CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 maggio 2022
Cassazione n. 27786/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. R.G. 2069-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, pec: [OSCURATO:EMAIL] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata- per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di CALTAGIRONE, depositata il 16/12/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte dal PUBBLICO MINISTERO, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che chiede alla Corte di dichiarare la competenza del Tribunale di PALERMO; Considerato che: 1. il Tribunale di Caltagirone, pronunciando in una causa azionata da [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell'omonima ditta, volta a far valere, previo riconoscimento del rapporto di para-subordinazione con la Eos s.r.I., il proprio diritto al pagamento di somme da parte della compagnia a vario titolo dovute, e in relazione, in particolare, all'eccezione sollevata dalla compagnia relativa all'incompetenza funzionale del Tribunale di Caltagirone in favore del Tribunale di Palermo, come stabilito dall'art. 25 del contratto di fornitura intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e la Eos s.r.I., ha ritenuto di non ravvisare un rapporto di para-subordinazione, risultando che il ricorrente gestiva il punto vendita in qualità di autonomo imprenditore ed a proprio rischio, senza sottostare peraltro a specifiche direttive della società; conseguentemente ha ritenuto che non vi fosse la competenza del giudice del lavoro e, in applicazione dell'art. 25 del contratto di fornitura, ha dichiarato la propria incompetenza per essere competente il Tribunale di Palermo; 2. avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per regolamento di competenza invocando una pregressa giurisprudenza di questa Corte che definiva il rapporto in oggetto quale rapporto di para-subordinazione; [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto attività difensiva in questa sede;il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso e per la declaratoria della competenza del Tribunale di Palermo, in forza del patto convenuto tra le parti volto ad individuare il foro competente; il ricorrente ha depositato memoria. Ritenuto che: 1.il Collegio aderisce alle conclusioni del P.G. in forza della giurisprudenza di questa Corte secondo la quale " Il rapporto tra il concessionario di un impianto di distribuzione di carburanti e il terzo cui viene affidata la gestione dell'impianto, con comodato delle attrezzature e con patto di fornitura del carburante, integra un contratto atipico ma pur sempre unitario, risultante dalla commistione di elementi del comodato e della somministrazione, di talché non sussiste la competenza funzionale di cui agli articoli 21 e 447 bis c.p.c. prevista per il contratto di comodato potendo le parti convenzionalmente individuare il foro competente a dirimere le relative controversie" (Cass., VI, n. 5684 del 9/3/2018); dunque l'individuazione del foro competente sulla base della clausola convenzionale radica la competenza del Tribunale di Palermo; spese al merito; va dato atto, ai sensi dell'art. 13, co. 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13 (Cass., ord. n. 13536/2020). P.Q.M. La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Palermo. Spese al merito. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma lbis del citato art. 13. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio de