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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2022/2025

ECLI:EU:T:2025:133
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023TJ0122_INF

Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 5 febbraio 2025 – Ege İhracatçıları Birliği e a. / [OSCURATO:PERSONA] (Causa T‑122/23) ( 1 ) «Sovvenzioni – Importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia – Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2390 – Dazio compensativo definitivo – Errore manifesto di valutazione – Analisi del trasferimento – Calcolo dell’importo della sovvenzione – Metodologia differente da quella utilizzata durante l’indagine iniziale – Cambiamento delle circostanze – Esistenza di un vantaggio – Prestiti e trattamenti fiscali preferenziali – Definizione del prodotto di cui trattasi»

1. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di sovvenzione da parte di Stati terzi – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Errore manifesto di valutazione – Onere della prova (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1037) (v. punti 14-17, 43, 89, 132, 136)

2. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di sovvenzione da parte di Stati terzi – Riesame – Calcolo del vantaggio conferito ai beneficiari – Ricorso all’analisi del trasferimento effettuata durante l’indagine iniziale – Ammissibilità (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1037, art. 1, § 1, e artt. 3 e 5) (v. punti 20-25)

3. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di sovvenzione da parte di Stati terzi – Regolamento che istituisce dazi compensativi – Valutazione della legittimità in funzione degli elementi d’informazione disponibili al momento dell’adozione del regolamento – Irricevibilità – Impossibilità per il ricorrente che ha partecipato al procedimento amministrativo di invocare elementi in fatto non presentati nel corso di tale procedimento (Art. 263 TFUE; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 2022/2390) (v. punti 26-34, 70, 71, 131)

4. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di sovvenzione da parte di Stati terzi – Sovvenzione – Nozione – Vantaggio conferito al beneficiario – Calcolo del vantaggio – Errore manifesto di valutazione – Onere della prova a carico del ricorrente – Inesistenza della prova di tale errore [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1037, art. 3, punti 1, a), i), e 2, 5 e 7, § 4] (v. punti 35-39, 63-69, 72-85, 159-169, 173-187, 191-199)

5. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di sovvenzione da parte di Stati terzi – Riesame – Mutamento del metodo di calcolo – Presupposti – Mutamento di circostanze – Nozione – Interpretazione restrittiva – Adeguamenti operati in base ad elementi non esaminati nel procedimento iniziale – Adeguamento che non costituisce un cambiamento della metodologia (Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 11, § 9, e 2016/1037, art. 22, § 6) (v. punti 44-59, 90-114)

6. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di sovvenzione da parte di Stati terzi – Sovvenzione – Nozione – Contributo finanziario delle pubbliche autorità del paese d’origine o di esportazione – Trasferimento diretto di fondi – Nozione – Origine dei fondi – Prestiti preferenziali all’esportazione a basso tasso d’interesse e crediti di risconto – Concessione da parte di una banca integralmente detenuta dallo Stato – Finanziamenti costitutivi di sovvenzione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1037, art. 3, punti 1, a), i), e 2] (v. punti 137-153)

7. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di sovvenzione da parte di Stati terzi – Sovvenzione – Nozione – Vantaggio conferito al beneficiario – Sostegno finanziario che favorisce segnatamente le esportazioni del prodotto di cui trattasi verso l’Unione – Onere della prova a carico della [OSCURATO:PERSONA] [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1037, art. 3, punti 1, a), i), e 2] (v. punti 203-209, 213-220) Dispositivo 1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2390 della [OSCURATO:PERSONA], del 7 dicembre 2022, recante modifica del dazio compensativo definitivo sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia, istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/823 in seguito a un riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, è annullato nei limiti in cui riguarda la Ege İhracatçıları Birliği e le altre ricorrenti i cui nomi figurano in allegato, fatta eccezione per la Özpekler İnșaat Taahhüt Dayanıklı Tüketim Malları [OSCURATO:PERSONA] ve [OSCURATO:PERSONA] Șirketi e per la Selina Balık İșleme Tesisi İthalat İhracat [OSCURATO:PERSONA] AȘ. 2) Il ricorso è respinto quanto al resto. 3) [OSCURATO:PERSONA] europea è condannata alle spese. ( 1 ) GU C 155 del 2.5.2023 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023TJ0122_INF Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 5 febbraio 2025 – Ege İhracatçıları Birliği e a. / [OSCURATO:PERSONA] (Causa T‑122/23) ( 1 ) «Sovvenzioni – Importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia – Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2390 – Dazio compensativo definitivo – Errore manifesto di valutazione – Analisi del trasferimento – Calcolo dell’importo della sovvenzione – Metodologia differente da quella utilizzata durante l’indagine iniziale – Cambiamento delle circostanze – Esistenza di un vantaggio – Prestiti e trattamenti fiscali preferenziali – Definizione del prodotto di cui trattasi» 1. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di sovvenzione da parte di Stati terzi – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Errore manifesto di valutazione – Onere della prova (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1037) (v. punti 14-17, 43, 89, 132, 136) 2. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di sovvenzione da parte di Stati terzi – Riesame – Calcolo del vantaggio conferito ai beneficiari – Ricorso all’analisi del trasferimento effettuata durante l’indagine iniziale – Ammissibilità (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1037, art. 1, § 1, e artt. 3 e 5) (v. punti 20-25) 3. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di sovvenzione da parte di Stati terzi – Regolamento che istituisce dazi compensativi – Valutazione della legittimità in funzione degli elementi d’informazione disponibili al momento dell’adozione del regolamento – Irricevibilità – Impossibilità per il ricorrente che ha partecipato al procedimento amministrativo di invocare elementi in fatto non presentati nel corso di tale procedimento (Art. 263 TFUE; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 2022/2390) (v. punti 26-34, 70, 71, 131) 4. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di sovvenzione da parte di Stati terzi – Sovvenzione – Nozione – Vantaggio conferito al beneficiario – Calcolo del vantaggio – Errore manifesto di valutazione – Onere della prova a carico del ricorrente – Inesistenza della prova di tale errore [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1037, art. 3, punti 1, a), i), e 2, 5 e 7, § 4] (v. punti 35-39, 63-69, 72-85, 159-169, 173-187, 191-199) 5. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di sovvenzione da parte di Stati terzi – Riesame – Mutamento del metodo di calcolo – Presupposti – Mutamento di circostanze – Nozione – Interpretazione restrittiva – Adeguamenti operati in base ad elementi non esaminati nel procedimento iniziale – Adeguamento che non costituisce un cambiamento della metodologia (Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 11, § 9, e 2016/1037, art. 22, § 6) (v. punti 44-59, 90-114) 6. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di sovvenzione da parte di Stati terzi – Sovvenzione – Nozione – Contributo finanziario delle pubbliche autorità del paese d’origine o di esportazione – Trasferimento diretto di fondi – Nozione – Origine dei fondi – Prestiti preferenziali all’esportazione a basso tasso d’interesse e crediti di risconto – Concessione da parte di una banca integralmente detenuta dallo Stato – Finanziamenti costitutivi di sovvenzione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1037, art. 3, punti 1, a), i), e 2] (v. punti 137-153) 7. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di sovvenzione da parte di Stati terzi – Sovvenzione – Nozione – Vantaggio conferito al beneficiario – Sostegno finanziario che favorisce segnatamente le esportazioni del prodotto di cui trattasi verso l’Unione – Onere della prova a carico della [OSCURATO:PERSONA] [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1037, art. 3, punti 1, a), i), e 2] (v. punti 203-209, 213-220) Dispositivo 1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2390 della [OSCURATO:PERSONA], del 7 dicembre 2022, recante modifica del dazio compensativo definitivo sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia, istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/823 in seguito a un riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, è annullato nei limiti in cui riguarda la Ege İhracatçıları Birliği e le altre ricorrenti i cui nomi figurano in allegato, fatta eccezione per la Özpekler İnșaat Taahhüt Dayanıklı Tüketim Malları [OSCURATO:PERSONA] ve [OSCURATO:PERSONA] Șirketi e per la Selina Balık İșleme Tesisi İthalat İhracat [OSCURATO:PERSONA] AȘ. 2) Il ricorso è respinto quanto al resto. 3) [OSCURATO:PERSONA] europea è condannata alle spese. ( 1 ) GU C 155 del 2.5.2023 .
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