CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 40902/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 15/10/2021 della Corte d'appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Messina ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto aggravato.2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando tre motivi. Con il primo deduce erronea applicazione della legge penale in ordine alla ritenuta sussistenza del reato. In particolare il ricorrente lamenta la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, nonchè dello stesso elemento oggettivo in virtù del fatto che l'imputato avrebbe agito su richiesta della persona offesa, alla quale era legato da una relazione d'amicizia. Con il secondo motivo viene eccepita violazione di legge in merito al malgoverno della regola di giudizio, mentre con il terzo motivo viene nuovamente dedotta erronea applicazione della legge penale in merito al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'articolo 131-bis c.p., alla ritenuta configurabilità della circostanza aggravante contestata ed al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è generico polche le censure proposte costituiscono la mera riedizione di quelle sottoposte al giudice dell'appello e da questi confutate con motivazione con la quale il ricorrente non si è sostanzialmente confrontato. Non di meno il motivo in esame risulta comunque inammissibile nella misura in cui viene eccepito il vizio di cui all'art. 606 lett. b) c.p.p., il quale riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza), ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta), e va tenuto distinto dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - come avvenuto nel caso di specie -( denunciabile esclusivamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 26840401). 3. Parimenti inammissibile è il secondo motivo. E' infatti inammissibile la deduzione del vizio di violazione di legge in relazione all'asserito malgoverno della regola di giudizio di cui all'art. 533 c.p.p., non essendo l'inosservanza della suddetta disposizione prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall'art. 606 lett. c) c.p.p. ai fini della deducibilità della violazione di legge processuale (ex multis Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli e altri, Rv. 264174; Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567).4. Inammissibile è infine anche il terzo motivo. Quanto alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. non risulta che il suo riconoscimento sia stato invocato nel giudizio di merito, talchè il ricorrente non può lamentarsi in questa sede della mancata giustificazione da parte della Corte territoriale del suo mancato riconoscimento, tanto più che il ricorrente non indica quali sarebbero gli elementi che la imporrebbero. Incomprensibili sono invece le censure relative alla configurabilità dell'aggravante della violenza sulle cose, atteso che le stesse in realtà argomentano con riguardo a quella dell'esposizione della cosa alla pubblica fede. Generiche infine sono le doglianze relative al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche, statuizione che la Corte ha ampiamente giustificato con motivazione con la quale ancora una volta il ricorso non si è confrontato. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa