Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2022/2025
ECLI:EU:T:2025:133
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023TJ0122_INF
Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 5 febbraio 2025 –
Ege İhracatçıları Birliği e a. / [OSCURATO:PERSONA]
(Causa T‑122/23) (
1
)
«Sovvenzioni – Importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia – Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2390 – Dazio compensativo definitivo – Errore manifesto di valutazione – Analisi del trasferimento – Calcolo dell’importo della sovvenzione – Metodologia differente da quella utilizzata durante l’indagine iniziale – Cambiamento delle circostanze – Esistenza di un vantaggio – Prestiti e trattamenti fiscali preferenziali – Definizione del prodotto di cui trattasi»
1.
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di sovvenzione da parte di Stati terzi – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Errore manifesto di valutazione – Onere della prova
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1037)
(v. punti 14-17, 43, 89, 132, 136)
2.
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di sovvenzione da parte di Stati terzi – Riesame – Calcolo del vantaggio conferito ai beneficiari – Ricorso all’analisi del trasferimento effettuata durante l’indagine iniziale – Ammissibilità
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1037, art. 1, § 1, e artt. 3 e 5)
(v. punti 20-25)
3.
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di sovvenzione da parte di Stati terzi – Regolamento che istituisce dazi compensativi – Valutazione della legittimità in funzione degli elementi d’informazione disponibili al momento dell’adozione del regolamento – Irricevibilità – Impossibilità per il ricorrente che ha partecipato al procedimento amministrativo di invocare elementi in fatto non presentati nel corso di tale procedimento
(Art. 263 TFUE; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 2022/2390)
(v. punti 26-34, 70, 71, 131)
4.
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di sovvenzione da parte di Stati terzi – Sovvenzione – Nozione – Vantaggio conferito al beneficiario – Calcolo del vantaggio – Errore manifesto di valutazione – Onere della prova a carico del ricorrente – Inesistenza della prova di tale errore
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1037, art. 3, punti 1, a), i), e 2, 5 e 7, § 4]
(v. punti 35-39, 63-69, 72-85, 159-169, 173-187, 191-199)
5.
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di sovvenzione da parte di Stati terzi – Riesame – Mutamento del metodo di calcolo – Presupposti – Mutamento di circostanze – Nozione – Interpretazione restrittiva – Adeguamenti operati in base ad elementi non esaminati nel procedimento iniziale – Adeguamento che non costituisce un cambiamento della metodologia
(Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 11, § 9, e 2016/1037, art. 22, § 6)
(v. punti 44-59, 90-114)
6.
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di sovvenzione da parte di Stati terzi – Sovvenzione – Nozione – Contributo finanziario delle pubbliche autorità del paese d’origine o di esportazione – Trasferimento diretto di fondi – Nozione – Origine dei fondi – Prestiti preferenziali all’esportazione a basso tasso d’interesse e crediti di risconto – Concessione da parte di una banca integralmente detenuta dallo Stato – Finanziamenti costitutivi di sovvenzione
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1037, art. 3, punti 1, a), i), e 2]
(v. punti 137-153)
7.
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di sovvenzione da parte di Stati terzi – Sovvenzione – Nozione – Vantaggio conferito al beneficiario – Sostegno finanziario che favorisce segnatamente le esportazioni del prodotto di cui trattasi verso l’Unione – Onere della prova a carico della [OSCURATO:PERSONA]
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1037, art. 3, punti 1, a), i), e 2]
(v. punti 203-209, 213-220)
Dispositivo
1)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2390 della [OSCURATO:PERSONA], del 7 dicembre 2022, recante modifica del dazio compensativo definitivo sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia, istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/823 in seguito a un riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, è annullato nei limiti in cui riguarda la Ege İhracatçıları Birliği e le altre ricorrenti i cui nomi figurano in allegato, fatta eccezione per la Özpekler İnșaat Taahhüt Dayanıklı Tüketim Malları [OSCURATO:PERSONA] ve [OSCURATO:PERSONA] Șirketi e per la Selina Balık İșleme Tesisi İthalat İhracat [OSCURATO:PERSONA] AȘ.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
[OSCURATO:PERSONA] europea è condannata alle spese.
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1
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GU C 155 del 2.5.2023
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