CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 febbraio 2022
Cassazione n. 07661/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13258-2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del Presidente pro tempore, avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio legale, sito in Palermo, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 8, è elettivamente domiciliata; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - e contro AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - resistente - avverso la sentenza n. 7811/12/2019 della Commissione tributaria regionale della SICILIA, depositata il 30/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 09/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - in controversia relativa ad impugnazione di una cartella di pagamento notificata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al contribuente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Sicilia respingeva l'appello proposto dall'agente della riscossione avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, sul rilievo che ai crediti erariali portati dalla predetta cartella di pagamento era applicabile il termine quinquennale di prescrizione; - avverso tale statuizione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propone ricorso per cassazione fondato su un unico motivo, cui non replica il contribuente intimato, mentre l'Agenzia delle entrate si costituisce al solo fine di partecipare all'eventuale udienza pubblica di discussione; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che: 1. Con il motivo di ricorso la ricorrente deduce, ai sensi dell'art. art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2946 cod. civ. sostenendo che aveva errato la CTR a ritenere applicabile all'IRPEF la prescrizione quinquennale essendo a tale imposta inapplicabile l'art. 2948, n. 4, cod. civ. 2. Il motivo è fondato in quanto la CTR ha male interpretato il principio affermato dal Supremo consesso di questa Corte nella sentenza n. 23397 del 2016 (seguita da numerose pronunce delle Sezioni semplici, tra cui Cass. n. 9906, n. 11800 e n. 12200 del 2018), in base al quale «Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art.2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo». 2.1. Invero, diversamente da quanto ritenuto dai giudici di appello, secondo la citata pronuncia la mancata impugnazione degli atti impositivi/esecutivi rende irretrattabili i crediti d'imposta, senza incidere sul relativo termine prescrizionale, che è quello ordinario decennale salvo che non sia per essi espressamente previsto ex lege un termine inferiore. 2.2. Questa Corte, sulla scia della citata pronuncia nomofilattica ha precisato che, «In tema IRPEF, IVA, IRAP ed imposta di registro, il credito erariale per la loro riscossione si prescrive nell'ordinario termine decennale assumendo rilievo, quanto all'imposta di registro, l'espresso disposto di cui all'art. 78 del d.P.R. n. 131 del 1986 e, quanto alle altre imposte dirette, l'assenza di un'espressa previsione, con conseguente applicabilità dell'art. 2946 c.c., non potendosi applicare l'estinzione per decorso quinquennale prevista dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. "per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi» (Cass. n. 12740 del 2020; v. anche in tema di IRPEF, Cass. n. 9906 del 2018). 2.3. Ne consegue che nel caso di specie, in cui la cartella di pagamento ha ad oggetto l'IRPEF, la CTR è incorsa nel denunciato vizio. 6. Conclusivamente, quindi, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale territorialmente competente per nuovo esame e per la regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso