CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32697/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; P [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati i ricorsi e la sentenza impugnata che ha confermato il giudizio di penale frioh responsabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e da étn n ad [OSCURATO:PERSONA](tvtottrarTra [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 12, comma 3 lett. a) e b) e comma 3-bis, d.lgs. n. 286/98; Rilevato che i ricorsi proposti dagli imputati (che pongono le medesime questioni) sono manifestamente infondati; [OSCURATO:PERSONA], anzitutto, che le attenuanti generiche sono state riconosciute ad entrambi gli imputati, di talché il motivo con il quale si lamenta il loro diniego è totalmente infondato (vedi sentenza impugnata); Rilevato, inoltre, che quanto al mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità la Corte territoriale, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, ha evidenziato che mancava alcuna prova al riguardo e che, al contrario, i migranti (del Bangladesh) trasportati a bordo della imbarcazione condotta dagli odierni ricorrenti avevano riferito che gli imputati non erano stati maltrattati dai trafficanti libici con i quali avevano costanti rapporti di comunicazione, a differenza di quanto avvenuto per tutti gli altri trasportati; [OSCURATO:PERSONA], quindi, che i ricorrenti - pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione - sollecitano a questa Corte una inammissibile differente valutazione degli elementi processuali, rispetto a quella coerentemente svolta dal giudice a quo; [OSCURATO:PERSONA] che i ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili e che i ricorrenti devono essere condannati, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma l' ettem