Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30168/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che manifestamente infondato risulta la censura rivolta al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, avendo la Corte di appello, con logicità e completezza, dato conto delle ragioni che hanno fatto ritenere adeguata la pena determinata dal Tribunale, allorché è stata valorizzata la condotta successiva al reato con particolare riferimento alla lunga latitanza del ricorrente successiva all'allontanamento dall'abitazione ove si trovava ristretto agli arresti domiciliari; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 06/06

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che manifestamente infondato risulta la censura rivolta al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, avendo la Corte di appello, con logicità e completezza, dato conto delle ragioni che hanno fatto ritenere adeguata la pena determinata dal Tribunale, allorché è stata valorizzata la condotta successiva al reato con particolare riferimento alla lunga latitanza del ricorrente successiva all'allontanamento dall'abitazione ove si trovava ristretto agli arresti domiciliari; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/06
Sentenza Cassazione n. 30168/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris