CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 23535/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 14399-2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da gli AvvocatiPAOLO RIDOLFI e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso l ’ [OSCURATO:PERSONA] SIENA , depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1 0 / 7 /202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il giudice di pace, con l’ ordinanza in epigrafe, ha rigettato l’opposizione che [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva proposto avverso il decreto con il quale il prefetto di Siena, in data 8/1/2021, ne aveva disposto l’espulsione dal territorio nazionale.Ric. 2021n. 1 4 399 - Sez. 1 - CC del 1 0 luglio 20 2 3 1.2. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 12/5/2021, ha chiesto , per due motiv i , la cassazione dell’ordinanza. 1.3. Il prefetto di Siena è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione degli artt. 13, comma 2 e 2 bis, del d.lgs. n. 286/1998, anche in relazione agli artt. 29, 30 e 31 Cost. e dell’art. 8 CEDU, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato l’ordinanza impugnata nella parte in cui il giudice di pace ha convalidato il decreto di espulsione sul rilievo che i legami familiari intrattenuti dallo straniero sul territorio italiano non ostano all’espulsione non risultando convivente con parente entro il secondo grado o con coniuge di nazionalità italiana, senza, tuttavia, considerare che, in realtà, la madre dell’espulso è cittadina italiana e che il suo intero nucleo familiare risiede in Italia, e che, come dedotto nel ricorso ex art. 18 del d.lgs. n. 150/2011, nell’adottare il provvedimento di espulsione, si deve tener conto, come previsto dall’art. 13, comma 2 bis, del d.lgs. n. 286 cit., della natura e dell’effettività dei vincoli familiari dell’interessato, il quale è anche proprietario, insieme alla madre e al fratello, di un immobile. 2.2. Il motivo è fondato. L’ordinanza impugnata, infatti, ha convalidato il decreto di espulsione limitandosi ad affermare che i legami familiari intrattenuti dall’interessato sul territorio italiano non ostavano all’espulsione non risultando, evidentemente ai fini previsti dall’art. 19, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 286/1998, convivente con parente entro il secondo grado o con coniuge di nazionalità italiana, senza dar conto, Ric. 2021n. 1 4 399 - Sez. 1 - CC del 1 0 luglio 20 2 3 però, come incontestatamente chiesto nell’atto d’impugnazione del decreto di espulsione, della effettività dei vincoli familiari dell’interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell’esistenza dei legami con il suo Paese di origine, e cioè dei criteri, previsti dall’art. 13, comma 2 bis, del d.lgs. n. 286 cit. (introdotto dal d.lgs. n. 5 del 2007), che, pur se dettati per lo straniero che abbia chiesto il ricongiungimento familiare in Italia, si applicano, con valutazione caso per caso, anche in sede di opposizione al decreto di espulsione (Cass. n. 35653 del 2022). 2.3. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione degliartt. 4, 5 e 9, commi 4 e 7, del d.lgs. n. 286/1998, e dell’art. 1 del d.lgs. n. 159/2011, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato l’ordinanza impugnata nella parte in cui il giudice di pace ha convalidato il decreto di espulsione sul rilievo che l’espulso era socialmente pericolosoe che lo stesso era stato condannato e denunciato per diversi reati, senza, tuttavia, svolgere alcuna valutazione in ordine all’attualità e alla concretezza di tale asserita pericolosità. 2.4. Il motivo è fondato. L’ordinanza impugnata, infatti, si è limitata a affermare che l’espulso “ è stato ritenuto socialmente pericoloso” eche lo stesso era stato “condannato e denunciato per diversi reati” senzaconsiderare, però, che, come questa Corte ha ripetutamente affermato: -in tema di adozione della misura espulsiva, la valutazione della sussistenza del requisito della pericolositàsociale dello straniero va effettuata in concreto ed all’attualità, non prevedendo l’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998 una presunzione idonea a precludere Ric. 2021n. 1 4 399 - Sez. 1 - CC del 1 0 luglio 20 2 3 automaticamente il soggiorno sul territorio nazionale (Cass. n 29148 del 2020); - in tema di v alutazione della ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 2, lett. c), del d. lgs. n. 286 cit., la valutazione della sussistenza del requisito della pericolosità sociale dello straniero va effettuata in concreto ed all’attualità, tenendo conto dell’esame complessivo della sua personalità, desunta dalla condotta di vita e dalle manifestazioni sociali nelle quali quest’ultima si articola, senza limitarsi ad una mera valutazione dei precedenti penali (Cass. n. 23423 del 2022). 3. Il ricorso dev’essere, pertanto, accolto e l’ordinanza impugnata, per l’effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, al giudice di pace di Siena che, in persona di diverso magistrato, provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte così provvede: accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa l’ordinanza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, al giudice di pace di Siena che, in persona di diverso magistrato, provvederà anche sulle spese del presente giudiz