CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 20777/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 27 ottobre 2020 il Tribunale di sorveglianza di Napoli confermava quella emessa dal Magistrato di sorveglianza, che aveva rigettato l'istanza di liberazione anticipata avanzata dal condannato [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, in relazione al semestre di pena espiata compreso tra il 9 novembre 2015 e il 9 maggio 2016. Osservava il Tribunale come nell'indicato semestre il detenuto fosse stato destinatario di un rapporto disciplinare, che ne aveva determinato l'esclusione dalle attività in comune per cinque giorni, tale violazione, afferente il semestre dal 9 novembre 2015 al 9 maggio 2016 è stata reputata dai giudizi specializzati 4 spessore tale da escludere la partecipazione effettiva del detenuto al percorso risocializzante nel periodo di riferimento. In particolare, il Tribunale evidenziava l'erroneità dell'argomentazione svolta dalla difesa nel reclamo, secondo la quale, anche in presenza della condotta inosservante, il Magistrato di sorveglianza avrebbe dovuto approfondirne la effettiva gravità ai fini del rigetto del beneficio. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il D'Ambrosio, tramite il suo difensore di fiducia. Nel proposto unico, articolato motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, censurando il ragionamento logico-giuridico posto dal Tribunale di sorveglianza a fondamento del diniego che avrebbe omesso di valutare il complessivo corretto comportamento inframurario del condannato, dando immotivatamente rilievo all'isolata e non meglio precisata condotta avente rilievo disciplinare, che neppure chiariva in cosa avrebbe inciso sul percorso rieducativo del condannato. Il diniego della liberazione anticipata sarebbe pertanto illegittimo. 3. Il Procuratore generale ha prospettato l'inammissibilità del ricorso, sorretto da censura aspecifica, non essendosi evidenziato per quali motivi l'illecito disciplinare non fosse suscettibile di incidere sul percorso rieducativo del condannato, essendo onere del ricorrente specificare in termini puntuali il denunciato vizio di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Giova premettere che, in tema di concessione della liberazione anticipata, forma oggetto della valutazione la partecipazione, nel semestre di riferimento, del condannato all'opera di rieducazione, non già l'avvenuto conseguimento dell'effetto rieducativo e il reinserimento sociale dello stesso, che concretano, invece, la finalità cui tende il beneficio premiale; di conseguenza, la partecipazione del condannato va parametrata, secondo i criteri indicati, oltre che dall'art. 54 Ord. pen., dall'art. 103 del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, alla sola condotta esteriore e non presuppone alcuna diagnosi di risocializzazione già conseguita, bensì la sola adesione al processo di reintegrazione sociale in itinere (Sez. 1, n. 5877 del 23/10/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258743 - 01; Sez. 1, n. 12746 del 7/3/2012, Rumieri, Rv. 252355 - 01). In pari tempo, deve specificarsi che il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione della liberazione anticipata non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri contigui, con precipuo riferimento a quelli antecedenti (Sez. 1, n. 12776 del 24/02/2021, P., Rv. 280859 - 01; Sez. 1, n. 3358 del 13/01/2015, Serra, Rv. 262072 - 01), sempre che si tratti di una violazione che manifesti la mancata adesione all'opera di rieducazione e l'espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto, violazione che, quindi, deve essere tanto più grave quanto più distanti risultano i periodi di tempo interessati (Sez. 1, n. 4019 del 13/7/2020, dep. 2021, Tabet, Rv. 280522 - 01; Sez. 1, n. 24449 del 12/1/2016, Bastone, Rv. 267245 - 01; Sez. 1, n. 3092 del 7/11/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263428 - 01). Inoltre, ai fini del giudizio in ordine al requisito della partecipazione all'opera risocializzante, gli eventuali rapporti disciplinari devono essere valutati nella loro concretezza, per l'aspetto fattuale e per quello psicologico degli addebiti, sotto il profilo dell'attitudine o meno a far emergere una condotta restia al processo di rieducazione, e, successivamente, comparati, in un giudizio complessivo, con ogni altro elemento eventualmente positivo risultante in merito alla condotta tenuta dall'interessato nel periodo semestrale in esame, non potendo qualsivoglia infrazione disciplinare porre nel nulla un comportamento positivo serbato con continuità dal detenuto (Sez. 1, n. 30717 del 27/05/2019, Amato, Rv. 277497 - 01; Sez. 1, n. 51463 del 24/05/2017, Irace, Rv. 271595 - 01; Sez. 1, n. 17427 del 01/02/2011, Palazzo, Rv. 250311 - 01). E', d'altro canto, da precisare che, ai fini della concessione della liberazione anticipata, non è sufficiente la condotta di formale adesione alle regole di comportamento stabilite dall'istituto di pena, perché essa da sola non costituisce una sicura dimostrazione dell'adesione effettiva del c:ondannato all'opera di rieducazione, la quale va, invece, desunta da fatti positivi che rivelino l'evolversi della personalità del soggetto verso modelli di vita socialmente adeguati (Sez. 1, n. 28536 del 15/9/2020, V., Rv. 279745 - 01; Sez. 1, n. 758 del 22/10/2013, dep. 2014, Pisa, Rv. 258396 - 01). Si richiede, in questa prospettiva, una ponderazione completa, equilibrata e logica dell'attività svolta dal detenuto nel corso della permanenza inframuraria, alla stregua delle indicazioni provenienti dalle relazioni di sintesi del personale specializzato nella propulsione, nel supporto e nella valutazione dell'opera di risocializzazione, sempre nella prospettiva che l'apprezzamento finale - oltre a radicarsi su dati di fatto concreti - si effettui comunque considerando, in modo sinottico e compiuto, la complessiva condotta del medesimo, in relazione a tutte le manifestazioni rilevanti ai fini della verifica della sua partecipazione all'opera di rieducazione e al percorso risocializzante. 3. Ciò posto in linea generale, il Tribunale di sorveglianza di Napoli non si è attenuto ai principi di cui sopra con riferimento alla condotta del D'Ambrosio in relazione al semestre dal 9 novembre 2015 al 9 maggio 2016: l'ordinanza impugnata si rileva carente e contraddittoria sotto il profilo dell'apprezzamento dell'unica infrazione disciplinare riportata dal detenuto nel pertinente semestre. Essa, nella sua estrema stringatezza e genericità, ha completamente pretermesso il doveroso approfondimento della vicenda disciplinare (che, difatti, neppure viene indicata) per saggiarne la reale consistenza e valutarne appieno la reale rimproverabilità al condannato, soprattutto a fronte dell'obiettivo dato che questi è stato, dal medesimo giudice specializzato, ritenuto meritevole di ben 405 giorni di liberazione anticipata. 4. S'impone pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al competente Tribunale di sorveglianza per nuovo esame in ordine ai profili sopra evidenziati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sor