Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 settembre 2021

Cassazione n. 36746/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha richiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Palermo ha rigettato l'appello proposto ex art. 310 c.p.p. da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale il G.i.p. del Tribunale di Palermo aveva respinto l'istanza presentata ex art. 302 c.p.p. rilevando la perdita di efficacia della misura della custodia in carcere applicatagli in riferimento ai reati di associazione di tipo mafioso, lesioni volontarie aggravate e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.

In proposito va osservato che il Cannata è stato inizialmente sottoposto a fermo ordinato dalla DDA di Palermo.

Il provvedimento è stato eseguito il 13 settembre 2021 nel circondario del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e conseguentemente, la mattina del successivo 15 settembre il G.i.p. dello stesso Tribunale, ha proceduto alla sua convalida assumendo a distanza l'interrogatorio dell'indagato.

All'esito dell'udienza di convalida il medesimo giudice emetteva il titolo cautelare dichiarandosi contestualmente incompetente in favore dell'autorità giudiziaria palermitana ai sensi dell'art. 27 c.p.p.

Il 20 settembre 2021 il G.i.p. del Tribunale di Palermo ha infine adottato un nuovo titolo cautelare, senza procedere ad ulteriore interrogatorio di garanzia, provvedimento poi confermato dal giudice del riesame.

Nel corso dell'udienza di convalida il difensore del Cannata ha eccepito la nullità della medesima per violazione del diritto di difesa, evidenziando di essere stato avvisato della sua fissazione solo il pomeriggio del 14 settembre 2021, con conseguente impossibilità di prendere contezza del decreto di fermo e degli atti posti a sostegno dello stesso.

Eccezione reiterata con la menzionata istanza ex art. 302 c.p.p. e con l'appello proposto avverso il rigetto della medesima e che il Tribunale ha ritenuto infondata in quanto il difensore aveva omesso di chiedere al G.i.p. di [OSCURATO:PERSONA] un differimento dell'udienza al fine di garantirgli il concreto esercizio di difesa.

2. Avverso l'ordinanza ricorre l'indagato deducendo violazione di legge e vizi di motivazione.

Il ricorrente eccepisce anzitutto come l'udienza di convalida sia stata fissata per le 9.30 del 15 settembre 2021, risultando dunque irrilevante che la stessa abbia poi avuto inizio solo alle 10.44, posto che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, tale ritardo non avrebbe consentito comunque al difensore di accedere agli atti del procedimento depositati presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], avendo egli scelto di partecipare nel luogo di detenzione del proprio assistito, recluso invece a Palermo.

In secondo luogo evidenzia come l'avviso al difensore debba essere tempestivo, non solo nel senso che deve concedere allo stesso il tempo necessario per partecipare fisicamente all'atto, ma altresì quello utile per svolgere un'adeguata assistenza difensiva previo esame degli atti processuali.

Il che nel caso di specie non sarebbe stato garantito, anche tenuto conto del volume di atti posti a corredo del provvedimento di fermo.

Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto tardiva l'eccezione proposta dinanzi al giudice della convalida in quanto proposta solo dopo l'espletamento dell'interrogatorio dell'indagato, il quale si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Infatti come risulta dalla registrazione dell'udienza e dalla sua trascrizione, allegata al ricorso, il difensore aveva tempestivamente annunziato l'intenzione di dedurre la nullità, ma era stato il giudice ad imporgli di differire il suo intervento all'esecuzione dell'interrogatorio, impedendogli conseguentemente di formulare in tempo utile istanza di differimento e consentendogli, dunque, di sollevare soltanto l'eccezione di nullità.

Altrettanto erroneamente, infine, il provvedimento impugnato avrebbe ritenuto che l'eventuale nullità dell'udienza cautelare non inficia la legittimità del titolo cautelare adottato all'esito della medesima, posto che la suddetta nullità si estende all'interrogatorio, la cui invalidità comporta l'inefficacia della misura applicata.

3. Il 24 giugno 2016 il difensore ha depositato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

2. Nel caso venga celebrata l'udienza di convalida del fermo o dell'arresto e nel corso della medesima si sia proceduto all'interrogatorio dell'indagato anche in riferimento alla richiesta cautelare del pubblico ministero non è necessario, per inveterato insegnamento di questa Corte, procedere successivamente all'applicazione della misura ad assumere nuovamente l'interrogatorio ai sensi dell'art. 294 c.p.p.

Ne consegue che l'eventuale nullità dell'udienza di convalida o anche solo dell'interrogatorio assunto nel corso della medesima determina ex art. 302 c.p.p. l'immediata perdita di efficacia della misura cautelare successivamente applicata, a meno che nei termini fissati dalla disposizione da ultima citata il giudice non abbia provveduto ad interrogare nuovamente l'indagato.

Per altrettanto consolidato insegnamento giurisprudenziale, è certamente causa di invalidità dell'udienza o dell'interrogatorio l'intempestiva comunicazione al difensore dell'avviso della sua fissazione, dovendosi considerare tale quella che non consente allo stesso di partecipare fisicamente all'incombente e svolgere un'adeguata assistenza all'indagato (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 722 del 26/10/2021, dep. 2022, Destiny, Rv. 282466; Sez. 2, Sentenza n. 26343 del 24/07/2020, Fortunato, Rv. 279652; Sez. 5, Sentenza n. 2253 del 17/10/2013, dep. 2014, Baldassarri, Rv. 257937).

Altra causa di nullità è costituita certamente dal denegato accesso al difensore dell'arrestato o del fermato agli atti su cui si fonda la richiesta di convalida e di applicazione della misura cautelare (Sez.

U, Sentenza n. 36212 del 30/09/2010, G., Rv. 247939).

Questa Corte ha peraltro ripetutamente avuto modo di precisare come la brevità dei termini imposti dalla legge per lo svolgimento dell'udienza di convalida e dell'interrogatorio risponde all'interesse di provocare un immediato contatto tra il fermato o l'arrestato ed il giudice per la verifica dei presupposti per la privazione della libertà; interesse che deve ritenersi preminente sull'esigenza della difesa di avere tempo sufficiente per consultare gli atti depositati, talchè non ricorre alcuna nullità per lesione del diritto di difesa nel caso in cui la mole degli atti posti a fondamento della misura sia tale da non consentire il compiuto esame degli stessi, potendo la menzionata esigenza essere soddisfatta attraverso la tempestiva presentazione di una motivata istanza di differimento dell'udienza (Sez. 6, Sentenza n. 17772 del 03/04/2019, Piacenti, Rv. 275727; Sez. 2, Sentenza n. 44902 del 30/09/2014, Cosentino, Rv. 260876).

3. Di questi consolidati principi il Tribunale ha fatto corretta applicazione rigettando l'eccezione di nullità dell'udienza di convalida sulla base della mancata tempestiva formulazione di una istanza di rinvio per consentire al difensore di avere il tempo per esaminare gli atti.

In proposito è infondata l'obiezione per cui alla difesa sarebbe stato impedito dal giudice della convalida di interloquire prima dell'esecuzione dell'interrogatorio.

Dalla stessa trascrizione dell'udienza allegata dal ricorrente emerge che al più è stato impedito al difensore di anticipare l'eccezione di nullità poi sollevata all'esito del compimento dell'atto, ma non già di avanzare una istanza tesa al suo differimento.

Non di meno va precisato che tale istanza, per poter essere ritenuta tempestiva, deve essere presentata prima dell'inizio dell'udienza e non nel corso del suo svolgimento, mentre non v'è dubbio che, anche solo facendo riferimento all'orario di fissazione, nel caso di specie il difensore ha avuto il tempo necessario per assolvere a tale onere ed ottenere il differimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha richiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Palermo ha rigettato l'appello proposto ex art. 310 c.p.p. da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale il G.i.p. del Tribunale di Palermo aveva respinto l'istanza presentata ex art. 302 c.p.p. rilevando la perdita di efficacia della misura della custodia in carcere applicatagli in riferimento ai reati di associazione di tipo mafioso, lesioni volontarie aggravate e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. In proposito va osservato che il Cannata è stato inizialmente sottoposto a fermo ordinato dalla DDA di Palermo. Il provvedimento è stato eseguito il 13 settembre 2021 nel circondario del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e conseguentemente, la mattina del successivo 15 settembre il G.i.p. dello stesso Tribunale, ha proceduto alla sua convalida assumendo a distanza l'interrogatorio dell'indagato. All'esito dell'udienza di convalida il medesimo giudice emetteva il titolo cautelare dichiarandosi contestualmente incompetente in favore dell'autorità giudiziaria palermitana ai sensi dell'art. 27 c.p.p. Il 20 settembre 2021 il G.i.p. del Tribunale di Palermo ha infine adottato un nuovo titolo cautelare, senza procedere ad ulteriore interrogatorio di garanzia, provvedimento poi confermato dal giudice del riesame. Nel corso dell'udienza di convalida il difensore del Cannata ha eccepito la nullità della medesima per violazione del diritto di difesa, evidenziando di essere stato avvisato della sua fissazione solo il pomeriggio del 14 settembre 2021, con conseguente impossibilità di prendere contezza del decreto di fermo e degli atti posti a sostegno dello stesso. Eccezione reiterata con la menzionata istanza ex art. 302 c.p.p. e con l'appello proposto avverso il rigetto della medesima e che il Tribunale ha ritenuto infondata in quanto il difensore aveva omesso di chiedere al G.i.p. di [OSCURATO:PERSONA] un differimento dell'udienza al fine di garantirgli il concreto esercizio di difesa. 2. Avverso l'ordinanza ricorre l'indagato deducendo violazione di legge e vizi di motivazione. Il ricorrente eccepisce anzitutto come l'udienza di convalida sia stata fissata per le 9.30 del 15 settembre 2021, risultando dunque irrilevante che la stessa abbia poi avuto inizio solo alle 10.44, posto che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, tale ritardo non avrebbe consentito comunque al difensore di accedere agli atti del procedimento depositati presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], avendo egli scelto di partecipare nel luogo di detenzione del proprio assistito, recluso invece a Palermo. In secondo luogo evidenzia come l'avviso al difensore debba essere tempestivo, non solo nel senso che deve concedere allo stesso il tempo necessario per partecipare fisicamente all'atto, ma altresì quello utile per svolgere un'adeguata assistenza difensiva previo esame degli atti processuali. Il che nel caso di specie non sarebbe stato garantito, anche tenuto conto del volume di atti posti a corredo del provvedimento di fermo. Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto tardiva l'eccezione proposta dinanzi al giudice della convalida in quanto proposta solo dopo l'espletamento dell'interrogatorio dell'indagato, il quale si è avvalso della facoltà di non rispondere. Infatti come risulta dalla registrazione dell'udienza e dalla sua trascrizione, allegata al ricorso, il difensore aveva tempestivamente annunziato l'intenzione di dedurre la nullità, ma era stato il giudice ad imporgli di differire il suo intervento all'esecuzione dell'interrogatorio, impedendogli conseguentemente di formulare in tempo utile istanza di differimento e consentendogli, dunque, di sollevare soltanto l'eccezione di nullità. Altrettanto erroneamente, infine, il provvedimento impugnato avrebbe ritenuto che l'eventuale nullità dell'udienza cautelare non inficia la legittimità del titolo cautelare adottato all'esito della medesima, posto che la suddetta nullità si estende all'interrogatorio, la cui invalidità comporta l'inefficacia della misura applicata. 3. Il 24 giugno 2016 il difensore ha depositato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. Nel caso venga celebrata l'udienza di convalida del fermo o dell'arresto e nel corso della medesima si sia proceduto all'interrogatorio dell'indagato anche in riferimento alla richiesta cautelare del pubblico ministero non è necessario, per inveterato insegnamento di questa Corte, procedere successivamente all'applicazione della misura ad assumere nuovamente l'interrogatorio ai sensi dell'art. 294 c.p.p. Ne consegue che l'eventuale nullità dell'udienza di convalida o anche solo dell'interrogatorio assunto nel corso della medesima determina ex art. 302 c.p.p. l'immediata perdita di efficacia della misura cautelare successivamente applicata, a meno che nei termini fissati dalla disposizione da ultima citata il giudice non abbia provveduto ad interrogare nuovamente l'indagato. Per altrettanto consolidato insegnamento giurisprudenziale, è certamente causa di invalidità dell'udienza o dell'interrogatorio l'intempestiva comunicazione al difensore dell'avviso della sua fissazione, dovendosi considerare tale quella che non consente allo stesso di partecipare fisicamente all'incombente e svolgere un'adeguata assistenza all'indagato (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 722 del 26/10/2021, dep. 2022, Destiny, Rv. 282466; Sez. 2, Sentenza n. 26343 del 24/07/2020, Fortunato, Rv. 279652; Sez. 5, Sentenza n. 2253 del 17/10/2013, dep. 2014, Baldassarri, Rv. 257937). Altra causa di nullità è costituita certamente dal denegato accesso al difensore dell'arrestato o del fermato agli atti su cui si fonda la richiesta di convalida e di applicazione della misura cautelare (Sez. U, Sentenza n. 36212 del 30/09/2010, G., Rv. 247939). Questa Corte ha peraltro ripetutamente avuto modo di precisare come la brevità dei termini imposti dalla legge per lo svolgimento dell'udienza di convalida e dell'interrogatorio risponde all'interesse di provocare un immediato contatto tra il fermato o l'arrestato ed il giudice per la verifica dei presupposti per la privazione della libertà; interesse che deve ritenersi preminente sull'esigenza della difesa di avere tempo sufficiente per consultare gli atti depositati, talchè non ricorre alcuna nullità per lesione del diritto di difesa nel caso in cui la mole degli atti posti a fondamento della misura sia tale da non consentire il compiuto esame degli stessi, potendo la menzionata esigenza essere soddisfatta attraverso la tempestiva presentazione di una motivata istanza di differimento dell'udienza (Sez. 6, Sentenza n. 17772 del 03/04/2019, Piacenti, Rv. 275727; Sez. 2, Sentenza n. 44902 del 30/09/2014, Cosentino, Rv. 260876). 3. Di questi consolidati principi il Tribunale ha fatto corretta applicazione rigettando l'eccezione di nullità dell'udienza di convalida sulla base della mancata tempestiva formulazione di una istanza di rinvio per consentire al difensore di avere il tempo per esaminare gli atti. In proposito è infondata l'obiezione per cui alla difesa sarebbe stato impedito dal giudice della convalida di interloquire prima dell'esecuzione dell'interrogatorio. Dalla stessa trascrizione dell'udienza allegata dal ricorrente emerge che al più è stato impedito al difensore di anticipare l'eccezione di nullità poi sollevata all'esito del compimento dell'atto, ma non già di avanzare una istanza tesa al suo differimento. Non di meno va precisato che tale istanza, per poter essere ritenuta tempestiva, deve essere presentata prima dell'inizio dell'udienza e non nel corso del suo svolgimento, mentre non v'è dubbio che, anche solo facendo riferimento all'orario di fissazione, nel caso di specie il difensore ha avuto il tempo necessario per assolvere a tale onere ed ottenere il differimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gl
Sentenza Cassazione n. 36746/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris