CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2023
Cassazione n. 35137/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 13 settembre 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Verbania in data 22 gennaio 2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna per il reato di sostituzione di persona e riqualificava in consumata la truffa contestata al capo A) dell'imputazione Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione, risulta del tutto generico, in quanto non indica gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'innpugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente