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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2025

Cassazione n. 27549/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo, articolato in più censure, posto da [OSCURATO:PERSONA] a sostegno del ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità.

1. Il ricorrente sollecita, nella sostanza, non consentiti apprezzamenti di merito nonché una rivalutazione o un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, senza indicare specifici travisamenti; e, comunque, riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con pertinenti argomenti dal giudice di merito non scanditi da specifica critica.

La Corte distrettuale, in sintonia con le valutazioni del Tribunale, ha fondato il giudizio di penale responsabilità a carico dell'imputato sulle sue ammissioni (pag. 4) nonché sulla convergenza delle dichiarazioni rese da sua madre e dalla sua compagna al momento dell'intervento dei carabinieri (entrambe hanno dichiarato che la capanna ed il terreno prospiciente erano in uso a [OSCURATO:PERSONA]), ritenendole adeguatamente riscontrate dall'attività investigativa compiuta nell'immediatezza (i militari operanti erano stati costretti a sfondare la porta di ingresso della baracca per procedere alla perquisizione, non rivenendo sul posto le chiavi all'interno di uno stivale, nei termini riferiti dall'imputato e solo successivamente confermati dai suoi familiari).

La difesa impugnante continua ad opporre l'insufficienza del compendio probatorio senza tuttavia formulare critiche specifiche sulla tenuta logica del delineato apparato argomentativo.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 10 luglio 2025 Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo, articolato in più censure, posto da [OSCURATO:PERSONA] a sostegno del ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità. 1. Il ricorrente sollecita, nella sostanza, non consentiti apprezzamenti di merito nonché una rivalutazione o un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, senza indicare specifici travisamenti; e, comunque, riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con pertinenti argomenti dal giudice di merito non scanditi da specifica critica. La Corte distrettuale, in sintonia con le valutazioni del Tribunale, ha fondato il giudizio di penale responsabilità a carico dell'imputato sulle sue ammissioni (pag. 4) nonché sulla convergenza delle dichiarazioni rese da sua madre e dalla sua compagna al momento dell'intervento dei carabinieri (entrambe hanno dichiarato che la capanna ed il terreno prospiciente erano in uso a [OSCURATO:PERSONA]), ritenendole adeguatamente riscontrate dall'attività investigativa compiuta nell'immediatezza (i militari operanti erano stati costretti a sfondare la porta di ingresso della baracca per procedere alla perquisizione, non rivenendo sul posto le chiavi all'interno di uno stivale, nei termini riferiti dall'imputato e solo successivamente confermati dai suoi familiari). La difesa impugnante continua ad opporre l'insufficienza del compendio probatorio senza tuttavia formulare critiche specifiche sulla tenuta logica del delineato apparato argomentativo. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 10 luglio 2025 Il Consigliere estensore I