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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 15845/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); - intimato - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, n. 258/4/2020, depositata in data 27 febbraio 2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 ottobre 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. La parte contribuente ricorreva avverso un’intimazione di pagamento notificata in data 23 ottobre 2015 che seguiva ad una cartella di pagamento notificata in data 24 maggio 2006, eccependo la prescrizione del credito erariale.

La CTP, essendo passati nove anni dalla notifica della cartella a quella [OSCURATO:PERSONA] dell’intimazione di pagamento, accoglieva il ricorso limitatamente agli interessi e alle sanzioni (ritenendo agli stessi applicabile il termine prescrizionale di cinque anni e invece non prescritta la sorte capitale cui andava applicato il termine di prescrizione ordinario).

2. La CTR, adìta dall’Agenzia della Riscossione, rigettava l’appello confermando la decisione di primo grado.

L’Agenzia propone così ricorso in cassazione affidato a due motivi, illustrato da successiva memoria, mentre il contribuente rimaneva intimato, nonostante la regolare notifica avvenuta in data 27 novembre 2020.

A seguito dell’ordinanza interlocutoria del 27 ottobre 2022 la causa era rinviata a nuovo ruolo. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 e 2948, cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., ritenendo che la prescrizione dei crediti tributari, ivi compresi quelli accessori per interessi, si compia in dieci anni e non nel termine breve di cinque.

2. Con il secondo motivo l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 e 2948, cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., ritenendo che la prescrizione dei crediti per sanzioni, si compia in dieci anni e non nel termine breve di cinque.

3. Il primo motivo è infondato.

Questa Corte, anche con recenti arresti, ha ribadito come la prescrizione del credito derivante da sanzioni inerenti violazioni fiscali, quando non accertati in sede giurisdizionale, come nella specie, è soggetta al termine quinquennale.

Si legge, infatti,in Cass. 24/01/2023, n. 2095: “ Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in caso di notifica di cartella di pagamento avente ad oggetto crediti per sanzioni e non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale debba essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni e agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 (Cass., Sez.

VI, 8 marzo 2022, n. 7486; Cass., Sez.

VI, Cass., Sez.

V, 22 luglio 2011, n. 16099), decorrendo la prescrizione dall'iscrizione a ruolo del credito, ossia dall'emissione dell'atto di irrogazione della (allora) soprattassa (Cass., Sez.

V, 7 novembre 2011, n. 20600).

Tale principio è stato ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez.

U., 17 novembre 2016, n. 23397), secondo cui le sanzioni – come alcuni tributi non erariali – hanno prescrizione quinquennale e possono, al più, beneficiare dell’effetto dell’allungamento delle prescrizioni brevi in forza dell’actio iudicati a termini dell’art. 2953 cod. civ.

“.

Questa disciplina speciale della prescrizione in materia di sanzioni tributarie è stata da questa Corte ritenuta conforme al sistema e alle norme di contabilità pubblica, ove si è osservato che la disciplina speciale rispetto a quella di diritto comune trova «fondamento nei vincoli di competenza del bilancio della Stato, in forza dei quali l'amministrazione finanziaria deve potere, almeno per grandi linee, programmare e prevedere per ciascun anno il gettito fiscale ed i tempi della riscossione, tenendo conto anche delle proprie risorse di uomini e mezzi (bilancio di previsione)» (Cass., Sez.

U., 10 dicembre 2009, n. 25790; conf.

Cass., Sez.

V, 9 agosto 2016, n. 16730).

Va solo soggiunto che l’art. 24, d. lgs. n. 472/1997, non introduce una espressa norma che disciplini la prescrizione (o decadenza) dei crediti nascenti da sanzioni, ma si limita a disporre che per la riscossione delle sanzioni (pertanto, in fase esecutiva e non di accertamento) si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce.

Alla stregua di quanto sopra osservato, ed ulteriormente precisato nell’esame del successivo motivo, va esclusa la sussistenza dei presupposti per la rimessione della controversia in pubblica udienza richiesta dalla ricorrentenella memoria a suo tempo depositata.

4. Pure il secondo motivo è infondato.

Anche qui la stessa pronuncia sopra riportata ha rilevato come “la prescrizione degli interessi che accedono a obbligazioni tributarie è regolata – secondo la giurisprudenza largamente prevalente di questa Corte -da una norma di diritto comune quale l’art. 2948, n. 4, cod. civ., secondo cui l’obbligazione relativa agli interessi riveste natura autonoma rispetto al debito principale e soggiace al generalizzato termine di prescrizione quinquennale fissato dalla suddetta disposizione” (Cass., Sez.

VI, 14 settembre 2022, n. 27055; Cass., Sez.

VI, 28 aprile 2022, n. 13258; Cass., Sez.

VI, 8 marzo 2022, n. 7486; Cass., Sez.

VI, 24 gennaio 2022, n. 1980; Cass., Sez.

V, 3 ottobre 2021, n. 31283; Cass., Sez.

V, 15 ottobre 2020, n. 22351; Cass., Sez.

V, 10 luglio 2020, n. 20955; Cass., Sez.

V, 27 novembre 2019, n. 30901; Cass., Sez.

VI, 25 luglio 2014, n. 17020; Cass., Sez.

V, 14 marzo 2007, n. 5954; in termini analoghi Cass., Sez.

II, 27 novembre 2009, n. 25047; Cass., Sez.

III, 21 marzo 2013, n. 7127).

Tanto vale anche in caso di “obbligazione principale di natura periodica o di durata, laddove in caso di interessi dovuti per una prestazione unitaria o, comunque eseguibile uno actu, si applicherebbe la prescrizione decennale ordinaria (Cass., Sez.

V, 16 settembre 2005, n. 18432, seguita acriticamente da Cass., Sez.

V, 20 maggio 2021, n. 13815); giurisprudenza (rimasta comunque isolata) applicata da questa Corte anche in tema di interessi da ritardato pagamento del prezzo dell'appalto ai sensi dell’art. 33 e ss. pro tempore d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 (Cass., Sez.

III, 1° luglio 2005, n. 14080, Cass., Sez.

I, 9 ottobre 2012, n. 17197, Cass., Sez.

I, 3 novembre 2016, n. 22276). (…) La norma di cui all’art. 2948, n. 4, cod. civ. prevede che si prescrivono in cinque anni «gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi».

La norma relativa alla prescrizione degli interessi è, pertanto, norma speciale rispetto alla prescrizione della sorte capitale e si applica a tutte le categorie di interessi.

Rilevante appare, in proposito, la circostanza che la norma non distingue il regime della prescrizione in ragione della natura o della fonte degli interessi.

La rilevanza di una disciplina unitaria della prescrizione dell’obbligazione di interessi appare significativa, in considerazione del fatto che il codice civile conosce diverse categorie di interessi, quali gli interessi corrispettivi, dovuti in caso di debiti liquidi ed esigibili (Cass., Sez.

I, 16 giugno 2020, n. 11655), gli interessi moratori, quale corrispettivo del ritardato adempimento (Cass., Sez.

I, 5 maggio 2022, n. 14214) e gli interessi compensativi, diretti a compensare il pregiudizio subito dal creditore per mancato godimento di beni o servizi (Cass., Sez.

I, 5 ottobre 2022, n. 28930), quali quelli previsti dall’art. 1499 cod. civ. (Cass., Sez.

VI, 14 maggio 2018, n. 11605).

Una analoga impostazione del legislatore si rinviene in tema di collocazione nel grado ipotecario (art. 2855, secondo comma, cod. civ.) (…).

Deve, pertanto, ritenersi che il legislatore non abbia adottato (a livello di principio) una disciplina selettiva della prescrizione dell’obbligazione di interessi, introducendone una disciplina unitaria applicabile alle diverse categorie di interessi (corrispettivi quelli propri del diritto commerciale e moratori quelli del tradizionale diritto civile), indipendentemente dalla fonte e dalla natura degli stessi.

Il che appare conforme a quel fenomeno giuridico frutto della codificazione del 1942, investigato da antica dottrina come commercializzazione del diritto privato che aveva inteso estendere al diritto privato istituti propri del diritto commerciale, armonizzando e unificando le relative originarie e distinte discipline.

La generalizzata applicazione della disciplina della prescrizione quinquennale agli interessi risponde, peraltro, a una più risalente ragione storica (e di più antica codificazione) –come osservatosi in dottrina – che era quella di sganciare la riscossione dell’obbligazione «accessoria» degli interessi da quella del capitale.

Benché le due prestazioni (capitale e interessi) appaiano omogenee (entrambe essendo prestazioni pecuniarie) e benché la prestazione degli interessi scaturisca dall’obbligazione pecuniaria, l’obbligazione di interessi si aggiunge alla originaria prestazione in sorte capitale e aggrava la posizione del debitore. (…) La conclusione che si trae è che la disciplina della prescrizione, che attiene alla fase in cui gli interessi, in quanto sorti già separati dal capitale, vengono a maturazione, deve necessariamente essere risolta in base al principio dell'autonomia, con la conseguenza che il termine prescrizionale è quello quinquennale stabilito dall'art. 2948, n. 4, cod. civ. il quale prescinde sia dalla tipologia degli interessi, sia dalla natura dell’obbligazione principale” non apparendo rilevante in proposito “l’argomento secondo cui gli interessi sarebbero soggetti a prescrizione quinquennale solo se l’obbligazione principale fosse di natura periodica o di durata e non anche ove gli interessi siano dovuti per una prestazione dovuta in unica soluzione o uno actu.

La formulazione della norma di cui all’art. 2948, n. 4, cod. civ. evidenzia, invero, come la prescrizione dell’obbligazione degli interessi sia affiancata, ai fini della prescrizione, a quella delle altre prestazioni di cui alla medesima disposizione («gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi»), ma non sia sovrapponibile a queste ultime.

L’utilizzo della congiunzione «e» lascia intendere come la disciplina della prescrizione quinquennale riguarda gli interessi in quanto tali e viene ad affiancarsi a quella delle prestazioni periodiche, con la quale non può essere confusa”.

5. Calando i surriferiti principi alla presente fattispecie, risalendo l’atto interruttivo della prescrizione dell’obbligazione da interessi e sanzioni al 2006, ed essendo stata notificata l’intimazione di pagamento impugnata nel 2015, ne emerge la sicura prescrizione quinquennale dei crediti da interessi e sanzioni fatti valere.

Da tanto discende il rigetto del ricorso.

Nulla per le spese essendo il contribuente rimasto intimato.

Nei confronti dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione , in virtù dell’art. 22, d.l. 30 marzo 2023, n. 34, in vigore dal 31 marzo 2023,che ha modifica to l’art. 12, comma 5, d.l. 2 marzo 2012, n. 16,non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); - intimato - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, n. 258/4/2020, depositata in data 27 febbraio 2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 ottobre 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. La parte contribuente ricorreva avverso un’intimazione di pagamento notificata in data 23 ottobre 2015 che seguiva ad una cartella di pagamento notificata in data 24 maggio 2006, eccependo la prescrizione del credito erariale. La CTP, essendo passati nove anni dalla notifica della cartella a quella [OSCURATO:PERSONA] dell’intimazione di pagamento, accoglieva il ricorso limitatamente agli interessi e alle sanzioni (ritenendo agli stessi applicabile il termine prescrizionale di cinque anni e invece non prescritta la sorte capitale cui andava applicato il termine di prescrizione ordinario). 2. La CTR, adìta dall’Agenzia della Riscossione, rigettava l’appello confermando la decisione di primo grado. L’Agenzia propone così ricorso in cassazione affidato a due motivi, illustrato da successiva memoria, mentre il contribuente rimaneva intimato, nonostante la regolare notifica avvenuta in data 27 novembre 2020. A seguito dell’ordinanza interlocutoria del 27 ottobre 2022 la causa era rinviata a nuovo ruolo. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 e 2948, cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., ritenendo che la prescrizione dei crediti tributari, ivi compresi quelli accessori per interessi, si compia in dieci anni e non nel termine breve di cinque. 2. Con il secondo motivo l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 e 2948, cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., ritenendo che la prescrizione dei crediti per sanzioni, si compia in dieci anni e non nel termine breve di cinque. 3. Il primo motivo è infondato. Questa Corte, anche con recenti arresti, ha ribadito come la prescrizione del credito derivante da sanzioni inerenti violazioni fiscali, quando non accertati in sede giurisdizionale, come nella specie, è soggetta al termine quinquennale. Si legge, infatti,in Cass. 24/01/2023, n. 2095: “ Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in caso di notifica di cartella di pagamento avente ad oggetto crediti per sanzioni e non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale debba essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni e agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 (Cass., Sez. VI, 8 marzo 2022, n. 7486; Cass., Sez. VI, Cass., Sez. V, 22 luglio 2011, n. 16099), decorrendo la prescrizione dall'iscrizione a ruolo del credito, ossia dall'emissione dell'atto di irrogazione della (allora) soprattassa (Cass., Sez. V, 7 novembre 2011, n. 20600). Tale principio è stato ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U., 17 novembre 2016, n. 23397), secondo cui le sanzioni – come alcuni tributi non erariali – hanno prescrizione quinquennale e possono, al più, beneficiare dell’effetto dell’allungamento delle prescrizioni brevi in forza dell’actio iudicati a termini dell’art. 2953 cod. civ. “. Questa disciplina speciale della prescrizione in materia di sanzioni tributarie è stata da questa Corte ritenuta conforme al sistema e alle norme di contabilità pubblica, ove si è osservato che la disciplina speciale rispetto a quella di diritto comune trova «fondamento nei vincoli di competenza del bilancio della Stato, in forza dei quali l'amministrazione finanziaria deve potere, almeno per grandi linee, programmare e prevedere per ciascun anno il gettito fiscale ed i tempi della riscossione, tenendo conto anche delle proprie risorse di uomini e mezzi (bilancio di previsione)» (Cass., Sez. U., 10 dicembre 2009, n. 25790; conf. Cass., Sez. V, 9 agosto 2016, n. 16730). Va solo soggiunto che l’art. 24, d. lgs. n. 472/1997, non introduce una espressa norma che disciplini la prescrizione (o decadenza) dei crediti nascenti da sanzioni, ma si limita a disporre che per la riscossione delle sanzioni (pertanto, in fase esecutiva e non di accertamento) si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce. Alla stregua di quanto sopra osservato, ed ulteriormente precisato nell’esame del successivo motivo, va esclusa la sussistenza dei presupposti per la rimessione della controversia in pubblica udienza richiesta dalla ricorrentenella memoria a suo tempo depositata. 4. Pure il secondo motivo è infondato. Anche qui la stessa pronuncia sopra riportata ha rilevato come “la prescrizione degli interessi che accedono a obbligazioni tributarie è regolata – secondo la giurisprudenza largamente prevalente di questa Corte -da una norma di diritto comune quale l’art. 2948, n. 4, cod. civ., secondo cui l’obbligazione relativa agli interessi riveste natura autonoma rispetto al debito principale e soggiace al generalizzato termine di prescrizione quinquennale fissato dalla suddetta disposizione” (Cass., Sez. VI, 14 settembre 2022, n. 27055; Cass., Sez. VI, 28 aprile 2022, n. 13258; Cass., Sez. VI, 8 marzo 2022, n. 7486; Cass., Sez. VI, 24 gennaio 2022, n. 1980; Cass., Sez. V, 3 ottobre 2021, n. 31283; Cass., Sez. V, 15 ottobre 2020, n. 22351; Cass., Sez. V, 10 luglio 2020, n. 20955; Cass., Sez. V, 27 novembre 2019, n. 30901; Cass., Sez. VI, 25 luglio 2014, n. 17020; Cass., Sez. V, 14 marzo 2007, n. 5954; in termini analoghi Cass., Sez. II, 27 novembre 2009, n. 25047; Cass., Sez. III, 21 marzo 2013, n. 7127). Tanto vale anche in caso di “obbligazione principale di natura periodica o di durata, laddove in caso di interessi dovuti per una prestazione unitaria o, comunque eseguibile uno actu, si applicherebbe la prescrizione decennale ordinaria (Cass., Sez. V, 16 settembre 2005, n. 18432, seguita acriticamente da Cass., Sez. V, 20 maggio 2021, n. 13815); giurisprudenza (rimasta comunque isolata) applicata da questa Corte anche in tema di interessi da ritardato pagamento del prezzo dell'appalto ai sensi dell’art. 33 e ss. pro tempore d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 (Cass., Sez. III, 1° luglio 2005, n. 14080, Cass., Sez. I, 9 ottobre 2012, n. 17197, Cass., Sez. I, 3 novembre 2016, n. 22276). (…) La norma di cui all’art. 2948, n. 4, cod. civ. prevede che si prescrivono in cinque anni «gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi». La norma relativa alla prescrizione degli interessi è, pertanto, norma speciale rispetto alla prescrizione della sorte capitale e si applica a tutte le categorie di interessi. Rilevante appare, in proposito, la circostanza che la norma non distingue il regime della prescrizione in ragione della natura o della fonte degli interessi. La rilevanza di una disciplina unitaria della prescrizione dell’obbligazione di interessi appare significativa, in considerazione del fatto che il codice civile conosce diverse categorie di interessi, quali gli interessi corrispettivi, dovuti in caso di debiti liquidi ed esigibili (Cass., Sez. I, 16 giugno 2020, n. 11655), gli interessi moratori, quale corrispettivo del ritardato adempimento (Cass., Sez. I, 5 maggio 2022, n. 14214) e gli interessi compensativi, diretti a compensare il pregiudizio subito dal creditore per mancato godimento di beni o servizi (Cass., Sez. I, 5 ottobre 2022, n. 28930), quali quelli previsti dall’art. 1499 cod. civ. (Cass., Sez. VI, 14 maggio 2018, n. 11605). Una analoga impostazione del legislatore si rinviene in tema di collocazione nel grado ipotecario (art. 2855, secondo comma, cod. civ.) (…). Deve, pertanto, ritenersi che il legislatore non abbia adottato (a livello di principio) una disciplina selettiva della prescrizione dell’obbligazione di interessi, introducendone una disciplina unitaria applicabile alle diverse categorie di interessi (corrispettivi quelli propri del diritto commerciale e moratori quelli del tradizionale diritto civile), indipendentemente dalla fonte e dalla natura degli stessi. Il che appare conforme a quel fenomeno giuridico frutto della codificazione del 1942, investigato da antica dottrina come commercializzazione del diritto privato che aveva inteso estendere al diritto privato istituti propri del diritto commerciale, armonizzando e unificando le relative originarie e distinte discipline. La generalizzata applicazione della disciplina della prescrizione quinquennale agli interessi risponde, peraltro, a una più risalente ragione storica (e di più antica codificazione) –come osservatosi in dottrina – che era quella di sganciare la riscossione dell’obbligazione «accessoria» degli interessi da quella del capitale. Benché le due prestazioni (capitale e interessi) appaiano omogenee (entrambe essendo prestazioni pecuniarie) e benché la prestazione degli interessi scaturisca dall’obbligazione pecuniaria, l’obbligazione di interessi si aggiunge alla originaria prestazione in sorte capitale e aggrava la posizione del debitore. (…) La conclusione che si trae è che la disciplina della prescrizione, che attiene alla fase in cui gli interessi, in quanto sorti già separati dal capitale, vengono a maturazione, deve necessariamente essere risolta in base al principio dell'autonomia, con la conseguenza che il termine prescrizionale è quello quinquennale stabilito dall'art. 2948, n. 4, cod. civ. il quale prescinde sia dalla tipologia degli interessi, sia dalla natura dell’obbligazione principale” non apparendo rilevante in proposito “l’argomento secondo cui gli interessi sarebbero soggetti a prescrizione quinquennale solo se l’obbligazione principale fosse di natura periodica o di durata e non anche ove gli interessi siano dovuti per una prestazione dovuta in unica soluzione o uno actu. La formulazione della norma di cui all’art. 2948, n. 4, cod. civ. evidenzia, invero, come la prescrizione dell’obbligazione degli interessi sia affiancata, ai fini della prescrizione, a quella delle altre prestazioni di cui alla medesima disposizione («gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi»), ma non sia sovrapponibile a queste ultime. L’utilizzo della congiunzione «e» lascia intendere come la disciplina della prescrizione quinquennale riguarda gli interessi in quanto tali e viene ad affiancarsi a quella delle prestazioni periodiche, con la quale non può essere confusa”. 5. Calando i surriferiti principi alla presente fattispecie, risalendo l’atto interruttivo della prescrizione dell’obbligazione da interessi e sanzioni al 2006, ed essendo stata notificata l’intimazione di pagamento impugnata nel 2015, ne emerge la sicura prescrizione quinquennale dei crediti da interessi e sanzioni fatti valere. Da tanto discende il rigetto del ricorso. Nulla per le spese essendo il contribuente rimasto intimato. Nei confronti dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione , in virtù dell’art. 22, d.l. 30 marzo 2023, n. 34, in vigore dal 31 marzo 2023,che ha modifica to l’art. 12, comma 5, d.l. 2 marzo 2012, n. 16,non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall
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