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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 27825/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso n. 10555/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale estesa in calce al ricorso ricorrente contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore intimato avverso la sentenza n. 2729/2019 della Corte di appello di Bologna, pubblicata il 2 ottobre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 febbraio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] che con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Bologna rigettò l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] (di nazionalità nigeriana) per la riforma dell'ordinanza con cui, il 13 giugno 2017, il Tribunale di Bologna ebbe a rigettare le domande di tale persona volte a ottenere, rispettivamente, l'accertamento: dello status di rifugiato; ovvero, in subordine, del diritto alla protezione sussidiaria o, in ulteriore subordine, al rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari; e)sg-è che per la cassazione di tale sentenza, nella sola parte relativa alla conferma della decisione di diniego della protezione per motivi umanitari, Aiwuyor propose ricorso contenente un motivo di impugnazione; che l'intimato Ministero dell'Interno non ha svolto difese, essendosi limitato a depositare memoria contenente istanza finalizzata alla partecipazione a eventuale udienza di discussione; che il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dal suo difensore, munito di mandato speciale a tale effetto; che il processo deve dunque essere dichiarato estinto; che nessuna statuizione sulle spese è da assumere in quanto l'intimato non ha svolto difese.

P.Q.M. dichiara l'estinzione del processo Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sez

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso n. 10555/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale estesa in calce al ricorso ricorrente contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore intimato avverso la sentenza n. 2729/2019 della Corte di appello di Bologna, pubblicata il 2 ottobre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 febbraio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] che con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Bologna rigettò l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] (di nazionalità nigeriana) per la riforma dell'ordinanza con cui, il 13 giugno 2017, il Tribunale di Bologna ebbe a rigettare le domande di tale persona volte a ottenere, rispettivamente, l'accertamento: dello status di rifugiato; ovvero, in subordine, del diritto alla protezione sussidiaria o, in ulteriore subordine, al rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari; e)sg-è che per la cassazione di tale sentenza, nella sola parte relativa alla conferma della decisione di diniego della protezione per motivi umanitari, Aiwuyor propose ricorso contenente un motivo di impugnazione; che l'intimato Ministero dell'Interno non ha svolto difese, essendosi limitato a depositare memoria contenente istanza finalizzata alla partecipazione a eventuale udienza di discussione; che il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dal suo difensore, munito di mandato speciale a tale effetto; che il processo deve dunque essere dichiarato estinto; che nessuna statuizione sulle spese è da assumere in quanto l'intimato non ha svolto difese. P.Q.M. dichiara l'estinzione del processo Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sez
Sentenza Cassazione n. 27825/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris