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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 207/2021

ECLI:EU:T:2021:399
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62020TJ0362_INF

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 30 giugno 2021 – Acciona / EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] PB (REACCIONA) (causa T‑362/20) «Marchio dell’Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchio dell’Unione europea denominativo REACCIONA – Uso effettivo del marchio – Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001] – Esistenza di un procedimento giudiziario nazionale – Assenza di un giusto motivo per il mancato uso»

1. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Esame della domanda – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo o motivi legittimi per il mancato uso – Onere della prova (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 15, 42, § 2, 51, § 1, 57, § 2) (v. punti 30, 31)

2. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di decadenza – Insussistenza di un uso effettivo del marchio – Nozione di motivi legittimi per il mancato uso – Interpretazione autonoma e uniforme – Ostacoli aventi un legame diretto con il marchio che ne rendono l’uso impossibile o irragionevole e che sono indipendenti dalla volontà del titolare del marchio [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 15, § 1, e 51, § 1, a)] (v. punti 37‑40, 46‑48)

3. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di decadenza – Insussistenza di un uso effettivo del marchio – Marchio denominativo REACCIONA [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 51, § 1, a)] (v. punti 44, 50, 56, 59, 66, 67, 70, 71, 74) Oggetto Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 aprile 2020 (procedimento R 652/2019‑4), relativa ad un procedimento di decadenza tra l’[OSCURATO:PERSONA] PB e l’Acciona.

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) L’Acciona SA sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dall’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020TJ0362_INF Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 30 giugno 2021 – Acciona / EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] PB (REACCIONA) (causa T‑362/20) «Marchio dell’Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchio dell’Unione europea denominativo REACCIONA – Uso effettivo del marchio – Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001] – Esistenza di un procedimento giudiziario nazionale – Assenza di un giusto motivo per il mancato uso» 1. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Esame della domanda – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo o motivi legittimi per il mancato uso – Onere della prova (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 15, 42, § 2, 51, § 1, 57, § 2) (v. punti 30, 31) 2. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di decadenza – Insussistenza di un uso effettivo del marchio – Nozione di motivi legittimi per il mancato uso – Interpretazione autonoma e uniforme – Ostacoli aventi un legame diretto con il marchio che ne rendono l’uso impossibile o irragionevole e che sono indipendenti dalla volontà del titolare del marchio [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 15, § 1, e 51, § 1, a)] (v. punti 37‑40, 46‑48) 3. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di decadenza – Insussistenza di un uso effettivo del marchio – Marchio denominativo REACCIONA [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 51, § 1, a)] (v. punti 44, 50, 56, 59, 66, 67, 70, 71, 74) Oggetto Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 aprile 2020 (procedimento R 652/2019‑4), relativa ad un procedimento di decadenza tra l’[OSCURATO:PERSONA] PB e l’Acciona. Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) L’Acciona SA sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dall’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].
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