CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 gennaio 2023
Cassazione n. 04318/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8884/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N . 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende ; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], n. 17, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO del L'AQUILA n. 29/2019,depositata il 17/01/2019 , R.G.N. 734/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATOCHE 1. con sentenza 17 gennaio 2019, la Corte d’appello di L’Aquila ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado, di reiezione, in esito a rito Fornero, della sua impugnazione del licenziamento disciplinare intimatogli il 30 aprile 2015 da [OSCURATO:SOCIETA]. per giusta causa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 72, lett. d) del CCNL vigente, a seguito di lettera di contestazione del 30 marzo 2015 di diversi addebiti (in particolare: ingressi ritardati e uscite anticipate; fruizione di pause pranzo eccedenti le previsioni del CCNL e dei regolamenti aziendali; produzione di fogli di permesso privi di autorizzazione o controfirmati da colleghi non legittimati; omessa partecipazione a riunioni aziendali; comunicazione postuma di fruizione di assenza ai sensi della legge n. 104/1992); 2. in esito a critico scrutinio delle risultanze istruttorie, congruamente argomentato, essa ha ritenuto specifica e tempestiva la contestazione disciplinare (il 30 marzo 2015), intervenuta dopo intervallo temporale dalla segnalazione (nel febbraio 2015) dei fatti, comunque non risalenti (compiuti tra il 2 ottobre2014 e il 2 febbraio 2015), assolutamente idoneo a consentire l’adeguato esercizio del diritto di difesa del lavoratore; 3. nel merito, la Corte aquilana ha ravvisato nell’intenzionalità e nella reiterazione dei comportamenti, non isolabili l’uno dall’altro, in quanto espressione di un atteggiamento poco trasparente e sostanzialmente elusivo del sistema (informatizzato ed eventualmente di autorizzazione del responsabile del reparto) di controllo aziendale della fruizione di permessi e di ferie, la ricorrenza di una giusta causa di recesso, a norma dell’art. 2119 c.c., pertanto idonea alla rottura del rapporto fiduciario tra le parti e ben sanzionabile, in quanto misura proporzionata, con il licenziamento, anche ai sensi dell’art. 71, quarto comma del CCNL per l’Industria del Vetro, di previsione del “licenziamento per punizione”nelle ipotesi di “mancanze relative a doveri, le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto d’impiego”; 4. con atto notificato il 16 marzo 2019, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, cui ha resistito la società datrice con controricorso; 5. entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c. CONSIDERATOCHE 1.il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 7 legge n. 300/1970 e 2119 c.c., per la genericità della contestazione disciplinare in mancanza di indicazione delle modalità esecutive delle condotte illegittime addebitate, con lesione del diritto di difesa del lavoratore(primo motivo); 2. esso è infondato;3. ribaditi i principi (ancora recentemente da: Cass. 8 novembre 2021, n. 32542, in motivazione sub p.to 3), secondo cui: a ) lo scopo della previa contestazione dell’addebito, necessaria nei licenziamenti qualificabili come disciplinari, di consentire al lavoratore l'immediata difesa e la necessità del suo carattere di specificità, è integrato quando siano fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nellasua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.; b) per ritenere la violazione del principio di specificità occorre che si sia verificata una concreta lesione del diritto di difesa del lavoratore e che la difesa esercitata in sede di giustificazioni è un elemento concretamente valutabile per ritenere provata la non genericità della contestazione (Cass. 18 aprile 2018, n. 9590); c) nell'apprezzare la sussistenza del suddetto requisito, il giudice di merito deve verificare, al di fuori di schemi rigidi e prestabiliti, se la contestazione offra le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti addebitati, tenuto conto del loro contesto e verificare altresì se la mancata precisazione di alcuni elementi di fatto abbia determinato un’insuperabile incertezza nell'individuare i comportamenti imputati, tale da pregiudicare in concreto il diritto di difesa (Cass.20 marzo 2018, n. 6889); d) l'apprezzamento di tale requisito, da condurre secondo i canoni ermeneutici applicabili agli atti unilaterali, è riservato al giudice di merito, la cui valutazione è sindacabile in cassazione solo mediante precisa censura, senza limitarsi a prospettare una lettura alternativa a quella svolta nella decisione impugnata (Cass. 30 maggio 2018, n. 13667); 3.1. nel caso di specie, la Corte territoriale, richiamati i suenunciati principi di diritto (alsecondo capoverso di pg. 3 della sentenza) ha ritenuto la specificità della contestazione, con argomentazione congrua (agli ultimi tre capoversi di pg. 3 della sentenza), pertanto insindacabile in sede di legittimità; 4. il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 7 legge n. 300/1970, 116 c.p.c., 2119, 2697 c.c., 71 e 72 CCNL Industrie del Vetro, per inosservanza dei principi di tempestività (per avere la Corte territoriale collocato la segnalazione interna, fonte della sua conoscenza dei fatti poi addebitati, all’inizio anziché alla fine del mese di febbraio) e di immutabilità della contestazione disciplinare, per essere stato licenziato per giusta causa ai sensi dell’art. 72, lett. d) del CCNL vigente, assente