CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13234/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE di APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore di parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di COSENZA, che si è riportato alle conclusioni depositate e ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di COSENZA, che si è riportato ai motivi del ricorso e ha insistito per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la decisione del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Cosenza con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, era stata affermata la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] amministratrice della [OSCURATO:SOCIETA]. dichiarata fallita il 01/10/2014, per il delitto di bancarotta patrimoniale fraudolenta, in relazione alla distrazione di risorse finanziarie della società pari a 116.932,00 euro, destinati a [OSCURATO:PERSONA], precedente amministratore nonché titolare di quote in società partecipate dalla Ofin s.r.I., al quale in separato procedimento sono state contestate ulteriori e più consistenti distrazioni. La sentenza impugnata ha confermato le statuizioni civili contenute in quella di primo grado, che aveva pronunciato condanna generica in favore del falrimento costituitosi parte civile. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, articolando due motivi che vengono di seguito enunciati nei limiti previsti dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'elemento materiale del delitto contestato. Il denaro sarebbe uscito dalle casse della società, sia prima che dopo l'assunzione della carica amministrativa da parte della ricorrente, in esecuzione di una delibera assembleare, presa in un momento nel quale la società non era ancora decotta, delibera che aveva disposto l'erogazione di prestiti infruttiferi in favore delle società collegate e dei soci, per scopi coerenti rispetto all'oggetto sociale. La motivazione della sentenza impugnata avrebbe comunque omesso di confrontarsi con deduzioni contenute nell'atto di appello (alle pagine 10 e 11), inerenti l'assenza di indici di fraudolenza nella condotta della ricorrente. 2.2. Il secondo motivo denuncia analoghi vizi con riguardo all'elemento soggettivo del reato. La sentenza impugnata si sarebbe limitata a desumere la prova del dolo dalla partecipazione della ricorrente, nella veste di amministratore unico, ad un'assemblea dei soci e dalle dichiarazioni da lei rese al curatore fallimentare, dimostrative della conoscenza delle vicende societarie, i cui risvolti penali non potevano dunque essere ascritti al solo gestore di fatto separatamente giudicato. La ricorrente deduce l'apoditticità dell'assunto.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Anzitutto i motivi consistono nella riproposizione di argomenti già discussi e confutati dal giudice del gravame, senza alcun confronto c:on il ragionamento della Corte di appello. Va allora ricordato che i motivi di impugnazione sono inammissibili quando risultano intrinsecamente indeterminati, risolvendosi sostanzialmente in formule di stile, come pure quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (nel primo caso, si tratta di "genericità intrinseca"; nel caso di mancata correlazione con le ragioni della decisione impugnata, si tratta di "genericità estrinseca": Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, in motivazione). In tale ottica è inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito: esso infatti non assolve la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di impugnazione in sede di legittimità (Sez. 5, n. 3337 del 22/11/2022, dep. 2023, Maisto, n.m.; Sez. 5, n. 21469 del 08/03/2022, Muscolino, n.m.; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). Inoltre, dietro l'apparente denuncia di violazione di legge, il ricorso sollecita complessivamente un riesame del merito ,non consentito in sede di legittimità attraverso la rinnovata valutazione degli elementi probatori acquisiti. 1.1. La Corte territoriale ha dato pienamente conto delle ragioni che l'hanno indotta ad accreditare l'ipotesi accusatoria, con valutazione logica e congruamente motivata, mentre non corrisponde al vero che il giudice di appello si sia sottratto ad una pertinente risposta agli argomenti menzionati nelle pagine 10 e 11 dell'atto di appello, peraltro identicamente riproposti anche nel ricorso a pagina 7. Al contrario, la Corte di appello ha puntualmente preso posizione circa la risalenza nel tempo della crisi finanziaria della società, circa il superamento del massimo importo astrattamente erogabile ai soci secondo la delibera assembleare che aveva stabilito la possibilità di erogare finanziamenti, circa la solo parziale e minima restituzione del capitale prestato e circa, infine, la non più attuale qualità di socio in capo a [OSCURATO:PERSONA] al momento in cui la ricorrente ha deliberato l'elargizione della (ulteriore, rispetto a quelle già versate) somma oggetto di distrazione.1.2. Nessun vizio di motivazione è ravvisabile nemmeno con riguardo alle argomentazioni spese a sostegno della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. La Corte di appello ha ,infatti,adeguatamente spiegato per quali ragioni ha ritenuto provato il dolo richiesto dalla norma incriminatrice contestata (pagg. 17- 18 della sentenza impugnata): non già in ragione del men) ruolo formalmente rivestito nella società, bensì alla luce di elementi (in particolare, le dichiarazioni rese dalla ricorrente al curatore fallimentare) che hanno positivamente dimostrato la consapevolezza piena delle vicende societarie anteriori all'assunzione della carica amministrativa, della risalente crisi finanziaria della società, della non più attuale qualità di socio del soggetto a cui favore sono state deliberate le non consentite elargizioni di denaro, cioè di colui che è stato chiamato a rispondere quale amministratore di fatto. Dunque, nessun vizio logico è ravvisabile nella motivazione impugnata, che ha fatto buon governo dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine ad entrambi i profili di interesse: quello relativo alla responsabilità dell'amministratore formale laddove vi sia pure un amministratore di fattoe quello relativo alla struttura del dolo della bancarotta patrimoniale fraudolenta. 1.2.1. Quanto al primo aspetto, va ricordato che la responsabilità dell'amministratore di diritto per fatti commessi dall'amministratore di fatto deriva «non già ed esclusivamente in virtù della posizione formale rivestita all'interno della società, ma in ragione della condotta omissiva dallo stesso posta in essere, consistente nel non avere impedito, ex art. 40, comma secondo, cod. pen., l'evento che aveva l'obbligo giuridico di impedire e cioè nel mancato esercizio dei poteri di gestione della società e di controllo sull'operato dell'amministratore di fatto, connaturati alla carica rivestita» (Sez. 5 n. 44826 del 28/05/2014, Regoli, Rv. 261814, ex multis). Nel caso di specie, tuttavia, nemmeno occorre valutare il profilo del concorso dell'amministratore di diritto in operazioni illecite materialmente compiute dal gestore di fatto, giacché -come bene ha messo in evidenza la Corte di appello calabrese- la condotta distrattiva è stata realizzata direttamente dal formale amministratore, a favore di colui che è indicato come amministratore di fatto, e nella piena consapevolezza dell'operazione e del rischio ad essa correlato. 1.2.2. Quanto all'elemento soggettivo della bancarotta per distrazione, esso consiste nel dolo generico per la cui integrazione è sufficiente la «consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte» (Sez. U n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805-01): consapevolezza che la Corte di appello ha correttamente ravvisato nell'elargizione di denaro all'ex-socio, in una fase di conclamata decozione della società e dopo che il medesimo ex-socio aveva ricevuto circa 3,5 milioni di euro restituendone solo piccola parte. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. la condanna della ric:orrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. 3. La ricorrente deve essere condannata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile; spese che, tenuto conto della natura del processo e dell'opera prestata (studio e discussione in pubblica udienza) possono liquidarsi in complessivi euro quattromila, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla