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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 20 luglio 2026

Cassazione n. 23588/2026

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tata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] eMATTEO FANNI giusta procura speciale in atti-ricorrente-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco protempore, rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giustaprocura speciale in atti-controricorrente–Numero registro generale 6876/2021Numero sezionale 5054/2026Numero di raccolta generale 23588/2026Data pubblicazione 20/07/2026avverso la sentenza n. 743/2020 della [OSCURATO:PERSONA] delle MARCHE, depositata il 20/10/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nonpartecipata del 23/6/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso, affidato ad unico motivo, per lacassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustiziatributaria di secondo grado delle Marche aveva accolto l’appello delComune di [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia della Commissionetributaria provinciale di Ancona n. 177/2014 in accoglimento del ricorsoproposto avverso avviso di accertamento ICI 2009.Il Comune resiste con controricorso.Con decreto del 3/2/2026 questa Corte formulava proposta didefinizione anticipata della controversia ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.Avverso tale decisione la ricorrente ha proposto opposizione,chiedendo che il ricorso venga collegialmente deciso; la trattazione è statafissata ai sensi dell’art. 380-bis n. 1 c.p.c.Entrambe le parti hanno da ultimo depositato memoria difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente il Collegio prende atto di quanto statuito dallasentenza delle Sezioni Unite n. 9611/2024 in ordine all'assenza diincompatibilità tra il deposito della proposta di definizione accelerata daparte del Presidente di sezione o del Consigliere delegato e la composizionedegli stessi quali parte del Collegio o eventualmente la loro nomina qualirelatori del Collegio che definisce il giudizio ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c.2.1.

Con unico motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell'art. 5, comma 3 del d.lgs. 30dicembre 1992, n. 504 e dell'art. 7, comma 3 del d.l. 11 luglio 1992, n.333, per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente ritenutoche il «valore contabile» dei fabbricati dovesse includere, ai fini delladeterminazione della base imponibile ICI, anche il valore delle turbine.Numero registro generale 6876/2021Numero sezionale 5054/2026Numero di raccolta generale 23588/2026Data pubblicazione 20/07/2026In prosieguo la contribuente ha poi sostenuto che la vera questione dicausa fosse altra rispetto a quella individuata dalla proposta di definizioneaccelerata: “la questione oggi in discussione, però, non attiene affatto alproblema – ormai pacifico – della inclusione dei c.d.

“imbullonati” nellanozione catastale di “fabbricato”, bensì a una questione del tutto diversa,relativa alla corretta determinazione della base imponibile ICI nellefattispecie di carattere speciale disciplinate dall’art. 5, comma 3 del d.lgs.504/1992, il quale – in deroga all’ordinario criterio di determinazionedell’ICI fondato sulla rendita catastale dell’immobile – stabilisce, per i soli“fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto,interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati”, che labase imponibile ICI è determinata in relazione all’ “ammontare, al lordodelle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili” (c.d.“valore contabile”)”; là dove qui si discuterebbe della “diversa questionedella specialità ed eterogeneità del “criterio del valore contabile” ex art.5, comma 3 del d.lgs. 504/1992 rispetto al “criterio della rendita catastale”ex art. 5, comma 2 del medesimo decreto, e della conseguenteinapplicabilità – al primo – della nozione di “fabbricato” rinvenibile dallanormativa catastale”.Al di là queste, non del tutto chiare, deduzioni va osservato come dallostesso ricorso (pag.6, 9 - v. anche sentenza Commissione TributariaRegionale), emerga invece come la vera questione attenga alla estensionedel criterio contabile (per distinta contabilizzazione), oltre che ai fabbricatianche alla turbina (rilevante, ratione temporis, ai fini della baseimponibile) e quindi all’intera centrale (non accatastata).2.2.

Le doglianze vanno disattese.2.3.

Occorre premettere che l’avviso di accertamento oggetto delpresente giudizio ha ad oggetto l’annualità 2009, e non è, quindi, soggettoalla nuova disciplina introdotta dalla legge n. 208 del 2015, che stabilisceche a decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della renditacatastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibilinelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stimadiretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementiNumero registro generale 6876/2021Numero sezionale 5054/2026Numero di raccolta generale 23588/2026Data pubblicazione 20/07/2026ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità,nei limiti dell'ordinario apprezzamento, precisando che sono esclusi dallastessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti,funzionali allo specifico processo produttivo.2.4.

Il compendio normativo di riferimento catastale è costituitodall'art. 4 del r.d.l. n. 652 del 1939 («Si considerano come immobili urbanii fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituiti, diversidai fabbricati rurali.

Sono considerati come costruzioni stabili anche gliedifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo»), e dalladisposizione regolamentare di cui all'art. 2, comma 3, del d.m. 2.1.1998n. 28 («L'unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o daun fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un'area, che, nellostato in cui si trova e secondo l'uso locale, presenta potenzialità diautonomia funzionale e reddituale.

Sono considerate unità immobiliarianche le costruzioni ovvero porzioni di esse, ancorate o fisse al suolo, diqualunque materiale costituite, nonché gli edifici sospesi o galleggianti,stabilmente assicurati al suolo, purché risultino verificate le condizionifunzionali e reddituali di cui al comma 1.

Del pari sono considerate unitàimmobiliari i manufatti prefabbricati ancorché semplicemente appoggiatial suolo, quando siano stabili nel tempo e presentino autonomia funzionalee reddituale»).2.5.

Deve quindi assegnarsi rilevanza alla connessione strutturale efunzionale intercorrente tra parte immobiliare e parte impiantistica, comedesumibile anche dall'art. 1 quinquies del d.l. n. 44 del 2005, conv. dallalegge 88 del 2005, così da includere nel calcolo della rendita anche gliimpianti ed i macchinari che, per quanto in sé amovibili, risultino tuttaviastrutturalmente e funzionalmente connessi con la centrale al punto dacaratterizzarne ed attuarne in maniera essenziale la destinazioneproduttiva.2.6.

Ne consegue che le centrali elettriche non possono escludere le«turbine» e tutti gli altri impianti mobili dal computo della rendita catastaleai fini dell'ICI, in quanto esse costituiscono una parte essenzialedell'impianto fisso, senza le quali verrebbe meno la classificabilitàNumero registro generale 6876/2021Numero sezionale 5054/2026Numero di raccolta generale 23588/2026Data pubblicazione 20/07/2026dell'unità immobiliare come centrale elettrica, avendo dunque questaCorte ha ritenuto che le «turbine», insieme ai serbatoi, alle ciminiere, allepompe, ai ventilatori, alle caldaie, sono elementi essenziali costitutivi delbene «centrale elettrica», ovvero impianti necessari al ciclo di produzionedell'energia elettrica, in quanto è impossibile separare l'uno dall'altrosenza la sostanziale alterazione del bene complesso che non sarebbe piùnel caso di specie, una centrale elettrica (Cass. nn. 27196/2022;3277/2019; 4030/2012; n. 24060/2006), poiché anch'essi costituisconouna componente strutturale ed essenziale della centrale stessa, sicchéquesta senza quelle non potrebbe più essere qualificata tale, restandodiminuita nella sua funzione complessiva ed unitaria ed incompleta nellasua struttura (Cass. n. 3354 del 2015).2.7.

È opportuno inoltre considerare che, in tema di ICI, il metodo dideterminazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili,previsto dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 3, per ifabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto,interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, finoall'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione direndita, vale sino a che la richiesta di attribuzione della rendita non vieneformulata, mentre, dal momento in cui fa la richiesta, il proprietario, purapplicando ormai in via precaria il metodo contabile, diventa titolare di unasituazione giuridica nuova derivante dall'adesione al sistema generale dellarendita catastale, sicché può essere tenuto a pagare una somma maggiore(ove intervenga un accertamento in tali sensi), o avere diritto di pagareuna somma minore, potendo, quindi, chiedere il relativo rimborso neitermini di legge» (così Cass., SS.UU., n. 3160/2011 e, nello stesso senso,Cass., SS.UU., 3666/2011; Cass. n. 11424/2022; Cass. n. 26397/2021;Cass. n. 11472/2018; Cass. n. 4613/2018; Cass. n. 16793/2017; Cass. n.18056/2016; Cass. n. 12330/2016; Cass. n. 13443/2012; Cass. n.23600/2011).2.8.