nella lettera di contestazione “seppur … riportata integralmente” (secondo motivo); 5. anch’esso è infondato: 6. in materia di licenziamento disciplinare, la tempestività della contestazione è declinata in senso relativo, a motivo delle ragioni che possono cagionare il ritardo, quali il tempo necessario per l'accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell'impresa, ferma la riserva di valutazione delle suddette circostanze al giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici (Cass. 12 gennaio 2016, n. 281; Cass. 26 giugno 2018, n. 16841; Cass. 20 settembre 2019, n. 23516); 6.1. nel caso di specie, previo il richiamo del suddetto principio di cd. “immediatezza relativa” (al primo capoverso di pg. 4 della sentenza), una tale valutazione è stata congruamente argomentata dalla Corte territoriale (dall’ultimo capoverso di pg. 4 al secondo di pg. 5 della sentenza), cui il ricorrente ha contrapposto una propria valutazione alternativa, integrante non già l’error in iudicandoformalmente denunciato, quanto piuttosto una diversa ricostruzione del fatto, indeducibile in sede di legittimità (Cass. 6 aprile 2011, n. 7921; Cass. 7 aprile 2017, n. 9097; Cass. 7 dicembre 2017, n. 29404; Cass. 8 novembre 2021, n. 32542); 6.2. quanto al profilo di censura relativo alla violazione del principio di immutabilità della contestazione (peraltro insussistente, in quanto relativo ai “fatti” contestati, nel caso di specie immutati, a garanzia del diritto di difesa del lavoratore, per i quali neppure sono escluse modificazione riguardanti circostanze non configuranti elementi integrativi di una diversa fattispecie di illecito disciplinare, non risultando in tal modo preclusa la difesa del lavoratore; né circostanze confermative o ulteriori prove, in relazione alle quali il lavoratore possa agevolmente controdedurre: Cass. 13 giugno 2005, n. 12644; Cass. 26 ottobre 2010, n. 21912; Cass. 29 ottobre 2014, n. 23003; Cass. 9 luglio 2018, n. 17992; Cass. 10 febbraio 2022,n. 4412), esso è inammissibile per novità, siccome introduce una questione implicante un accertamento in fatto, di cui la sentenza non ha trattato, né la ricorrente indicato in quale atto del giudizio di merito l’abbia prospettata (Cass. 22 dicembre 2005,n. 28480; Cass. 13 dicembre 2019, n. 32804; Cass. 8 novembre 2021, n. 32512); 7. il ricorrente ha dedotto inoltre omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione alla tardività di contestazione disciplinare in merito alla conoscenza di alcuni fatti rilevanti nel novembre 2014 e contestati con la nota del 30 marzo 2015 (terzo motivo); omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione ai profili di reclamo riguardanti la dimostrazione di assenza di una condotta intenzionale di elusione del sistema aziendale delle giustificazioni e del rispetto delle norme organizzative e comportamentali (quarto motivo); 8. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono inammissibili; 9. nell’ipotesi di “doppia conforme”, sussistente nel caso di specie, prevista dall’art. 348ter, quinto comma c.p.c., applicabile ratione temporis, il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo dedotto ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., deve indicare leragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 22 dicembre 2016, n. 26774; Cass. 6 agosto 2019, n. 20994; Cass. 13 aprile 2021, n. 9656); ma ciò egli non ha fatto; 10. infine, il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 7 legge n. 300/1970, 2106, 2119 c.c., 71 e 72 CCNL Industrie del Vetro, per avere la società datrice, nell’intimazione di licenziamento, indicato il solo art. 72, lett. d) CCNL (recante la previsione del “Licenziamento per punizione … a titolo indicativo … ”per “assenze ingiustificate che si prolunghino per quattro giorni consecutivi” ), senza avergli mai contestato la violazione dell’art. 2119 c.c. per infrazioni eventualmente rientranti nella previsione di sanzioni conservative dell’art. 71 CCNL, non essendo stato provato un proprio comportamento di insubordinazione, né fraudolento, né di intenzionale induzione in errore dei suoi colleghi (quinto motivo); 11. esso è infondato; 12. la censura non configura un errore di diritto, avendo la Corte territoriale, nella negazione della ricorrenza di una giusta causa di licenziamento, correttamente sussunto la concreta fattispecie nel parametro generale della clausola elastica integranteuna lesione irrimediabile del vincolo di fiducia (solo profilo sindacabile in sede di legittimità: Cass. 10 luglio 2018, n. 18170; Cass. 2 maggio 2022, n. 13774), necessariamente sostanziante il rapporto di lavoro tra le parti, in base all’accertamento compiuto in esito allo scrutinio delle risultanze istruttorie (dal terzo capoverso di pg. 6 all’ultimo di pg. 9 della sentenza). Essa consiste piuttosto in una contestazione della valutazione di proporzionalità del comportamento del lavoratore (ai due ultimi capoversi di pg. 9 della sentenza). Né è poi vincolante la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva, rientrando il giudizio di gravità e di proporzionalità della condotta nell'attività sussuntiva e valutativa del giudice, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, ma dovendo la scala valoriale individuata dalle parti sociali costituire uno dei parametri di riferimento per riempire di contenuto la clausola generale dell'art. 2119 c.c.(Cass. 6 agosto 2020, n. 16784; Cass. 19 agosto 2020, n. 17321; Cass. 12 novembre 2021, n. 33811); 13. pertanto il ricorso deve essere rigettato, con la regolazione delle spese secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a ti