esercitata e si consuma all'atto del pagamento stesso, sicché una successiva dichiarazione di imputazione, fatta dal debitore senza l'adesione del creditore, è giuridicamente inefficace” (Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 19527 del 09/11/2012 , Rv. 624037, cit.), ma sul punto non v’è contestazione da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., che non lamenta il tardivo esercizio, da parte di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., della facoltà di imputazione dei pagamenti eseguiti. La società ricorrente principale, infatti, si limita a contestare, genericamente, l’idoneità di detti pagamenti a dimostrare l’estinzione della pretesa creditoria oggetto della domanda giudiziale, sulla sola base della diversità della cifra pagata, rispetto a quella richiesta, e del fatto che i versamenti di cui si discute sarebbero stati eseguiti su rapporti bancari che l’odierna ricorrente principale aveva negato di aver mai intrattenuto. Entrambi gli aspetti, però, attengono al giudizio di fatto operato dalla Corte di Appello, fondato, come già detto, sui diversi elementi rappresentati: a) dalla contestualità tra prestazioni dedotte dalla creditrice e pagamenti eseguiti dalla debitrice; b) dalla circostanza che la somma complessivamente versata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. fosse maggiore di quella richiesta con la citazione introduttiva del giudizio di merito. Nè il primo, nè il secondo argomento risultano specificamente contestati dal motivo in esame, che, di conseguenza, non attinge completamente la ratio del rigetto della domanda ab origineintrodotta da [OSCURATO:SOCIETA]. Con l’unico motive del ricorso incidentale, proposto in via condizionata, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 132 e 342 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe ritenuto conseguita la prova delle prestazioni alle quali si riferiva la pretesa creditoria oggetto della domanda giudiziale di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] di impugnazione proposta, come detto, soltanto in via condizionata, essa va dichiarata inefficace, per effetto dell’inammissibilità del ricorso principale. In ogni caso, la censura è in sè inammissibile, in quanto attinge la valutazione delle risultanze istruttorie operata dal giudice di merito: terreno, questo, sul quale valgono le considerazioni già esposte in relazione al rigetto del motivo del ricorso principale. In definitiva, il ricorso principale va dichiarato inammissibile, mentre quello incidentale va dichiarato inefficace. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace quello incidentale e condanna la società ricorrente principale al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 8.700, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
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