Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 21 dicembre 2021

Corte di giustizia UE n. 1907/2021

ECLI:EU:C:2021:1047
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019CJ0876_INF

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 21 dicembre 2021 – PlasticsEurope/ECHA (causa C‑876/19 P) ( 1 ) «Impugnazione – Definizione di un elenco di sostanze soggette ad autorizzazione – Elenco di sostanze candidate all’eventuale inclusione nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 – Aggiornamento dell’inclusione della sostanza bisfenolo A come sostanza estremamente preoccupante»

1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivazione insufficiente o contraddittoria – Ricevibilità – Portata dell’obbligo di motivazione – Ricorso del Tribunale a una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti (Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punti 52, 53)

2. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Motivo vertente sullo snaturamento dei fatti – Necessità di indicare in modo preciso gli elementi snaturati e di dimostrare gli errori di analisi che hanno condotto a tale snaturamento [Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte di giustizia, art. 168, § 1, d)] (v. punti 69, 70, 87, 88)

3. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Mancanza di una critica precisa di un punto del ragionamento del Tribunale e di argomenti giuridici a sostegno dell’impugnazione – Irricevibilità [Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte di giustizia, artt. 168, § 1, d), e 169, § 2] (v. punti 71-73) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) La PlasticsEurope AISBL è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) e dalla ClientEarth. 3) La Repubblica francese e la Repubblica federale di Germania sopportano le proprie spese. ( 1 ) GU C 54 del 17.2.2020 .

62019CJ0876_INF Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 21 dicembre 2021 – PlasticsEurope/ECHA (causa C‑876/19 P) ( 1 ) «Impugnazione – Definizione di un elenco di sostanze soggette ad autorizzazione – Elenco di sostanze candidate all’eventuale inclusione nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 – Aggiornamento dell’inclusione della sostanza bisfenolo A come sostanza estremamente preoccupante» 1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivazione insufficiente o contraddittoria – Ricevibilità – Portata dell’obbligo di motivazione – Ricorso del Tribunale a una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti (Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punti 52, 53) 2. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Motivo vertente sullo snaturamento dei fatti – Necessità di indicare in modo preciso gli elementi snaturati e di dimostrare gli errori di analisi che hanno condotto a tale snaturamento [Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte di giustizia, art. 168, § 1, d)] (v. punti 69, 70, 87, 88) 3. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Mancanza di una critica precisa di un punto del ragionamento del Tribunale e di argomenti giuridici a sostegno dell’impugnazione – Irricevibilità [Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte di giustizia, artt. 168, § 1, d), e 169, § 2] (v. punti 71-73) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) La PlasticsEurope AISBL è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) e dalla ClientEarth. 3) La Repubblica francese e la Repubblica federale di Germania sopportano le proprie spese. ( 1 ) GU C 54 del 17.2.2020 .
Sentenza Corte di giustizia UE n. 1907/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris