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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 2023

Cassazione n. 47988/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Roma che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Tivoli per aver concesso il beneficio di cui all'art. 175 cod. pen., ha confermato la dichiarazione di colpevolezza della stessa per il delitto di cui all'art. 589 cod. pen., con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (incidente del 20/06/2009; decesso della persona offesa del 23/06/2009).

Con l'unico motivo sollevato (violazione dell'art. 157 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alla dedotta intercorsa prescrizione), il ricorrente sostiene che il giudizio di prevalenza delle circostanze di cui agli artt. 62-bis e 62 n. 6 cod. pen. sulle contestate aggravanti (violazione delle norme sulla circolazione stradale), operato dal primo Giudice, qualificherebbe il fatto ai sensi del comma 1 dell'art. 589 cod. pen., con conseguente applicazione dei limiti edittali ivi previsti; ne deriverebbe che, considerato il termine massimo di prescrizione (comprensivo degli eventi interruttivi) di anni 7 e mesi 6, il reato di cui si tratta si sarebbe prescritto il 23/12/2016; Il ricorso è inammissibile, perché, prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità a mente della quale, ai fini della prescrizione del reato, occorre tenere conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, anche ove le stesse siano considerate subvalenti nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, perché l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (ex multis, Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282057; nello stesso senso, Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280059).

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 ottobre 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Roma che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Tivoli per aver concesso il beneficio di cui all'art. 175 cod. pen., ha confermato la dichiarazione di colpevolezza della stessa per il delitto di cui all'art. 589 cod. pen., con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (incidente del 20/06/2009; decesso della persona offesa del 23/06/2009). Con l'unico motivo sollevato (violazione dell'art. 157 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alla dedotta intercorsa prescrizione), il ricorrente sostiene che il giudizio di prevalenza delle circostanze di cui agli artt. 62-bis e 62 n. 6 cod. pen. sulle contestate aggravanti (violazione delle norme sulla circolazione stradale), operato dal primo Giudice, qualificherebbe il fatto ai sensi del comma 1 dell'art. 589 cod. pen., con conseguente applicazione dei limiti edittali ivi previsti; ne deriverebbe che, considerato il termine massimo di prescrizione (comprensivo degli eventi interruttivi) di anni 7 e mesi 6, il reato di cui si tratta si sarebbe prescritto il 23/12/2016; Il ricorso è inammissibile, perché, prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità a mente della quale, ai fini della prescrizione del reato, occorre tenere conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, anche ove le stesse siano considerate subvalenti nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, perché l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (ex multis, Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282057; nello stesso senso, Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280059). Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2023
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