Il valore determinato con riferimento alla rendita dei fabbricatisimilari già iscritti produce dunque effetti meramente provvisori (cioè, finoalla «comunicazione» della «rendita attribuita»), mentre la comunicazioneNumero registro generale 6876/2021Numero sezionale 5054/2026Numero di raccolta generale 23588/2026Data pubblicazione 20/07/2026di attribuzione della rendita impone alle parti del rapporto tributarioconcernente l'ICI (pure nel vigore del citato art. 74) di determinarel'imposta effettivamente dovuta, anche per le annualità pregresse, in basealla «rendita attribuita» (cfr. Cass.

S.U. n. 3160/2011, Cass. n.14402/2017, tutte citate da Cass. n. 7652/2018).2.9.

Nella decisione delle Sezioni Unite viene anche ribadito che il«criterio di calcolo dell' ICI ... basato sul valore dei fabbricati risultantedalle scritture contabili dell'imprenditore» costituisce, per i fabbricaticonsiderati nel terzo comma dell' art. 5, D.Lg.vo n. 504 del 1992, un«criterio di calcolo dell'ICI» autonomo rispetto a quello (da adottare,invece, per i «fabbricati iscritti in catasto») che assume a parametro diriferimento l'"ammontare delle rendite risultanti in catasto" o(specificamente «per i fabbricati, diversi indicati nel comma 3, non iscrittiin catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazionipermanenti ... »), che impone di far riferimento (in via provvisoria) allarendita di «fabbricati similari già iscritti», e, soprattutto, definitivo, nelsenso (Cass., trib., 29 ottobre 2010 n. 22123) dell’immodificabilità di quel«criterio» (contabile) almeno per i periodi di imposta antecedenti (oppure,fino) all'anno di presentazione della richiesta di attribuzione della renditacatastale».2.10.

Su quest’ultimo aspetto va considerato che l'accesso al regimecontabile sostitutivo non può reputarsi di per sé precluso, a favore delcriterio reddituale-catastale, dal fatto che, per ipotesi, nel bilancio socialedi riferimento, gli immobili e impianti in oggetto fossero nelle annualitàrilevanti distintamente contabilizzati rispetto ad altri immobili di categoriaD, ma non scorporati nelle loro varie componenti.2.11.

L'autonoma rilevanza 'catastale' dei singoli impianti e dei singolicespiti costituenti ciascun impianto (tale da permettere l'attribuzione di unarendita dedicata ad ognuno di essi) non escludeva di per sé che - primadell'accesso del contribuente al 'nuovo' regime giuridico catastale - la baseimponibile fosse sostitutivamente desumibile dalla valorizzazione dibilancio, secondo quanto dettato dall'art.5, comma 3 cit.; bilancio nel qualeil complesso dei beni oggetto di imposizione risultasse comunqueNumero registro generale 6876/2021Numero sezionale 5054/2026Numero di raccolta generale 23588/2026Data pubblicazione 20/07/2026univocamente descritto e distintamente contabilizzato rispetto agli altricespiti di proprietà sociale assoggettabili anch'essi ad accatastamento nellamedesima categoria D.2.12.

La scindibilità del compendio ai fini dell’attribuzione di renditacatastale, in altri termini, non rappresentava ostacolo pregiudiziale a che ilvalore del medesimo fosse desumibile - nella temporanea vigenza delregime di libro - dalla sua contabilizzazione unitaria, purché distinta nelsenso indicato.2.13.

Altrimenti detto, la peculiarità della fattispecie unitaria costituita,nel caso in esame, dalla centrale elettrica pluri-impianto, in definitiva, ètale da giustificare l'applicazione (provvisoria) del criterio contabile inragione della sua valorizzazione complessiva di bilancio allorquando(all'esito di accertamento fattuale demandato al giudice di merito) talevalorizzazione appaia univoca e certamente riferibile (per parteimmobiliare e parte impiantistica) alla centrale oggetto di imposizione; eciò per la mancata distinta contabilizzazione di ulteriori immobili adestinazione speciale suscettibili di classamento D, ovvero perl'insussistenza di qualsivoglia margine di dubbio e confusione nellaidentificazione della centrale in questione rispetto agli altri immobili adestinazione speciale eventualmente iscritti.2.14.

Conclusione, questa, che adatta alla fattispecie in esame - senzacontraddirlo - il principio già affermato, con riguardo alle ordinarie unitàimmobiliari, da questa Corte di legittimità (Cass. nn. 6841/2019,25944/2017), secondo cui in tanto può riscontrarsi il requisito della«distinta contabilizzazione» ex art.5 cit., in quanto il valore contabile diciascun fabbricato, tra le varie unità del medesimo gruppo catastaleeventualmente presenti, sia separato e differenziato da quello di qualsiasialtro.2.15.

Si pone nel solco indicato anche la decisione di questa Corte n.10578/2023, dal momento che questa pronuncia afferma tra l’altro che,quanto al significato dell'avverbio «distintamente», usato dal legislatore, sideve ritenere che l'iscrizione del valore di un fabbricato nei registriaziendali è «distinta», e pertanto integra il requisito di legge per il calcoloNumero registro generale 6876/2021Numero sezionale 5054/2026Numero di raccolta generale 23588/2026Data pubblicazione 20/07/2026contabilistico dell'ICI, se non comprende cumulativamente quello di altribeni non soggetti all'imposta (macchine, scorte, ecc.), ma corrisponde alprezzo d'acquisto dell'intero bene immobile, comunque censito in catasto,ed all'ammontare delle spese incrementative, risultanti dalle scritturecontabili, come pure dispone l’art. 7, comma 3, del d.l. 11 luglio 1992 n.333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359,richiamato dall'art. 5, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (Cass.9 ottobre 2009, n. 21445).2.16.

E ciò è stato affermato con riguardo ad una fattispecie(escludente il ricorso al criterio contabile) caratterizzata appunto dallaonnicomprensività e cumulatività del «costo di costruzione» iscritto nelbilancio di esercizio con riguardo all’intera ed indistinta consistenzaimmobiliare a destinazione speciale della parte contribuente.2.17.

Orbene, nel caso di specie si tratta di centrale elettrica priva,nell’annualità 2008, di rendita catastale per gli impianti e gli immobili adessa serventi ed invece assistita da un valore di bilancio.2.18.

La sola sussistenza del requisito della ‘distinta contabilizzazione’in bilancio nel senso poc'anzi chiarito non avrebbe comunque consentito,quindi, di determinare la base imponibile sulla base della rendita catastale,posto che il ricorso a quest'ultimo criterio non è possibile se non a far datadall'istanza/proposta di accatastamento avanzata dalla parte, cosicché èstato correttamente applicato il criterio contabile per il periodonell’annualità in questione.3.

Il ricorso, pertanto, va rigettato.4.

Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensidell’art. 380 bis c.p.c., come previsto dal terzo comma, ultima parte, dellostesso art. 380 bis c.p.c., segue la condanna della ricorrente alla rifusionedelle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo,nonché la condanna al pagamento di un’ulteriore somma, ai sensi dell’art.96, terzo comma, c.p.c.., in favore della controricorrente e al versamentodi un’ulteriore somma in favore della cassa delle ammende (art. 96, quartocomma, c.p.c.).

P.Q.MNumero registro generale 6876/2021Numero sezionale 5054/2026Numero di raccolta generale 23588/2026Data pubblicazione 20/07/2026La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 14.000,00oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori come perlegge, nonché al pagamento della somma di Euro 14.000,00 ai sensidell’art. 96, terzo comma, c.p.c. in favore della controricorrente e dellasomma di Euro 5.000,00 ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c. allacassa delle ammende.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello versato per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte diCassazione, Sezione Tributaria, in data 23.6.2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] eMATTEO FANNI giusta procura speciale in atti-ricorrente-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco protempore, rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giustaprocura speciale in atti-controricorrente–Numero registro generale 6876/2021Numero sezionale 5054/2026Numero di raccolta generale 23588/2026Data pubblicazione 20/07/2026avverso la sentenza n. 743/2020 della [OSCURATO:PERSONA] delle MARCHE, depositata il 20/10/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nonpartecipata del 23/6/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso, affidato ad unico motivo, per lacassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustiziatributaria di secondo grado delle Marche aveva accolto l’appello delComune di [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia della Commissionetributaria provinciale di Ancona n. 177/2014 in accoglimento del ricorsoproposto avverso avviso di accertamento ICI 2009.Il Comune resiste con controricorso.Con decreto del 3/2/2026 questa Corte formulava proposta didefinizione anticipata della controversia ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.Avverso tale decisione la ricorrente ha proposto opposizione,chiedendo che il ricorso venga collegialmente deciso; la trattazione è statafissata ai sensi dell’art. 380-bis n. 1 c.p.c.Entrambe le parti hanno da ultimo depositato memoria difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente il Collegio prende atto di quanto statuito dallasentenza delle Sezioni Unite n. 9611/2024 in ordine all'assenza diincompatibilità tra il deposito della proposta di definizione accelerata daparte del Presidente di sezione o del Consigliere delegato e la composizionedegli stessi quali parte del Collegio o eventualmente la loro nomina qualirelatori del Collegio che definisce il giudizio ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c.2.1. Con unico motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell'art. 5, comma 3 del d.lgs. 30dicembre 1992, n. 504 e dell'art. 7, comma 3 del d.l. 11 luglio 1992, n.333, per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente ritenutoche il «valore contabile» dei fabbricati dovesse includere, ai fini delladeterminazione della base imponibile ICI, anche il valore delle turbine.Numero registro generale 6876/2021Numero sezionale 5054/2026Numero di raccolta generale 23588/2026Data pubblicazione 20/07/2026In prosieguo la contribuente ha poi sostenuto che la vera questione dicausa fosse altra rispetto a quella individuata dalla proposta di definizioneaccelerata: “la questione oggi in discussione, però, non attiene affatto alproblema – ormai pacifico – della inclusione dei c.d. “imbullonati” nellanozione catastale di “fabbricato”, bensì a una questione del tutto diversa,relativa alla corretta determinazione della base imponibile ICI nellefattispecie di carattere speciale disciplinate dall’art. 5, comma 3 del d.lgs.504/1992, il quale – in deroga all’ordinario criterio di determinazionedell’ICI fondato sulla rendita catastale dell’immobile – stabilisce, per i soli“fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto,interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati”, che labase imponibile ICI è determinata in relazione all’ “ammontare, al lordodelle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili” (c.d.