CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 ottobre 2022
Cassazione n. 05367/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] DI LODInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di LODIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il GIP del Tribunale di Lodi, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato l'estinzione del reato - ai sensi dell'art. 186 comma 9 bis, D. Lgs. 30/4/1992, n. 285 - giudicato con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. n. 159/2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ed ha altresì disposto la riduzione a metà della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida e la revoca della confisca del veicolo. 2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica di Lodi, deducendo violazione di legge per errata applicazione dell'art. 186 D. Lgs. n. 285 del 1992, e correlato difetto assoluto di motivazione. Lamenta il ricorrente che il giudice si sia limitato a motivare la decisione (per la quale peraltro mancavano i presupposti di legge) con la formula di stile «ritenuta la sussistenza delle condizioni di legge per dare corso alla dichiarazione di estinzione del reato», pur al cospetto di una richiesta di revoca del beneficio presentata dall'Ufficio della Procura. 3. Il ricorso è fondato. Trattasi di motivazione distonica rispetto alla richiesta dell'Ufficio della Procura della Repubblica, che era diretta alla revoca della sanzione sostitutiva per incompleto svolgimento del lavoro di pubblica utilità, e non alla declaratoria di estinzione del reato, ai sensi dell'art. 186, comma 9 bis, D. Lgs. 30/4/1992, n. 285, ed alle conseguenti statuizioni. La decisione, pertanto, risulta contrastante con la richiesta introduttiva e con le allegazioni documentali che questa fondavano (vds. nota dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], allegata al ricorso), e si appalesa illogica. 4. In conclusione, il provvedimento va annullato con rinvio al Tribunale di Lodi per la nuova deliberazione, aderente all'oggetto della richiesta dell'organo dell'esecuzione. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lodi. Così deciso il giorno 5 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il