Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 21 dicembre 2021
Corte di giustizia UE n. 1907/2021
ECLI:EU:C:2021:1047
Testo integrale del provvedimento
62019CJ0876_INF
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 21 dicembre 2021 – PlasticsEurope/ECHA
(causa C‑876/19 P) (
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«Impugnazione – Definizione di un elenco di sostanze soggette ad autorizzazione – Elenco di sostanze candidate all’eventuale inclusione nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 – Aggiornamento dell’inclusione della sostanza bisfenolo A come sostanza estremamente preoccupante»
1.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivazione insufficiente o contraddittoria – Ricevibilità – Portata dell’obbligo di motivazione – Ricorso del Tribunale a una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti
(Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma)
(v. punti 52, 53)
2.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Motivo vertente sullo snaturamento dei fatti – Necessità di indicare in modo preciso gli elementi snaturati e di dimostrare gli errori di analisi che hanno condotto a tale snaturamento
[Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte di giustizia, art. 168, § 1, d)]
(v. punti 69, 70, 87, 88)
3.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Mancanza di una critica precisa di un punto del ragionamento del Tribunale e di argomenti giuridici a sostegno dell’impugnazione – Irricevibilità
[Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte di giustizia, artt. 168, § 1, d), e 169, § 2]
(v. punti 71-73)
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
La PlasticsEurope AISBL è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) e dalla ClientEarth.
3)
La Repubblica francese e la Repubblica federale di Germania sopportano le proprie spese.
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GU C 54 del 17.2.2020
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