“valore contabile”)”; là dove qui si discuterebbe della “diversa questionedella specialità ed eterogeneità del “criterio del valore contabile” ex art.5, comma 3 del d.lgs. 504/1992 rispetto al “criterio della rendita catastale”ex art. 5, comma 2 del medesimo decreto, e della conseguenteinapplicabilità – al primo – della nozione di “fabbricato” rinvenibile dallanormativa catastale”.Al di là queste, non del tutto chiare, deduzioni va osservato come dallostesso ricorso (pag.6, 9 - v. anche sentenza Commissione TributariaRegionale), emerga invece come la vera questione attenga alla estensionedel criterio contabile (per distinta contabilizzazione), oltre che ai fabbricatianche alla turbina (rilevante, ratione temporis, ai fini della baseimponibile) e quindi all’intera centrale (non accatastata).2.2. Le doglianze vanno disattese.2.3. Occorre premettere che l’avviso di accertamento oggetto delpresente giudizio ha ad oggetto l’annualità 2009, e non è, quindi, soggettoalla nuova disciplina introdotta dalla legge n. 208 del 2015, che stabilisceche a decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della renditacatastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibilinelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stimadiretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementiNumero registro generale 6876/2021Numero sezionale 5054/2026Numero di raccolta generale 23588/2026Data pubblicazione 20/07/2026ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità,nei limiti dell'ordinario apprezzamento, precisando che sono esclusi dallastessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti,funzionali allo specifico processo produttivo.2.4. Il compendio normativo di riferimento catastale è costituitodall'art. 4 del r.d.l. n. 652 del 1939 («Si considerano come immobili urbanii fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituiti, diversidai fabbricati rurali. Sono considerati come costruzioni stabili anche gliedifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo»), e dalladisposizione regolamentare di cui all'art. 2, comma 3, del d.m. 2.1.1998n. 28 («L'unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o daun fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un'area, che, nellostato in cui si trova e secondo l'uso locale, presenta potenzialità diautonomia funzionale e reddituale. Sono considerate unità immobiliarianche le costruzioni ovvero porzioni di esse, ancorate o fisse al suolo, diqualunque materiale costituite, nonché gli edifici sospesi o galleggianti,stabilmente assicurati al suolo, purché risultino verificate le condizionifunzionali e reddituali di cui al comma 1. Del pari sono considerate unitàimmobiliari i manufatti prefabbricati ancorché semplicemente appoggiatial suolo, quando siano stabili nel tempo e presentino autonomia funzionalee reddituale»).2.5. Deve quindi assegnarsi rilevanza alla connessione strutturale efunzionale intercorrente tra parte immobiliare e parte impiantistica, comedesumibile anche dall'art. 1 quinquies del d.l. n. 44 del 2005, conv. dallalegge 88 del 2005, così da includere nel calcolo della rendita anche gliimpianti ed i macchinari che, per quanto in sé amovibili, risultino tuttaviastrutturalmente e funzionalmente connessi con la centrale al punto dacaratterizzarne ed attuarne in maniera essenziale la destinazioneproduttiva.2.6. Ne consegue che le centrali elettriche non possono escludere le«turbine» e tutti gli altri impianti mobili dal computo della rendita catastaleai fini dell'ICI, in quanto esse costituiscono una parte essenzialedell'impianto fisso, senza le quali verrebbe meno la classificabilitàNumero registro generale 6876/2021Numero sezionale 5054/2026Numero di raccolta generale 23588/2026Data pubblicazione 20/07/2026dell'unità immobiliare come centrale elettrica, avendo dunque questaCorte ha ritenuto che le «turbine», insieme ai serbatoi, alle ciminiere, allepompe, ai ventilatori, alle caldaie, sono elementi essenziali costitutivi delbene «centrale elettrica», ovvero impianti necessari al ciclo di produzionedell'energia elettrica, in quanto è impossibile separare l'uno dall'altrosenza la sostanziale alterazione del bene complesso che non sarebbe piùnel caso di specie, una centrale elettrica (Cass. nn. 27196/2022;3277/2019; 4030/2012; n. 24060/2006), poiché anch'essi costituisconouna componente strutturale ed essenziale della centrale stessa, sicchéquesta senza quelle non potrebbe più essere qualificata tale, restandodiminuita nella sua funzione complessiva ed unitaria ed incompleta nellasua struttura (Cass. n. 3354 del 2015).2.7. È opportuno inoltre considerare che, in tema di ICI, il metodo dideterminazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili,previsto dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 3, per ifabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto,interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, finoall'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione direndita, vale sino a che la richiesta di attribuzione della rendita non vieneformulata, mentre, dal momento in cui fa la richiesta, il proprietario, purapplicando ormai in via precaria il metodo contabile, diventa titolare di unasituazione giuridica nuova derivante dall'adesione al sistema generale dellarendita catastale, sicché può essere tenuto a pagare una somma maggiore(ove intervenga un accertamento in tali sensi), o avere diritto di pagareuna somma minore, potendo, quindi, chiedere il relativo rimborso neitermini di legge» (così Cass., SS.UU., n. 3160/2011 e, nello stesso senso,Cass., SS.UU., 3666/2011; Cass. n. 11424/2022; Cass. n. 26397/2021;Cass. n. 11472/2018; Cass. n. 4613/2018; Cass. n. 16793/2017; Cass. n.18056/2016; Cass. n. 12330/2016; Cass. n. 13443/2012; Cass. n.23600/2011).2.8. Il valore determinato con riferimento alla rendita dei fabbricatisimilari già iscritti produce dunque effetti meramente provvisori (cioè, finoalla «comunicazione» della «rendita attribuita»), mentre la comunicazioneNumero registro generale 6876/2021Numero sezionale 5054/2026Numero di raccolta generale 23588/2026Data pubblicazione 20/07/2026di attribuzione della rendita impone alle parti del rapporto tributarioconcernente l'ICI (pure nel vigore del citato art. 74) di determinarel'imposta effettivamente dovuta, anche per le annualità pregresse, in basealla «rendita attribuita» (cfr. Cass. S.U. n. 3160/2011, Cass. n.14402/2017, tutte citate da Cass. n. 7652/2018).2.9. Nella decisione delle Sezioni Unite viene anche ribadito che il«criterio di calcolo dell' ICI ... basato sul valore dei fabbricati risultantedalle scritture contabili dell'imprenditore» costituisce, per i fabbricaticonsiderati nel terzo comma dell' art. 5, D.Lg.vo n. 504 del 1992, un«criterio di calcolo dell'ICI» autonomo rispetto a quello (da adottare,invece, per i «fabbricati iscritti in catasto») che assume a parametro diriferimento l'"ammontare delle rendite risultanti in catasto" o(specificamente «per i fabbricati, diversi indicati nel comma 3, non iscrittiin catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazionipermanenti ... »), che impone di far riferimento (in via provvisoria) allarendita di «fabbricati similari già iscritti», e, soprattutto, definitivo, nelsenso (Cass., trib., 29 ottobre 2010 n. 22123) dell’immodificabilità di quel«criterio» (contabile) almeno per i periodi di imposta antecedenti (oppure,fino) all'anno di presentazione della richiesta di attribuzione della renditacatastale».2.10. Su quest’ultimo aspetto va considerato che l'accesso al regimecontabile sostitutivo non può reputarsi di per sé precluso, a favore delcriterio reddituale-catastale, dal fatto che, per ipotesi, nel bilancio socialedi riferimento, gli immobili e impianti in oggetto fossero nelle annualitàrilevanti distintamente contabilizzati rispetto ad altri immobili di categoriaD, ma non scorporati nelle loro varie componenti.2.11. L'autonoma rilevanza 'catastale' dei singoli impianti e dei singolicespiti costituenti ciascun impianto (tale da permettere l'attribuzione di unarendita dedicata ad ognuno di essi) non escludeva di per sé che - primadell'accesso del contribuente al 'nuovo' regime giuridico catastale - la baseimponibile fosse sostitutivamente desumibile dalla valorizzazione dibilancio, secondo quanto dettato dall'art.5, comma 3 cit.; bilancio nel qualeil complesso dei beni oggetto di imposizione risultasse comunqueNumero registro generale 6876/2021Numero sezionale 5054/2026Numero di raccolta generale 23588/2026Data pubblicazione 20/07/2026univocamente descritto e distintamente contabilizzato rispetto agli altricespiti di proprietà sociale assoggettabili anch'essi ad accatastamento nellamedesima categoria D.2.12. La scindibilità del compendio ai fini dell’attribuzione di renditacatastale, in altri termini, non rappresentava ostacolo pregiudiziale a che ilvalore del medesimo fosse desumibile - nella temporanea vigenza delregime di libro - dalla sua contabilizzazione unitaria, purché distinta nelsenso indicato.2.13. Altrimenti detto, la peculiarità della fattispecie unitaria costituita,nel caso in esame, dalla centrale elettrica pluri-impianto, in definitiva, ètale da giustificare l'applicazione (provvisoria) del criterio contabile inragione della sua valorizzazione complessiva di bilancio allorquando(all'esito di accertamento fattuale demandato al giudice di merito) talevalorizzazione appaia univoca e certamente riferibile (per parteimmobiliare e parte impiantistica) alla centrale oggetto di imposizione; eciò per la mancata distinta contabilizzazione di ulteriori immobili adestinazione speciale suscettibili di classamento D, ovvero perl'insussistenza di qualsivoglia margine di dubbio e confusione nellaidentificazione della centrale in questione rispetto agli altri immobili adestinazione speciale eventualmente iscritti.2.14. Conclusione, questa, che adatta alla fattispecie in esame - senzacontraddirlo - il principio già affermato, con riguardo alle ordinarie unitàimmobiliari, da questa Corte di legittimità (Cass. nn. 6841/2019,25944/2017), secondo cui in tanto può riscontrarsi il requisito della«distinta contabilizzazione» ex art.5 cit., in quanto il valore contabile diciascun fabbricato, tra le varie unità del medesimo gruppo catastaleeventualmente presenti, sia separato e differenziato da quello di qualsiasialtro.2.15. Si pone nel solco indicato anche la decisione di questa Corte n.10578/2023, dal momento che questa pronuncia afferma tra l’altro che,quanto al significato dell'avverbio «distintamente», usato dal legislatore, sideve ritenere che l'iscrizione del valore di un fabbricato nei registriaziendali è «distinta», e pertanto integra il requisito di legge per il calcoloNumero registro generale 6876/2021Numero sezionale 5054/2026Numero di raccolta generale 23588/2026Data pubblicazione 20/07/2026contabilistico dell'ICI, se non comprende cumulativamente quello di altribeni non soggetti all'imposta (macchine, scorte, ecc.), ma corrisponde alprezzo d'acquisto dell'intero bene immobile, comunque censito in catasto,ed all'ammontare delle spese incrementative, risultanti dalle scritturecontabili, come pure dispone l’art. 7, comma 3, del d.l. 11 luglio 1992 n.333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359,richiamato dall'art. 5, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (Cass.9 ottobre 2009, n. 21445).2.16. E ciò è stato affermato con riguardo ad una fattispecie(escludente il ricorso al criterio contabile) caratterizzata appunto dallaonnicomprensività e cumulatività del «costo di costruzione» iscritto nelbilancio di esercizio con riguardo all’intera ed indistinta consistenzaimmobiliare a destinazione speciale della parte contribuente.2.17. Orbene, nel caso di specie si tratta di centrale elettrica priva,nell’annualità 2008, di rendita catastale per gli impianti e gli immobili adessa serventi ed invece assistita da un valore di bilancio.2.18. La sola sussistenza del requisito della ‘distinta contabilizzazione’in bilancio nel senso poc'anzi chiarito non avrebbe comunque consentito,quindi, di determinare la base imponibile sulla base della rendita catastale,posto che il ricorso a quest'ultimo criterio non è possibile se non a far datadall'istanza/proposta di accatastamento avanzata dalla parte, cosicché èstato correttamente applicato il criterio contabile per il periodonell’annualità in questione.3. Il ricorso, pertanto, va rigettato.4. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensidell’art. 380 bis c.p.c., come previsto dal terzo comma, ultima parte, dellostesso art. 380 bis c.p.c., segue la condanna della ricorrente alla rifusionedelle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo,nonché la condanna al pagamento di un’ulteriore somma, ai sensi dell’art.96, terzo comma, c.p.c.., in favore della controricorrente e al versamentodi un’ulteriore somma in favore della cassa delle ammende (art. 96, quartocomma, c.p.c.). P.Q.MNumero registro generale 6876/2021Numero sezionale 5054/2026Numero di raccolta generale 23588/2026Data pubblicazione 20/07/2026La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 14.000,00oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori come perlegge, nonché al pagamento della somma di Euro 14.000,00 ai sensidell’art. 96, terzo comma, c.p.c. in favore della controricorrente e dellasomma di Euro 5.000,00 ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c. allacassa delle ammende.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello versato per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte diCassazione, Sezione Tributaria, in data 23.6.2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 23588/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris