Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 34120/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Caltanissetta; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA] •Geronimo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni e la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Caltanissetta, pronunciando in sede di appello cautelare, confermava l'ordinanza con la quale era stata rigettata l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare disposta nei confronti del ricorrente.

2. Avverso tale ordinanza, il ricorrente ha formulato quattro motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari.

Il Tribunale, infatti, si sarebbe limitato a ribadire le generiche osservazioni già poste dal g.i.p. a fondamento del rigetto, senza confrontarsi con i motivi di appello e non considerando la carente esposizione delle esigenze cautelari contenuta nell'ordinanza genetica.

2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione dell'art. 292, comma secondo, lett.c) cod.proc.pen., avendo il Tribunale ritenuto che il principio devolutivo dell'appello cautelare non consenta l'esame delle argomentazioni difensive, relative anche all'ordinanza originaria.

2.3. Con il terzo motivo, deduce violazione di legge in ordine alla mancata valutazione del tempo trascorso dalla commissione del reato; inoltre, sarebbe stata immotivatamente esclusa la rilevanza dell'ulteriore periodo di custodia cautelare in carcere subito dal ricorrente, sia pur con riferimento ad altro procedimento, che avrebbe ugualmente contribuito all'attenuazione delle esigenze cautelari.

2.4. Con il quarto motivo, deduce violazione di legge relativamente alla valutazione dei precedenti penali e dei procedimenti in corso, dei quali non si sarebbe dovuto tener conto ai fini del giudizio sull'attualità delle esigenze cautelari.

In particolare, si sottolinea che le esigenze cautelari sono tassativamente indicate dall'art. 274 cod.proc.pen. e, rispetto a queste, non rileverebbe la sussistenza di altri procedimenti penali.

3. Il giudizio è stato trattato in forma cartolare. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Invertendo l'ordine dei motivi di ricorso, occorre in primo luogo soffermarsi sul secondo motivo concernente la dedotta erronea applicazione del principio devolutivo nell'appello cautelare Evidenzia il ricorrente come il Tribunale da un lato avrebbe ribadito che l'appello cautelare è limitato ai soli motivi oggetto dell'impugnazione, per poi estendere i poteri decisori, ammettendo la possibilità di integrare la motivazione carente del provvedimento impugnato.

A fronte dell'affermazione di tali principi, il Tribunale si sarebbe sottratto all'esame delle argomentazioni difensive in ordine al vizio motivazionale circa le esigenze cautelari, omettendo di considerare che tale aspetto non era stato adeguatamente vagliato, né nell'ordinanza con la quale il g.i.p. rigettava l'istanza di revoca, né nell'ordinanza cautelare genetica.

Il motivo di ricorso, invero, non coglie il senso del richiamo al principio devolutivo così come affermato nell'ordinanza impugnata, lì dove il Tribunale ha inteso ribadire il consolidato orientamento secondo cui, in sede di appello avverso la ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di misura cautelare personale, il tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali fatti nuovi allegati, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (da ultimo, Sez.6, n. 45826 del 27/10/2021, D'Ippolito, Rv. 282292).

Si tratta di un'affermazione pienamente condivisibile sulla base della quale deve ritenersi che correttamente il Tribunale dell'appello cautelare ha limitato l'esame ai soli motivi nuovi dedotti in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari.

3. Sulla base di tale premessa, è agevole pervenire al riconoscimento della manifesta infondatezza del primo e del terzo motivo di ricorso, lì dove si censura la motivazione resa in ordine alle esigenze cautelari.

Il Tribunale, infatti, ha correttamente valutato il fatto nuovo, essenzialmente consistente nel decorso del tempo e nel periodo di custodia cautelare subito in relazione ad altro reato.

Rispetto al mero decorso temporale, è stata applicata la consolidata giurisprudenza secondo cui il suddetto elemento non costituisce di per sé un fattore di novità tale da giustificare, in assenza di ulteriori dati sui quali fondare una prognosi favorevole, la revoca o l'attenuazione della misura.

Per quanto concerne, invece, la valutazione compiuta in merito alla custodia cautelare subita in relazione ad altro procedimento, il Tribunale ha condiviso l'irrilevanza del dato rispetto alle esigenze cautelari.

Rispetto a tale elemento, del resto, il ricorrente si limita a sostenere che, per il semplice fatto che vi sia stata l'applicazione di altra misura custodiale, ciò dovrebbe influire sulle esigenze cautelari in questo procedimento, ma si tratta di una mera petizione di principio, priva di fondamento, stante l'autonomia di ciascuna misura cautelare.4.

Manifestamente infondato è anche il quarto motivo, con il quale si assume che erroneamente era stato dato rilievo ai precedenti penali da cui il ricorrente è gravato, nonché da quanto emerso nell'ambito di altro procedimento in corso di svolgimento.

La valutazione compiuta dal Tribunale è immune da censure, posto che i precedenti penali costituiscono un elemento rilevante ai fini della valutazione della personalità dell'indagato e, quindi, della sua propensione a reiterare condotte criminose.

Altrettando infondata è la doglianza concernente la valutazione del procedimento penale in corso di svolgimento per altri fatti che, secondo il ricorrente, non potrebbe essere suscettibile di valutazione.

Il ricorrente, invero, non si confronta con la puntuale osservazione contenuta nell'ordinanza impugnata, lì dove il Tribunale ha dato atto che, in quel procedimento, l'indagato risulta aver trasgredito più volte al regime cautelare, desumendone una personalità poco incline al rispetto delle prescrizioni imposte.

Quest'ultimo argomento non è stato neppure espressamente censurato dal ricorrente, pur rappresentando la riprova della corretta ed adeguata valutazione della persistenza delle esigenze cautelari.

5. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Caltanissetta; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA] •Geronimo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni e la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Caltanissetta, pronunciando in sede di appello cautelare, confermava l'ordinanza con la quale era stata rigettata l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare disposta nei confronti del ricorrente. 2. Avverso tale ordinanza, il ricorrente ha formulato quattro motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. Il Tribunale, infatti, si sarebbe limitato a ribadire le generiche osservazioni già poste dal g.i.p. a fondamento del rigetto, senza confrontarsi con i motivi di appello e non considerando la carente esposizione delle esigenze cautelari contenuta nell'ordinanza genetica. 2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione dell'art. 292, comma secondo, lett.c) cod.proc.pen., avendo il Tribunale ritenuto che il principio devolutivo dell'appello cautelare non consenta l'esame delle argomentazioni difensive, relative anche all'ordinanza originaria. 2.3. Con il terzo motivo, deduce violazione di legge in ordine alla mancata valutazione del tempo trascorso dalla commissione del reato; inoltre, sarebbe stata immotivatamente esclusa la rilevanza dell'ulteriore periodo di custodia cautelare in carcere subito dal ricorrente, sia pur con riferimento ad altro procedimento, che avrebbe ugualmente contribuito all'attenuazione delle esigenze cautelari. 2.4. Con il quarto motivo, deduce violazione di legge relativamente alla valutazione dei precedenti penali e dei procedimenti in corso, dei quali non si sarebbe dovuto tener conto ai fini del giudizio sull'attualità delle esigenze cautelari. In particolare, si sottolinea che le esigenze cautelari sono tassativamente indicate dall'art. 274 cod.proc.pen. e, rispetto a queste, non rileverebbe la sussistenza di altri procedimenti penali. 3. Il giudizio è stato trattato in forma cartolare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Invertendo l'ordine dei motivi di ricorso, occorre in primo luogo soffermarsi sul secondo motivo concernente la dedotta erronea applicazione del principio devolutivo nell'appello cautelare Evidenzia il ricorrente come il Tribunale da un lato avrebbe ribadito che l'appello cautelare è limitato ai soli motivi oggetto dell'impugnazione, per poi estendere i poteri decisori, ammettendo la possibilità di integrare la motivazione carente del provvedimento impugnato. A fronte dell'affermazione di tali principi, il Tribunale si sarebbe sottratto all'esame delle argomentazioni difensive in ordine al vizio motivazionale circa le esigenze cautelari, omettendo di considerare che tale aspetto non era stato adeguatamente vagliato, né nell'ordinanza con la quale il g.i.p. rigettava l'istanza di revoca, né nell'ordinanza cautelare genetica. Il motivo di ricorso, invero, non coglie il senso del richiamo al principio devolutivo così come affermato nell'ordinanza impugnata, lì dove il Tribunale ha inteso ribadire il consolidato orientamento secondo cui, in sede di appello avverso la ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di misura cautelare personale, il tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali fatti nuovi allegati, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (da ultimo, Sez.6, n. 45826 del 27/10/2021, D'Ippolito, Rv. 282292). Si tratta di un'affermazione pienamente condivisibile sulla base della quale deve ritenersi che correttamente il Tribunale dell'appello cautelare ha limitato l'esame ai soli motivi nuovi dedotti in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari. 3. Sulla base di tale premessa, è agevole pervenire al riconoscimento della manifesta infondatezza del primo e del terzo motivo di ricorso, lì dove si censura la motivazione resa in ordine alle esigenze cautelari. Il Tribunale, infatti, ha correttamente valutato il fatto nuovo, essenzialmente consistente nel decorso del tempo e nel periodo di custodia cautelare subito in relazione ad altro reato. Rispetto al mero decorso temporale, è stata applicata la consolidata giurisprudenza secondo cui il suddetto elemento non costituisce di per sé un fattore di novità tale da giustificare, in assenza di ulteriori dati sui quali fondare una prognosi favorevole, la revoca o l'attenuazione della misura. Per quanto concerne, invece, la valutazione compiuta in merito alla custodia cautelare subita in relazione ad altro procedimento, il Tribunale ha condiviso l'irrilevanza del dato rispetto alle esigenze cautelari. Rispetto a tale elemento, del resto, il ricorrente si limita a sostenere che, per il semplice fatto che vi sia stata l'applicazione di altra misura custodiale, ciò dovrebbe influire sulle esigenze cautelari in questo procedimento, ma si tratta di una mera petizione di principio, priva di fondamento, stante l'autonomia di ciascuna misura cautelare.4. Manifestamente infondato è anche il quarto motivo, con il quale si assume che erroneamente era stato dato rilievo ai precedenti penali da cui il ricorrente è gravato, nonché da quanto emerso nell'ambito di altro procedimento in corso di svolgimento. La valutazione compiuta dal Tribunale è immune da censure, posto che i precedenti penali costituiscono un elemento rilevante ai fini della valutazione della personalità dell'indagato e, quindi, della sua propensione a reiterare condotte criminose. Altrettando infondata è la doglianza concernente la valutazione del procedimento penale in corso di svolgimento per altri fatti che, secondo il ricorrente, non potrebbe essere suscettibile di valutazione. Il ricorrente, invero, non si confronta con la puntuale osservazione contenuta nell'ordinanza impugnata, lì dove il Tribunale ha dato atto che, in quel procedimento, l'indagato risulta aver trasgredito più volte al regime cautelare, desumendone una personalità poco incline al rispetto delle prescrizioni imposte. Quest'ultimo argomento non è stato neppure espressamente censurato dal ricorrente, pur rappresentando la riprova della corretta ed adeguata valutazione della persistenza delle esigenze cautelari. 5. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in
Sentenza Cassazione n. 34120/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris