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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 maggio 2026

Cassazione n. 14045/2026

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ntro-) [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocatoMarco Vincenti;- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia 9 novembre 2022 n. 599;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 marzo2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];1.

Nel 2009 [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Tribunale di Perugia la societàPoste [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendone la condanna al risarcimento del danno allasalute subìto in conseguenza di una frattura dell’arto inferiore.A fondamento della domanda dedusse che il 15.12.2007, mentre stavaparcheggiando la propria bicicletta nel piazzale antistante l’ufficio postale diSelci di [OSCURATO:PERSONA], era scivolata su una lastra di ghiaccio, era caduta e siera procurata una grave frattura alla gamba.Numero registro generale 2313/2023N.R.G.: 2313/23Camera di consiglio del 3 marzo 2026 Numero sezionale 806/2026Numero di raccolta generale 14045/2026Data pubblicazione 13/05/20262. [OSCURATO:PERSONA] si costituì negando la propria responsabilità.3.

Con sentenza n. 1184/2019 il Tribunale di Perugia rigettò la domanda.La sentenza fu appellata dalla parte soccombente.4.

Con sentenza 9.11.2022 n. 599 la Corte d’appello di Perugia rigettò ilgravame.

La Corte d’appello, condividendo l’opinione del Tribunale, ritenneche:-) non era provato che la caduta fosse avvenuta all’interno del piazzaledi proprietà della società convenuta;-) non era provata la dinamica della caduta;-) era invece provato che tutte le strade erano ghiacciate, che l’attriceera caduta a causa di una “manovra rischiosa”, che la presenza di ghiaccioera prevedibile; che l’abbondante nevicata della sera precedente il fattoavrebbe dovuto sconsigliare la circolazione in bicicletta.5.

La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione da [OSCURATO:PERSONA] ricorso fondato su tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

L’attrice non ha depositato la relata di notifica della sentenza, che le particoncordemente affermano essere stata notificata il 10 novembre 2022.Tuttavia il ricorso è stato notificato il 9.1.2023, e dunque entro il terminebreve di cui all’art. 325 c.p.c. decorrente dalla pubblicazione della sentenzaimpugnata (avvenuta il 9.11.2022; il 60° giorno successivo a tale data èscaduto l’8 gennaio, che era domenica).Pertanto il ricorso è procedibile sebbene non sia stata depositata la relata dinotifica della sentenza d’appello, in virtù del consolidato principio di diritto giàripetutamente affermato da questa Corte a partire da Cass. Sez. 6,10/07/2013, n. 17066.2.

Il primo motivo di ricorso.Numero registro generale 2313/2023N.R.G.: 2313/23Camera di consiglio del 3 marzo 2026 Numero sezionale 806/2026Numero di raccolta generale 14045/2026Data pubblicazione 13/05/2026Col primo motivo è denunciata la “nullità della sentenza per violazionedell’art. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost.”.La ricorrente denuncia che la sentenza della Corte d’Appello sia affetta damotivazione solo apparente, in quanto la motivazione in essa contenutaconsiste nella trascrizione quasi integrale della comparsa conclusionaledepositata dalla [OSCURATO:PERSONA].2.1.

Il motivo è inammissibile.Deve convenirsi con la ricorrente che la tecnica scrittoria del provvedimentoimpugnato appare sicuramente inelegante e poco conforme all’obbligo delgiudice di motivare i provvedimenti giurisdizionali in modo da evitare anchesolo il dubbio sull’imparzialità del Giudice.Tuttavia la dimostrazione di una simile modalità di tecnica decisionale non èidonea ad integrare la nullità della sentenza secondo i paradigmi invocati.2.1.1.

Infatti una sentenza può dirsi nulla per mancanza di motivazione, aisensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., quando la contraddittorietà,l’incomprensibilità o la incoerenza della motivazione risultino dal contestostesso del provvedimento, ma non quando - come nella specie - perapprezzare il vizio occorra mettere a confronto la sentenza con altri atti odocumenti.L’illustrazione di una censura di violazione dell’art. 132, secondo comma, n.4 c.p.c. che si fonda su elementi aliunde rispetto al testo della sentenza èinidonea a dedurre tale violazione, come ebbero ad osservare le Sezioni Unitenelle sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014, e come costantemente ribaditodalla giurisprudenza di questa Corte.2.1.2.

In secondo luogo, come già ritenuto da questa Corte pronunciando aSezioni Unite, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenutodi un atto di parte senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragionidella decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultinoin modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioniNumero registro generale 2313/2023N.R.G.: 2313/23Camera di consiglio del 3 marzo 2026 Numero sezionale 806/2026Numero di raccolta generale 14045/2026Data pubblicazione 13/05/2026costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di persé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è impostal'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, in quanto la validitàdegli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazioneprofessionale o disciplinare del magistrato (Cass. Sez.

U., 16/01/2015, n.642; nello stesso senso, Cass. Sez. 5, 06/10/2022, n. 29028).2.1.3.

In terzo luogo, quand’anche si volesse qualificare ex officio la censuraproposta dalla ricorrente come denuncia di omesso esame dei propri motividi appello, essa sarebbe infondata.il motivo di ricorso trascura di considerare che la sentenza impugnata, se daun parte ricopia pedissequamente la comparsa conclusionale depositata dallaPoste [OSCURATO:SOCIETA], contiene anche taluni passaggi che, marcando la diversitàrispetto agli scritti della [OSCURATO:PERSONA], sono sufficienti a giustificare lasuccessiva condivisione degli scritti della società convenuta (condivisioneconsentita dalla giurisprudenza di questa Corte, come a giusta ragione deducela società controricorrente).Il motivo appare, dunque, inammissibile perché non si parametra allamotivazione della sentenza impugnata nella sua interezza.3.

Il secondo motivo di ricorso.Col secondo motivo è denunciata la violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art.2051 c.c..Il motivo contiene plurime censure così riassumibili:-) la Corte d’appello ha travisato il contenuto del primo motivo diappello, ritenendo che con esso fosse stata censurata la sentenza di primogrado per vizio di motivazione, mentre in realtà il motivo denunciava laviolazione degli articoli 2043 e 2051 c.c.;-) la Corte d’appello ha travisato il contenuto del secondo motivo diappello, ritenendo che con esso fosse stata censurata la sentenza di primoNumero registro generale 2313/2023N.R.G.: 2313/23Camera di consiglio del 3 marzo 2026 Numero sezionale 806/2026Numero di raccolta generale 14045/2026Data pubblicazione 13/05/2026grado per violazione dell’articolo 115 c.p.c., mentre in realtà il motivodenunciava l’omesso esame di fonti di prova ritenute dall’appellante decisive.Il motivo quindi prosegue (pp. 12-15) illustrando in dettaglio le prove in tesimalamente valutate dal Tribunale, e di cui l’appellante chiedeva un nuovoesame alla Corte d’appello.3.1.

Il motivo è infondato.E’ ben vero che la motivazione non è esattamente coerente con gli argomentisviluppati nell’appello.Tuttavia nel confutare il primo motivo d’appello la Corte territoriale hadichiarato di “condividere” la sentenza di primo grado, e quindi ha per ciò soloimplicitamente ritenuto infondate le censure volte a contestare la violazionedegli artt. 2043 e 2051 c.c.: omessa pronuncia dunque non vi fu, néextrapetizione.Quanto al secondo motivo d’appello, la sentenza impugnata nell’esaminarloha affermato che il Tribunale non avrebbe “in alcun modo travisato le proveai sensi dell’art. 116 c.p.c.”, e dunque anche in questo caso omesso esamenon vi fu, né extrapetizione.3.2.

Vi sarebbe da rilevare, piuttosto, che la Corte territoriale ha rigettato ilmotivo di appello col quale si chiedeva una nuova valutazione delle prove conuna motivazione ben al di sotto del minimo costituzionale: la Corte d’appelloinfatti ha rigettato quel motivo di gravame trascrivendo alla lettera unamassima di questa Corte, in cui si afferma il principio che la valutazione delleprove da parte del giudice di merito non è sindacabile in sede di legittimità.Un principio, dunque, del tutto inconferente rispetto al motivo di appello chela corte territoriale era chiamato a valutare.Tuttavia tale vizio, non denunciato dal ricorrente, non può in questa sedeessere rilevato d’ufficio.4.

Il terzo motivo di ricorso.N.R.G.: 2313/23Camera di consiglio del 3 marzo 2026 Numero registro generale 2313/2023Numero sezionale 806/2026Numero di raccolta generale 14045/2026Data pubblicazione 13/05/2026Con terzo motivo è denunciata la nullità della sentenza per violazione degliartt. 112 e 132 n. 4 c.p.c..La ricorrente sostiene che la Corte d’Appello avrebbe motivato la propriadecisione senza prendere in esame le censure dell’appellante e senza esporrele ragioni giuridiche per cui riteneva infondati i motivi di appello.4.1.

Il motivo è infondato.Le Sezioni Unite di questa Corte hanno infatti stabilito che per effetto dellariforma dell’art. 360 n. 5 c.p.c.

“è denunciabile in cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmenterilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché ilvizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confrontocon le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazioneapparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione”(Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).Nessuna di queste ipotesi ricorre nel caso di specie.Né il giudice di merito ha l’obbligo di prendere in esame e confutare ognisingolo argomento speso dalle parti, ma è sufficiente che esprima “in formasobria e sintetica i risultati del suo apprezzamento sul complesso deglielementi di prova acquisiti al processo” (così già, con limpida prosa, Sez. 3,Sentenza n. 734 del 17/04/1962; in seguito ex permultis, Sez. 6 - 1,Ordinanza n. 12123 del 17/05/2013; Sez. 1, Sentenza n. 8767 del15/04/2011, Rv. 617976 – 01; Sez.

L, Sentenza n. 5748 del 25/05/1995;Sez. 2, Sentenza n. 683 del 06/02/1982).5.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, aisensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.P.q.m.(-) rigetta il ricorso;N.R.G.: 2313/23Camera di consiglio del 3 marzo 2026 Numero registro generale 2313/2023Numero sezionale 806/2026Numero di raccolta generale 14045/2026Data pubblicazione 13/05/2026(-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella sommadi euro 2.800, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e speseforfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;(-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile dellaCorte di cassazione, addì 3 marzo 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntro-) [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocatoMarco Vincenti;- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia 9 novembre 2022 n. 599;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 marzo2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];1. Nel 2009 [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Tribunale di Perugia la societàPoste [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendone la condanna al risarcimento del danno allasalute subìto in conseguenza di una frattura dell’arto inferiore.A fondamento della domanda dedusse che il 15.12.2007, mentre stavaparcheggiando la propria bicicletta nel piazzale antistante l’ufficio postale diSelci di [OSCURATO:PERSONA], era scivolata su una lastra di ghiaccio, era caduta e siera procurata una grave frattura alla gamba.Numero registro generale 2313/2023N.R.G.: 2313/23Camera di consiglio del 3 marzo 2026 Numero sezionale 806/2026Numero di raccolta generale 14045/2026Data pubblicazione 13/05/20262. [OSCURATO:PERSONA] si costituì negando la propria responsabilità.3. Con sentenza n. 1184/2019 il Tribunale di Perugia rigettò la domanda.La sentenza fu appellata dalla parte soccombente.4. Con sentenza 9.11.2022 n. 599 la Corte d’appello di Perugia rigettò ilgravame. La Corte d’appello, condividendo l’opinione del Tribunale, ritenneche:-) non era provato che la caduta fosse avvenuta all’interno del piazzaledi proprietà della società convenuta;-) non era provata la dinamica della caduta;-) era invece provato che tutte le strade erano ghiacciate, che l’attriceera caduta a causa di una “manovra rischiosa”, che la presenza di ghiaccioera prevedibile; che l’abbondante nevicata della sera precedente il fattoavrebbe dovuto sconsigliare la circolazione in bicicletta.5. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione da [OSCURATO:PERSONA] ricorso fondato su tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. L’attrice non ha depositato la relata di notifica della sentenza, che le particoncordemente affermano essere stata notificata il 10 novembre 2022.Tuttavia il ricorso è stato notificato il 9.1.2023, e dunque entro il terminebreve di cui all’art. 325 c.p.c. decorrente dalla pubblicazione della sentenzaimpugnata (avvenuta il 9.11.2022; il 60° giorno successivo a tale data èscaduto l’8 gennaio, che era domenica).Pertanto il ricorso è procedibile sebbene non sia stata depositata la relata dinotifica della sentenza d’appello, in virtù del consolidato principio di diritto giàripetutamente affermato da questa Corte a partire da Cass. Sez. 6,10/07/2013, n. 17066.2. Il primo motivo di ricorso.Numero registro generale 2313/2023N.R.G.: 2313/23Camera di consiglio del 3 marzo 2026 Numero sezionale 806/2026Numero di raccolta generale 14045/2026Data pubblicazione 13/05/2026Col primo motivo è denunciata la “nullità della sentenza per violazionedell’art. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost.”.La ricorrente denuncia che la sentenza della Corte d’Appello sia affetta damotivazione solo apparente, in quanto la motivazione in essa contenutaconsiste nella trascrizione quasi integrale della comparsa conclusionaledepositata dalla [OSCURATO:PERSONA].2.1. Il motivo è inammissibile.Deve convenirsi con la ricorrente che la tecnica scrittoria del provvedimentoimpugnato appare sicuramente inelegante e poco conforme all’obbligo delgiudice di motivare i provvedimenti giurisdizionali in modo da evitare anchesolo il dubbio sull’imparzialità del Giudice.Tuttavia la dimostrazione di una simile modalità di tecnica decisionale non èidonea ad integrare la nullità della sentenza secondo i paradigmi invocati.2.1.1. Infatti una sentenza può dirsi nulla per mancanza di motivazione, aisensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., quando la contraddittorietà,l’incomprensibilità o la incoerenza della motivazione risultino dal contestostesso del provvedimento, ma non quando - come nella specie - perapprezzare il vizio occorra mettere a confronto la sentenza con altri atti odocumenti.L’illustrazione di una censura di violazione dell’art. 132, secondo comma, n.4 c.p.c. che si fonda su elementi aliunde rispetto al testo della sentenza èinidonea a dedurre tale violazione, come ebbero ad osservare le Sezioni Unitenelle sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014, e come costantemente ribaditodalla giurisprudenza di questa Corte.2.1.2. In secondo luogo, come già ritenuto da questa Corte pronunciando aSezioni Unite, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenutodi un atto di parte senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragionidella decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultinoin modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioniNumero registro generale 2313/2023N.R.G.: 2313/23Camera di consiglio del 3 marzo 2026 Numero sezionale 806/2026Numero di raccolta generale 14045/2026Data pubblicazione 13/05/2026costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di persé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è impostal'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, in quanto la validitàdegli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazioneprofessionale o disciplinare del magistrato (Cass. Sez. U., 16/01/2015, n.642; nello stesso senso, Cass. Sez. 5, 06/10/2022, n. 29028).2.1.3. In terzo luogo, quand’anche si volesse qualificare ex officio la censuraproposta dalla ricorrente come denuncia di omesso esame dei propri motividi appello, essa sarebbe infondata.il motivo di ricorso trascura di considerare che la sentenza impugnata, se daun parte ricopia pedissequamente la comparsa conclusionale depositata dallaPoste [OSCURATO:SOCIETA], contiene anche taluni passaggi che, marcando la diversitàrispetto agli scritti della [OSCURATO:PERSONA], sono sufficienti a giustificare lasuccessiva condivisione degli scritti della società convenuta (condivisioneconsentita dalla giurisprudenza di questa Corte, come a giusta ragione deducela società controricorrente).Il motivo appare, dunque, inammissibile perché non si parametra allamotivazione della sentenza impugnata nella sua interezza.3. Il secondo motivo di ricorso.Col secondo motivo è denunciata la violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art.2051 c.c..Il motivo contiene plurime censure così riassumibili:-) la Corte d’appello ha travisato il contenuto del primo motivo diappello, ritenendo che con esso fosse stata censurata la sentenza di primogrado per vizio di motivazione, mentre in realtà il motivo denunciava laviolazione degli articoli 2043 e 2051 c.c.;-) la Corte d’appello ha travisato il contenuto del secondo motivo diappello, ritenendo che con esso fosse stata censurata la sentenza di primoNumero registro generale 2313/2023N.R.G.: 2313/23Camera di consiglio del 3 marzo 2026 Numero sezionale 806/2026Numero di raccolta generale 14045/2026Data pubblicazione 13/05/2026grado per violazione dell’articolo 115 c.p.c., mentre in realtà il motivodenunciava l’omesso esame di fonti di prova ritenute dall’appellante decisive.Il motivo quindi prosegue (pp. 12-15) illustrando in dettaglio le prove in tesimalamente valutate dal Tribunale, e di cui l’appellante chiedeva un nuovoesame alla Corte d’appello.3.1. Il motivo è infondato.E’ ben vero che la motivazione non è esattamente coerente con gli argomentisviluppati nell’appello.Tuttavia nel confutare il primo motivo d’appello la Corte territoriale hadichiarato di “condividere” la sentenza di primo grado, e quindi ha per ciò soloimplicitamente ritenuto infondate le censure volte a contestare la violazionedegli artt. 2043 e 2051 c.c.: omessa pronuncia dunque non vi fu, néextrapetizione.Quanto al secondo motivo d’appello, la sentenza impugnata nell’esaminarloha affermato che il Tribunale non avrebbe “in alcun modo travisato le proveai sensi dell’art. 116 c.p.c.”, e dunque anche in questo caso omesso esamenon vi fu, né extrapetizione.3.2. Vi sarebbe da rilevare, piuttosto, che la Corte territoriale ha rigettato ilmotivo di appello col quale si chiedeva una nuova valutazione delle prove conuna motivazione ben al di sotto del minimo costituzionale: la Corte d’appelloinfatti ha rigettato quel motivo di gravame trascrivendo alla lettera unamassima di questa Corte, in cui si afferma il principio che la valutazione delleprove da parte del giudice di merito non è sindacabile in sede di legittimità.Un principio, dunque, del tutto inconferente rispetto al motivo di appello chela corte territoriale era chiamato a valutare.Tuttavia tale vizio, non denunciato dal ricorrente, non può in questa sedeessere rilevato d’ufficio.4. Il terzo motivo di ricorso.N.R.G.: 2313/23Camera di consiglio del 3 marzo 2026 Numero registro generale 2313/2023Numero sezionale 806/2026Numero di raccolta generale 14045/2026Data pubblicazione 13/05/2026Con terzo motivo è denunciata la nullità della sentenza per violazione degliartt. 112 e 132 n. 4 c.p.c..La ricorrente sostiene che la Corte d’Appello avrebbe motivato la propriadecisione senza prendere in esame le censure dell’appellante e senza esporrele ragioni giuridiche per cui riteneva infondati i motivi di appello.4.1. Il motivo è infondato.Le Sezioni Unite di questa Corte hanno infatti stabilito che per effetto dellariforma dell’art. 360 n. 5 c.p.c. “è denunciabile in cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmenterilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché ilvizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confrontocon le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazioneapparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione”(Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).Nessuna di queste ipotesi ricorre nel caso di specie.Né il giudice di merito ha l’obbligo di prendere in esame e confutare ognisingolo argomento speso dalle parti, ma è sufficiente che esprima “in formasobria e sintetica i risultati del suo apprezzamento sul complesso deglielementi di prova acquisiti al processo” (così già, con limpida prosa, Sez. 3,Sentenza n. 734 del 17/04/1962; in seguito ex permultis, Sez. 6 - 1,Ordinanza n. 12123 del 17/05/2013; Sez. 1, Sentenza n. 8767 del15/04/2011, Rv. 617976 – 01; Sez. L, Sentenza n. 5748 del 25/05/1995;Sez. 2, Sentenza n. 683 del 06/02/1982).5. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, aisensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.P.q.m.(-) rigetta il ricorso;N.R.G.: 2313/23Camera di consiglio del 3 marzo 2026 Numero registro generale 2313/2023Numero sezionale 806/2026Numero di raccolta generale 14045/2026Data pubblicazione 13/05/2026(-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella sommadi euro 2.800, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e speseforfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;(-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile dellaCorte di cassazione, addì 3 marzo 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
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