CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 04177/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8412/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliataex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] L. BISSOLATI 76, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Contratto di compravendita – Evizione – Professioni -Responsabilità R.G.N. 8412/2018 Ud. 21/12/2022CC R.G. 8412/2018- Pagina nr. 2 di 3 –intimati – avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 2805/2017 depositata il 13/12/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: − la società [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della C orte d'appello di Firenze n. 2805/2017 depositata il 13/12/2017; − [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso ; − [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimastiintimati; − la trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. − in prossimità dell’udienza, con atto ritualmente sottoscritto, [OSCURATO:PERSONA] SRLha rinunciato al ricorso; − all’atto di rinuncia ha apposto visto ed accettazione la controricorrente[OSCURATO:PERSONA], unitamente al propri o difensor e ; Ritenuto che: − ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto; − nel giudizio di cassazione, diversamente da q uanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art. 390 c.p.c., in quanto, trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l'estinzione del processo, senza che occorra l'accettazione, perché determina il passaggio R.G. 8412/2018- Pagina nr. 3 di 3 in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass. Sez. Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008); − gli adempimenti previsti dall’art. 390 c.p.c. - la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti- sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr.Cass. n. 2317/2016). − ai sensi dell’art. 391, comma 4 c.p.c., la condanna alle spese non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale; − nella specie, l’atto di rinuncia contien e la contestuale accettazione dellacontroricorrente [OSCURATO:PERSONA] e le parti hanno previsto la compensazione delle spese del giudizio di legittimità; − il giudizio di Cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcunastatuizione sulle spese; P. Q. M. Dichiara estinto il giudizio Così deciso in Roma, nella cam