CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 20759/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA c c. sul ricorso n. 21034/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del procuratore speciale nominato con atto del 29 giugno 2016, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende per procura speciale estesa in calce al ricorso ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 62, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende per procure speciali estese a margine del controricorso controricorrenti avverso la sentenza n. 892/2017 della Corte di appello di Roma pubblicata il 9 febbraio 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 maggio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Per quanto qui ancora interessa, con sentenza emessa il 7 novembre 2013 il Tribunale di Roma, in accoglimento di domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., condannò la banca a risarcire a dette persone il danno loro derivato dalla sottoscrizione, il 16 aprile t`332 1999 e il 27 gennaio 2000, di obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina, 2az liquidato nella misura pari a complessivi C. 22.966,10, "oltre rivalutazione ed interessi fino alla sentenza, nonché interessi legali fino al saldo a decorrere dalla sentenza"; ciò, sul rilievo che la banca, intermediaria nella sottoscrizione di tali obbligazioni, ebbe a violare gli specifici obblighi di informazione a essa imposti dall'art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 (di seguito indicato come t.u.f.) e dagli artt. 23 e 29 del regolamento Consob n. 11522 del 1998. 2. Adita da [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Roma, con sentenza, pubblicata il 9 febbraio 2017, confermò dette statuizioni. 2.1 Questa, in sintesi, e sempre per quanto qui ancora interessa, è la motivazione caratterizzante la sentenza in risposta ai motivi di appello della banca: il secondo motivo di appello, contenente la reiterazione dell'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, è inammissibile in quanto il Tribunale ebbe "chiaramente" a evidenziare che il primo ordine di acquisto era "successivo all'apertura del conto di deposito, sebbene abbiano la medesima data", così ritenendo che ordine e contratto di apertura del conto "fossero temporalmente contestuali ma che in ogni caso l'ordine è arrivato - come atto esecutivo del contratto - successivamente alla stipulazione di quest'ultimo"; orbene la banca, nel qualificare la responsabilità in discorso siccome avente natura precontrattuale (con conseguente termine di cinque anni per la prescrizione del diritto fatto valere) "non ha "attaccato" il ragionamento sopra indicato, con la conseguenza che ormai quel passaggio motivazionale della sentenza è « definitivo e non consente alcuna riqualificazione della detta responsabilità che altro non può essere - a questo punto che contrattuale"; nel respingere ogni valutazione relativa alla condotta degli attori, "che avrebbero accettato l'offerta della Repubblica Argentina", la sentenza di primo grado affermò che tale fatto "rileva esclusivamente nei rapporti tra le parti, senza che possa assumere alcun effetto nei rapporti contrattuali tra clienti e banca"; nel motivo di appello sul punto (il terzo) è "riproposta l'eccezione di inammissibilità della domanda senza attaccare quel ragionamento del giudice di prime cure, con la conseguenza che quella statuizione "è ormai definitiva e non consente a questa Corte di valutare in alcun modo la citata circostanza pure invocata dalla Banca"; era poi vero che gli attori avevano prima del 1999 effettuato investimenti in titoli, ma era anche vero che tali investimenti erano diretti verso titoli (CCT) affatto diversi dalle obbligazioni argentine; ciò, in ogni caso, non esimeva la banca dal fornire le informazioni prescritte dalla legge relative all'investimento in tali specifici titoli, "ma soprattutto di avvisare sull'alto rischio delle operazioni di investimento "argentina"; la banca non era neppure esentata dal dare tali informazioni secondo la propria diligenza professionale "per il solo fatto che i due r investitori non avessero - eventualmente - fornito le prescritte informazioni"; è la banca, al contrario, a dovere dare la prova dell'adempimento, secondo la specifica diligenza che deve caratterizzare il contraente professionista, all'obbligo, di fonte legale, consistente nel dare al cliente specifiche informazioni sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione; tale prova non è stata in concreto data; la prova per testimoni dedotta sul punto dalla banca non è da ammettere perché "articolata in capitoli contenenti circostanze o comprovabili per via documentale o del tutto generiche o del tutto irrilevanti ed estranee allo scopo"; in funzione della qualificazione dei clienti come "investitori esperti", non sono allo scopo sufficienti "né l'appartenenza al ceto impiegatizio bancario né tanto meno l'esistenza di precedenti investimenti, neppure dimostrati come eguagliabili a quelli in discussione"; infine, la doglianza relativa alla mancata prova del nesso di causalità fra inadempimento e danno è infondata, dal momento che l'inadempimento ha comportato che i due clienti, non esperti, "inconsapevolmente hanno effettuato un acquisto - che altrimenti non avrebbero effettuato - che ha notoriamente comportato sia il blocco dell'erogazione degli interessi, sia la mancata restituzione della sorte capitale investita". 3. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso contenente cinque motivi di impugnazione, assistiti da memoria. 4. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso, assistito da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce che la sentenza impugnata, nella parte in cui contiene declaratoria di inammissibilità del secondo motivo di appello (relativo alla reiterazione dell'eccezione di prescrizione derivante dall'affermata natura precontrattuale della responsabilità della banca nel caso concreto) è caratterizzata da violazione falsa applicazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., nonché dell'art. 2947 cod. civ. in relazione agli artt. 1337 e 1338 dello stesso codice, in quanto: con il motivo di appello era stato chiaramente evidenziato che "il primo acquisto venne disposto il 16.4.1999, ossia lo stesso giorno di accensione del deposito n. 582.08.900034" e "l'avvio del complessivo rapporto negoziale non può che essere successivo rispetto all'informativa della Banca su rischi e opportunità dell'investimento" e la condotta omissiva imputata alla banca "riguarda quindi le informazioni fornite ai clienti prima della sottoscrizione del contratto e quindi in fase antecedente rispetto all'avvio del rapporto negoziale". 2. La censura è infondata in quanto (ferma restando la non equivalenza, in diritto, delle informazioni contenute nel documento generale sui rischi di investimento, da consegnare al cliente al momento della sottoscrizione del contratto di intermediazione, e di quelle che l'intermediario deve dare in esecuzione dell'art. 21 del t.u.f. e delle disposizioni regolamentari emesse dalla Consob prima dell'esecuzione di ogni richiesta di investimento in esecuzione del contratto di intermediazione) si limita a valorizzare, in funzione della proposta eccezione di prescrizione, esclusivamente il dato temporale (sottoscrizione lo stesso giorno tanto del contratto di intermediazione d'intermediazione in valori mobiliari, destinato a regolare i successivi rapporti fra intermediario e cliente, che del primO\ due contratti di sottoscrizione delle obbligazioni in discorso) dal Tribunale espressamente considerato per concludere, però, che il secondo contratto costituì atto esecutivo del contratto di intermediazione. In effetti, con il secondo motivo di appello, tale specifica ragione della decisione, fondata su presunzione, di avvenuta stipulazione del contratto di intermediazione in momento temporale di poco anteriore alla sottoscrizione delle obbligazioni in discorso (costituenti dunque atti esecutivi del primo contratto), non fu specificamente censurata dalla ricorrente; che preferì dare una propria interpretazione ai fatti rilevanti, senza censurare la ragione specifica alla base dell'affermazione in discorso. 3. Con il secondo motivo la ricorrente censura, per violazione degli artt. 112, 132 e 324 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., nonché dell'art. 1444 cod. civ., la, sopra riportata, statuizione di inammissibilità del terzo motivo di appello, relativo alle conseguenze, sul piano processuale, della adesione di Maggio e Gozzo all'offerta pubblica di scambio fra obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina prima della sua insolvenza (quelle di causa) e obbligazioni di nuova emissione da parte di tale Stato, in quanto: l'affermazione della sentenza di primo grado, secondo cui tale evento rileva solo nei rapporti fra le parti di tale scambio, non anche nei rapporti fra clienti e banca, venne, col terzo motivo di appello, da / essa ricorrente specificamente censurata, evidenziando che l'evento in questione costituiva, nei rapporti fra clienti e intermediario "convalida tacita del contratto annullabile e rinuncia implicita all'azione di nullità e di risoluzione del contratto"; con conseguente Improcedibilità ovvero inammissibilità delle domande proposte dagli attori. 4. Dalla lettura del contenuto del terzo motivo della citazione in appello (in questa sede doverosa in ragione dell'autosufficienza del ricorso sul punto), risulta che è certamente vero che l'affermazione del Tribunale di Roma sopra riportata venne specificamente censurata dalla banca, ma è altrettanto vero che la censura in discorso fu espressamente finalizzata a ottenere pronuncia di improcedibilità ovvero di inammissibilità delle domande degli attori in quanto, secondo l'appellante, l'adesione di costoro a detta offerta di scambio fra obbligazioni "configura, nei confronti dell'intermediario, convalida tacita del contratto annullabile e rinuncia implicita all'azione di nullità e di risoluzione del contratto". Dalla sentenza impugnata risulta però che il Tribunale di Roma rigettò le domande di Maggio e Gozzo di accertamento di nullità dei contratti, di annullamento ovvero di risoluzione di tali atti negoziali. La censura contenuta nel terzo motivo di appello non era quindi in alcun modo idonea, per come espressamente prospettata (in riferimento esclusivo a domande non accolte), a ribaltare la decisione del giudice di primo grado di accoglimento della sola domanda di risarcimento del danno. Il motivo è dunque inammissibile. 5. La banca deduce inoltre (terzo motivo) che la sentenza è caratterizzata da violazione dell'art. 21 del t.u.f. e degli artt. 28, comma 1, lett. a), e comma 2, 29 del regolamento Consob n. 11522 del 1998, risultando erronea in diritto, per le ragioni illustrate nell'atto, l'interpretazione di tali norme fatta propria dal giudice di merito; risultando inoltre, "dalla documentazione in atti smentito l'assunto della Corte territoriale secondo cui la Banca non avrebbe fornito le dovute informazioni in merito all'operazione finanziaria richiesta". 6. La censura relativa all'accertamento, operato dal giudice di appello, di violazione degli obblighi di informazione imposti alla ricorrente dalle citate disposizioni di legge e di regolamento, è, per come dedotta, inammissibile: risultando evidente dal contenuto del motivo che la ricorrente (che in questa sede non deduce di avere illustrato nel giudizio di merito quale tipo di informazione specifica sulle obbligazioni in discorso essa abbia dato ai controricorrenti in occasione delle due sottoscrizioni di titoli dalla sentenza di appello considerate) prospetta una lettura del contenuto dei documenti acquisiti al giudizio di merito alternativa a quella compiuta dalla sentenza impugnata; non consentita nel giudizio di legittimità. 7. Con il quarto motivo la sentenza è dalla banca censurata: a) per violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. (motivazione apparente in risposta al motivo di appello relativo alla non sussistenza di nesso eziologico fra inadempimento e danno); b) per violazione e falsa applicazione degli artt. 128, 2043 e 2697 cod. civ. (omissione di accertamento di nesso di causalità fra inadempimento e danno che gli appellati avevano l'onere di provare). 8. Le due censure sono infondate, costituendo orientamento interpretativo consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui dalla funzione sistematica assegnata dalla disciplina legale rilevante in materia all'obbligo informativo gravante sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativò e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da pregresse scelte intrinsecamente rischiose, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati dall'intermediario (in questo senso cfr., fra le altre: Cass. n. 16126 del 2020; Cass. n. 7905 del 2020; Cass. n. 29353 del 2018; Cass. n. 24142 del 2018; Cass.n. 6920 del 2018; Cass. n. 5265 del 2018; Cass. n. 3914 del 2018; Cass. n. 20617 del 2017; Cass. n. 19417 del 2017; Cass. 14166 del 2017; Cass. n. 12544 del 2017; Cass. n. 23417 del 2016). La motivazione della sentenza impugnata (secondo cui l'inadempimento della banca al proprio dovere di informazione ha fatto sì che i due clienti, non esperti, "inconsapevolmente hanno effettuato un acquisto - che altrimenti non avrebbero effettuato - che ha notoriamente comportato sia il blocco dell'erogazione degli interessi, sia la mancata restituzione della sorte capitale investita"), costituente specifica risposta al motivo di appello della banca, è conforme a tali principi. 9. Infine, la ricorrente impugna (quinto motivo) la statuizione relativa alla pronuncia sulle spese processuali relative al giudizio di appello, deducendo che la stessa è caratterizzata da violazione dell'art. 4, comma 5, del D.M. n. 55 del 2014, in quanto: nel giudizio di appello non vi è stata alcuna fase istruttoria, sì che il compenso non era dovuto per la fase di trattazione; gli appellati non avevano depositato scritti conclusionali e non erano neppure comparsi all'udienza di discussione, con la conseguenza della non spettanza di alcun compenso per la fase decisoria. 10. La sentenza impugnata risulta essere emessa in applicazione dell'art. 281- sexies cod. proc. civ. (precisazione delle conclusioni e discussione orale, con immediata emissione di sentenza mediante lettura del dispositivo e della relativa motivazione) e contiene la specifica indicazione della misura del compenso liquidato agli odierni controricorrenti con specifica indicazione di ciascuna fase processuale. La ricorrente contesta la conformità all'art. 4, comma 5, del D.M. n. 55 del 2014, delle seguenti componenti il compenso dalla sentenza liquidato (in complessivi C. 5.532): C. 1.775 per la "fase di trattazione"; C. 1.820 per la "fase decisionale". La prima censura, relativa alla determinazione della parte di compenso per la "fase di trattazione" è inammissibile in ragione della non autosufficienza del ricorso sul punto; non indicando specificamente la ricorrente quali siano state le udienze svolte avanti la Corte di appello prima di quella fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa e, soprattutto, cosa sia accaduto, in termini di attività processuali, nel corso di tali udienze. La seconda censura è invece infondata, risultando dal verbale riprodotto nella prima pagina della sentenza impugnata che all'udienza del 9 febbraio 2017 presenziò, dapprima, sostituto processuale del difensore con procura dell'odierna ricorrente che precisò le proprie conclusioni e discusse la causa e, dappoi, anche il difensore con procura degli attuali controricorrenti che prese "atto del provvedimento"; prima però che, alle ore 11,15, la Corte di appello si ritirasse in camera di consiglio per deliberare la decisione. Gli odierni controricorrenti presenziarono dunque a tale udienza (rientrante nella fase decisoria), pur senza svolgere nel corso della stessa alcuna attività: tanto basta per ritenere dovuta la parte di compenso relativa alla fase decisoria, non imponendo nessuna norma di legge processuale alla parte di svolgere specifiche attività in tale fase. 11. In conclusione, il ricorso è da rigettare e la ricorrente deve essere condannata a rimborsare alle parti vittoriose le spese del giudizio di cassazione da queste in via solidale anticipate nella misura in dispositivo liquidata. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio di cassazione da costoro anticipate in via solidale, liquidate in euro 200 per esborsi e in euro 3.000 per compenso di avvocato, oltre spese forfetarie parti al 15% di tale compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 20621,nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a t