CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 aprile 2023
Cassazione n. 07601/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21236-2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatoin ROMA, VIA F. [OSCURATO:PERSONA] n. 15, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata - avverso l’ordinanza n. 10916/2023 de l la CORTE D I CASSAZIONE , depositata il 26/04/2023;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva; lette le conclusioni depositate dal P.G., che ha chiesto l’accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso per la correzione di errore materiale, [OSCURATO:PERSONA] invoca la correzione dell’ordinanza n. 10916/2023, con la quale la Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 8016/2017 della Corte di Appello di Roma e nel condannare la stessa al pagamento in favore dello [OSCURATO:PERSONA] delle spese del giudizio di legittimità, ha omesso la disporne la distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che si era dichiarato antistatario in controricorso. Il P.G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.Risulta infatti ritualmente proposta l’istanza di distrazione, per cui va disposta la correzione dell’ordinanza impugnata, con aggiunta, alla fine della pagina 6 della stessa, delle parole “Dispone la distrazione di dette spese in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario”. PQM la Corte ordina la correzione dell a propria ordinanza n. 10916/2023, con aggiunta, alla fine della pagina 6 della stessa, delle parole “Dispone la distrazione di dette spese in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario”. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda S