CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 11797/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Brescia con la quale l'imputato era stato condannato, alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione e C 9.000 di multa, in relazione al reato di cui agli artt. 81 comma 2 cod.pen., 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione a ripetute cessioni di cocaina, hashish e marijuana a numerosi soggetti, da aprile 2018 ad aprile 2021. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento deducendo, con un unico motivi di ricorso, la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in relazione agli aumenti di pena operati a titolo di continuazione interna ed esterna. Osserva il ricorrente che la corte territoriale, in risposta al motivo di appello sul trattamento sanzionatorio, avrebbe confermato il trattamento sanzionatorio, ritenuto congruo, nella pena finale di anni tre e mesi sei di reclusione e C 9.000,00 di multa, senza l'individuazione dell'aumento per le ulteriori condotte unificate dal vincolo della continuazione interna, limitandosi a fare riferimento al mero datotemporale senza individuazione delle singole cessioni e senza indicazione della quota di aumento ai sensi dell'art. 81 cod.pen. 3. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è inammissibile. Trascura, il ricorrente, l'ormai consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, ancora affermato in recenti pronunce, secondo cui, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite con grado di impegno motivazionale richiesto, in ordine ai singoli aumenti di pena, correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269). Più recentemente, i principi enunciati dalle citate Sezioni Unite sono stati chiariti là dove, nel richiamare le puntualizzazioni fornite dalla medesima pronuncia delle Sezioni Unite 24 giugno 2021, Pizzone, nella parte in cui si precisa che l'obbligo di specifica motivazione in relazione all'aumento per la continuazione subisce una mitigazione in conformità ai principi che emergono dall'ampia giurisprudenza formatasi in materia di vizio di motivazione relativo alle statuizioni concernenti il trattamento sanzionatorio e nel confermare che il giudice, ove riconosca la continuazione tra reati, ai sensi dell'articolo 81 cod. pen. nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite, ha chiarito come tale obbligo di motivazione richiede modalità di adempimento diverse a seconda dei casi, essendo necessaria e sufficiente che la motivazione dell'entità dell'aumento per la continuazione per ciascun reato consenta di valutare: che risultino rispettati i limiti previsti dall'articolo 81 del cod. pen.; che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; che sia stato rispettato, ove ravvisabile, il rapporto di proporzione tra le pene, riflesso anche della relazione interna agli illeciti accertati (Sez. 4, n. 18748 del 04/05/2022, Manganelli, Rv. 283212 - 01) e che un obbligo di specifica motivazione da parte del giudice di merito sul ragionamento seguito è necessario solo quanto tale aumento si ponga al di sopra della media di pena irrogabile a tale titolo, essendo negli altri casi sufficiente il richiamo alla adeguatezza e congruità dell'aumento medesimo». 2Ed ancora, sempre le più recenti pronunce, anche mediante richiamato alle S.U. Pizzone, al § 10 della motivazione, là dove danno conto che: «...è ammissibile il ricorso per cassazione contro la sentenza che non abbia specificato il "quantum" dei singoli aumenti inflitti a titolo di continuazione in relazione a ciascun reato satellite, a condizione che venga dedotto un interesse concreto e attuale a sostegno della doglianza (Sez. 2, n. 26011 del 11/04/2019, Cuocci, Rv. 276117)», hanno puntualizzato che se il principio devolutivo dell'appello impone al giudice di esaminare e decidere sulle richieste dell'impugnazione, con la quale nella specie si lamentava la mancata motivazione in ordine alla misura dei singoli aumenti di pena applicati a titolo di continuazione, occorre però che l'impugnante vi abbia interesse (Sez. 3, n. 550 del 11/09/2019, dep. 2020, Pettè, Rv 278279). Una simile interpretazione è condivisibile quando la censura si concreti nella sola doglianza della mancata indicazione dei singoli aumenti di pena, venendo tuttavia fatta implicita o esplicita acquiescenza alla pena come determinata nel suo complesso (come nel caso della sentenza Pettè). Ma quando, all'inverso, il rilievo è strumentale alla contestazione della assenza della motivazione posta a sostegno del giudizio di congruità della , pena, o della sua contraddittorietà o manifesta illogicità, non è possibile sostenere che occorre l'esplicitazione da parte dell'impugnante di uno specifico interesse perché all'evidenza quest'interesse ricorre e si concreta nella determinazione di un più favorevole trattamento sanzionatorio (Sez. 4, n. 33393 del 18/09/2025, Rv. 288742 - 01; Sez. 4, n. 21266 del 14/05/2025, Giordano, non mass. e Sez. 4 n. 15706 del 02/04/2025, Vilardi, non mass.). 5. Nel caso in esame, deve rilevarsi che la corte territoriale, preso atto che il giudice di primo grado aveva indicato la pena per il reato più grave relativo alle cessioni continuate in favore di [OSCURATO:PERSONA], già in essa ricompreso l'aumento per la continuazione interna, nella misura di anni due e mesi sei di reclusione e € 6.000,00 di multa, ha individuato la pena base per il reato più grave (cessione in favore di [OSCURATO:PERSONA]) in anni uno e mesi sei di reclusione e € 4.000,00 di multa, mantenendo l'aumento per le restanti cessione a titolo di continuazione interna, come già indicato dal primo giudice. Ha poi confermato la misura dell'aumento di pena di anni uno di reclusione e € 2000,00 di multa, come già operato per la continuazione per le ulteriori cessioni ai soggetti indicati nel capo di imputazione, ritenuto congruo alla luce del lasso temporale dell'attività criminosa (aprile 2018- aprile 2021). Ora il ricorrente censura l'omessa indicazione dei singoli aumenti per la continuazione interna per le cessioni ad altri soggetti, ma non il giudizio di congruità della pena. 3Ebbene, rileva il Collegio che, in primo luogo, il complessivo aumento per la continuazione di un anno di reclusione e C 2.000,00 di multa, soddisfa pienamente il dictum delle Sezioni Unite essendo evidente non solo la congruità dello stesso, in ragione del considerevole lasso temporale dell'azione criminosa, ma scongiura un surrettizio cumulo materiale delle pene. Poi non risulta dagli atti che il ricorrente avesse svolto una censura sul trattamento sanzionatorio e segnatamente alla congruità della pena determinata in aumento, avendo unicamente richiesto un minimo aumento per la continuazione, sicchè il motivo che non contestava il giudizio di congruità della pena rende in radice inammissibile il ricorso anche per carenza di interesse. 6.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 507/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 41608/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Brescia con la quale l'imputato era stato condannato, alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione e C 9.000 di multa, in relazione al reato di cui agli artt. 81 comma 2 cod.pen., 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione a ripetute cessioni di cocaina, hashish e marijuana a numerosi soggetti, da aprile 2018 ad aprile 2021. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento deducendo, con un unico motivi di ricorso, la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in relazione agli aumenti di pena operati a titolo di continuazione interna ed esterna. Osserva il ricorrente che la corte territoriale, in risposta al motivo di appello sul trattamento sanzionatorio, avrebbe confermato il trattamento sanzionatorio, ritenuto congruo, nella pena finale di anni tre e mesi sei di reclusione e C 9.000,00 di multa, senza l'individuazione dell'aumento per le ulteriori condotte unificate dal vincolo della continuazione interna, limitandosi a fare riferimento al mero datotemporale senza individuazione delle singole cessioni e senza indicazione della quota di aumento ai sensi dell'art. 81 cod.pen. 3. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è inammissibile. Trascura, il ricorrente, l'ormai consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, ancora affermato in recenti pronunce, secondo cui, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite con grado di impegno motivazionale richiesto, in ordine ai singoli aumenti di pena, correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269). Più recentemente, i principi enunciati dalle citate Sezioni Unite sono stati chiariti là dove, nel richiamare le puntualizzazioni fornite dalla medesima pronuncia delle Sezioni Unite 24 giugno 2021, Pizzone, nella parte in cui si precisa che l'obbligo di specifica motivazione in relazione all'aumento per la continuazione subisce una mitigazione in conformità ai principi che emergono dall'ampia giurisprudenza formatasi in materia di vizio di motivazione relativo alle statuizioni concernenti il trattamento sanzionatorio e nel confermare che il giudice, ove riconosca la continuazione tra reati, ai sensi dell'articolo 81 cod. pen. nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite, ha chiarito come tale obbligo di motivazione richiede modalità di adempimento diverse a seconda dei casi, essendo necessaria e sufficiente che la motivazione dell'entità dell'aumento per la continuazione per ciascun reato consenta di valutare: che risultino rispettati i limiti previsti dall'articolo 81 del cod. pen.; che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; che sia stato rispettato, ove ravvisabile, il rapporto di proporzione tra le pene, riflesso anche della relazione interna agli illeciti accertati (Sez. 4, n. 18748 del 04/05/2022, Manganelli, Rv. 283212 - 01) e che un obbligo di specifica motivazione da parte del giudice di merito sul ragionamento seguito è necessario solo quanto tale aumento si ponga al di sopra della media di pena irrogabile a tale titolo, essendo negli altri casi sufficiente il richiamo alla adeguatezza e congruità dell'aumento medesimo». 2Ed ancora, sempre le più recenti pronunce, anche mediante richiamato alle S.U. Pizzone, al § 10 della motivazione, là dove danno conto che: «...è ammissibile il ricorso per cassazione contro la sentenza che non abbia specificato il "quantum" dei singoli aumenti inflitti a titolo di continuazione in relazione a ciascun reato satellite, a condizione che venga dedotto un interesse concreto e attuale a sostegno della doglianza (Sez. 2, n. 26011 del 11/04/2019, Cuocci, Rv. 276117)», hanno puntualizzato che se il principio devolutivo dell'appello impone al giudice di esaminare e decidere sulle richieste dell'impugnazione, con la quale nella specie si lamentava la mancata motivazione in ordine alla misura dei singoli aumenti di pena applicati a titolo di continuazione, occorre però che l'impugnante vi abbia interesse (Sez. 3, n. 550 del 11/09/2019, dep. 2020, Pettè, Rv 278279). Una simile interpretazione è condivisibile quando la censura si concreti nella sola doglianza della mancata indicazione dei singoli aumenti di pena, venendo tuttavia fatta implicita o esplicita acquiescenza alla pena come determinata nel suo complesso (come nel caso della sentenza Pettè). Ma quando, all'inverso, il rilievo è strumentale alla contestazione della assenza della motivazione posta a sostegno del giudizio di congruità della , pena, o della sua contraddittorietà o manifesta illogicità, non è possibile sostenere che occorre l'esplicitazione da parte dell'impugnante di uno specifico interesse perché all'evidenza quest'interesse ricorre e si concreta nella determinazione di un più favorevole trattamento sanzionatorio (Sez. 4, n. 33393 del 18/09/2025, Rv. 288742 - 01; Sez. 4, n. 21266 del 14/05/2025, Giordano, non mass. e Sez. 4 n. 15706 del 02/04/2025, Vilardi, non mass.). 5. Nel caso in esame, deve rilevarsi che la corte territoriale, preso atto che il giudice di primo grado aveva indicato la pena per il reato più grave relativo alle cessioni continuate in favore di [OSCURATO:PERSONA], già in essa ricompreso l'aumento per la continuazione interna, nella misura di anni due e mesi sei di reclusione e € 6.000,00 di multa, ha individuato la pena base per il reato più grave (cessione in favore di [OSCURATO:PERSONA]) in anni uno e mesi sei di reclusione e € 4.000,00 di multa, mantenendo l'aumento per le restanti cessione a titolo di continuazione interna, come già indicato dal primo giudice. Ha poi confermato la misura dell'aumento di pena di anni uno di reclusione e € 2000,00 di multa, come già operato per la continuazione per le ulteriori cessioni ai soggetti indicati nel capo di imputazione, ritenuto congruo alla luce del lasso temporale dell'attività criminosa (aprile 2018- aprile 2021). Ora il ricorrente censura l'omessa indicazione dei singoli aumenti per la continuazione interna per le cessioni ad altri soggetti, ma non il giudizio di congruità della pena. 3Ebbene, rileva il Collegio che, in primo luogo, il complessivo aumento per la continuazione di un anno di reclusione e C 2.000,00 di multa, soddisfa pienamente il dictum delle Sezioni Unite essendo evidente non solo la congruità dello stesso, in ragione del considerevole lasso temporale dell'azione criminosa, ma scongiura un surrettizio cumulo materiale delle pene. Poi non risulta dagli atti che il ricorrente avesse svolto una censura sul trattamento sanzionatorio e segnatamente alla congruità della pena determinata in aumento, avendo unicamente richiesto un minimo aumento per la continuazione, sicchè il motivo che non contestava il giudizio di congruità della pena rende in radice inammissibile il ricorso anche per carenza di interesse. 6.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.MP.Q.M