CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 marzo 2022
Cassazione n. 31948/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna ad anni uno di reclusione pronunciata dal Tribunale di Trapani il 28/3/2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 75 D.Lgs. 159/2011; Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Rilevato che la doglianza oggetto del primo motivo è manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale, facendo riferimento agli accertamenti effettuati (il ricorrente non era presente a casa e gli agenti sono rimasti sotto l'abitazione e hanno così potuto constatare direttamente l'orario di rientro, cfr. pag. 2 della sentenza impugnata), ha fornito adeguata e coerente motivazione quanto alla responsabilità del ricorrente, ciò anche a prescindere dalle dichiarazioni della moglie del ricorrente la cui utilizzabilità il ricorrente censura, senza peraltro procedere alla c.d. prova di resistenza, richiesta a pena di inammissibilità del ricorso per carenza di specificità; Rilevato che la doglianza oggetto del secondo motivo è manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale ha dato adeguato e coerente conto, nel rispetto del principio di proporzionalità, dell'esercizio del potere discrezionale riconosciuto ex artt. 132 e 133 cod. pen. al giudice di merito nella determinazione della pena e ciò anche, con lo specifico riferimento ai precedenti penali e alla mancanza di elementi positivi, in ordine al diniego delle invocate attenuanti generiche (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen