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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 05379/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18 gennaio 1972 avverso !a sentenza della Corte di appello di Milano del 7 aprile 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la reiezione del ricorso sentiti gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] per Amissima assicurazioni spa e [OSCURATO:PERSONA] spa e Borzone, in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA] spa, che si sono richiamati alle conclusioni scritte contestualmente depositate in uno alla relativa nota spese; sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente, che ha concluso come da ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Tratto a giudizio con l'imputazione di associazione per delinquere (capo 1 della rubrica) oltre che per due diversi fatti di riciclaggio (capi 6 e 7), condotte aggravate ex art. 4 della legge n. 146 del 2006, [OSCURATO:PERSONA], separatamente giudicato rispetto agli altri coimputati del reato associativo, è stato ritenuto responsabile e condannato in primo grado dal Tribunale di Milano limitatamente ai fatti di cui ai capi 1 e 6 (esclusa l'aggravante della transnazionalità) mentre per il reato di cui al capo 7, riqualificata la condotta in termini di concorso nel reato di truffa (ascritto ad altri correi nel capo 3), è stato dichiarato non doversi procedere, in ragione della intervenuta estinzione per prescrizione.

Con la medesima sentenza l'imputato è stato condannato a risarcire il danno alle parti civili costituite [OSCURATO:PERSONA] spa, già [OSCURATO:PERSONA] spa, [OSCURATO:PERSONA] spa, già [OSCURATO:PERSONA] spa, [OSCURATO:PERSONA] spa, da liquidarsi in separata sede. 2.Interposto appello, la Corte di appello di Milano ha assolto l'imputato dai residui reati allo stesso ascritti, "perché il fatto non costituisce reato", ritenendo carente la dimostrazione dell'esistenza del dolo in relazione ad entrambe le contestazioni.

3. Avverso la citata sentenza resa in appello hanno interposto ricorso per cassazione la Procura generale presso la Corte di appello di Milano e le parti civili [OSCURATO:PERSONA] spa e [OSCURATO:PERSONA]; e questa Corte, con la sentenza n. 10638 del 2020 del 30 gennaio 2020, ha annullato con rinvio quella impugnata riscontrando diversi vuoti argomentativi avuto riguardo ad alcune risultanze istruttorie, funzionali alla verifica del dolo per entrambe le imputazioni mosse all'Enderlin, devalutate dalla Corte del merito o integralmente omesse.

4. In esito al giudizio di rinvio, con la sentenza descritta in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha assolto l'imputato dal reato associativo, ritenendolo invece responsabile per il riciclaggio di cui al capo 6 e condannandolo alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione e euro 8000 di multa (previo riconoscimento sia dell'attenuante ex ad 648-bis, comma 3, già intervenuta in primo grado, sia delle generiche).

E stata confermata nel resto la sentenza appellata.

5. Ai motivi di ricorso giova premettere che il fatto di reato ascritto e ora residualmente ritenuto all'esito del giudizio di rinvio a carico dell'imputato si innesta all'interno di un più ampio e complesso procedimento relativo a plurimi episodi di truffa e appropriazione indebita posti in essere ai danni della [OSCURATO:SOCIETA], di [OSCURATO:PERSONA] spa e [OSCURATO:SOCIETA], dal quale sono state stralciate le accuse rivolte all'Enderlin.

In particolare, la posizione dell'Enderlin è stata separatamente trattata dall'autorità giudiziaria milanese rispetto a quelle dei coimputati coinvolti nella contestazione associativa di cui al capo 1 della rubrica ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), separatamente giudicati e condannati dal Tribunale di Genova, con sentenza prima confermata in appello e poi annullata in sede di legittimità per la rilevata incompetenza territoriale in luogo di quella ritenuta in favore del Tribunale di Milano.

5.1. L'associazione contestata al capo 1), imputazione dalla quale [OSCURATO:PERSONA] è stato ora definitivamente assolto per non avere commesso il fatto, risultava finalizzata a compiere, tra il 2005 e il 2014, più delitti contro il patrimonio ai danni della [OSCURATO:SOCIETA] e delle controllate società assicuratrici [OSCURATO:PERSONA] spa e [OSCURATO:SOCIETA], illeciti immediatamente raccordati con il successivo riciclaggio e reinvestimento dei relativi proventi illeciti.

In particolare, secondo la prospettazione accusatoria, Berneschi e Menconi, titolari di ruoli apicali nelle citate spa (il primo presso l'istituto di credito, il secondo presso le compagnie assicuratrici), sono stati accusati di aver orientato le scelte strategiche delle citate compagini, inducendole ad effettuare le operazioni di acquisto a prezzi gonfiati di alcuni immobili o delle quote sociali di società immobiliari ( per quel che qui interessa, avuto riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], le truffe di cui ai capi 2 e 3 dell'imputazione), il cui profitto veniva poi canalizzato in favore di se stessi o di altri sodali, partecipi delle medesime truffe grazie alle condotte di riciclaggio garantite dall'Ederlin. 5.2.

Esclusi dalla attuale regiudicanda sia il fatto associativo, sia quello di cui al capo 7 ( perché riqualificato in primo grado in concorso nella truffa di cui al capo 3, con conseguente declaratoria di improcedibilità per l'intervenuta prescrizione), il giudizio ora a scrutinio risulta delimitato alla contestazione relativa al capo 6 della rubrica, laddove l'addebito di riciclaggio è stato mosso all'Enderlin per avere effettuato, nel settembre del 2006, trasferimenti all'estero di denaro finalizzati a riciclare il profitto della truffa contestata al capo 2) ad alcuni dei partecipici dell'associazione di cui al capo 1 della rubrica: segnatamente, avuto riguardo al reato presupposto, Berneschi e Menconi avrebbero fatto acquistare a prezzi gonfiati, nel 2006, a [OSCURATO:PERSONA] spa e [OSCURATO:SOCIETA], l'intero capitale sociale della [OSCURATO:SOCIETA]., partecipata in via totalitaria dalla venditrice [OSCURATO:SOCIETA]., riferibile al Cavallini.

La truffa riguardava il valore delle quote, immediatamente ricavato dal tenore delle relative patrimonializzazioni immobiliari (due diversi complessi alberghieri) alle quali era stato dato un valore di vendita (più di 70 milioni di euro) superiore del 50% rispetto a quello di mercato (essendo stati acquistati i due immobili per poco più di 31 milioni di euro).

5.3. La plusvalenza realizzata grazie alla detta condotta illecita sarebbe stata riversata dalla società venditrice [OSCURATO:SOCIETA]. (e dunque dal Cavallini), in misura di 16.324.000, presso un conto corrente intestato allo studio legale dell'odierno imputato e segnatamente all'interno di apposita rubrica riferita alla disponibilità della Lascafive SA, società della quale Enderlin era amministratore e che era totalmente partecipata dalla citata venditrice; provvista questa poi canalizzata in successivi passaggi e investimenti immobiliari all'estero realizzati tramite l'ulteriore schermo garantito da altri soggetti giuridici (nel capo di imputazione si fa espresso riferimento all'acquisto da parte di Berneschi e Menconi di una società proprietaria di un albergo situato in Lugano, segnatamente l'[OSCURATO:PERSONA]), così da ostacolare l'identificazione della relativa provenienza delittuosa.

5.4. Sia il Tribunale che la Corte territoriale con la prima sentenza di appello hanno riscontrato i tratti oggettivi della condotta contestata; a soluzione diametralmente opposte sono invece giunti in relazione al dolo, che la Corte del merito ha escluso ritenendo incerta l'acquisita consapevolezza, in capo all'imputato, della provenienza delittuosa del denaro proveniente da [OSCURATO:SOCIETA]. riversato sul conto della Lascafive e poi impiegato nelle operazioni conseguenti, volte ad ostacolarne la percezione delittuosa, non ritenendo utile al fine la mera partecipazione alla dispersione del denaro tratto dalla truffa, suscettibile di giustificazione logica anche guardando a finalità esclusivamente fiscali sottese alle relative operazioni e non potendosi trarre adeguati argomenti logici dalle condotte successive poste in essere da Ederlin, potenzialmente sintomatiche del dolo di riciclaggio ma inidonee a rappresentarne la ricorrenza nella fase iniziale delle condotte incriminate.

5.5. Questa Corte, con la sentenza rescindente resa nella pregressa fase di legittimità, anche alla luce dell'obbligo di motivazione rafforzata imposto dal ribaltamento integrale della condanna assunta in primo grado, ha enucleato una serie di rilevanti vuoti argomentativi, destinati ad inficiare radicalmente la tenuta motivazionale della (prima) decisione di appello, imponendo al giudice del rinvio una nuova verifica dell'impianto argomentativo sotteso alla statuizione del Tribunale, all'esito della quale, con a sentenza ora, è stato nuovamente ribadito il giudizio di responsabilità dell'imputato, limitatamente, tuttavia, al solo reato di cui al capo 6, per quanto già detto.6. [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia ha impugnato la sentenza resa in sede di rinvio dalla Corte di appello di Milano, descritta come in epigrafe, lamentando: - violazione di legge in relazione all'art 627 perché la Corte non ha neppure considerato le istanze di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale addotte nel corso del giudizio di rinvio con la memoria del 29 ottobre 2020; -manifesta illogicità della motivazione in relazione al giudizio incidentale caduto in relazione al reato presupposto, unicamente fondato sulla deposizione testimoniale del luogotenente Allia malgrado quest'ultimo non avesse riferito in ordine a fatti di cui aveva diretta conoscenza ma esponeva piuttosto le proprie valutazioni sulle emergenze di indagine acquisite, all'evidenza prive di consistenza probatoria e comunque contraddette, in relazione al valore dei due immobili che costituivano la patrimonializzazione della società ceduta, dal tenore di più perizie disposte prima e dopo il closing della trattativa inerente la detta acquisizione, puntualmente richiamate nella consulenza di parte allegata dalla difesa, dalle quali emergevano valori coerenti all'operazione conclusa tra [OSCURATO:PERSONA] nuova e [OSCURATO:SOCIETA], non smentiti dal teste Alija ( che invece erroneamente si riferiva ai prezzi di acquisto delle dette immobilizzazione da parte della [OSCURATO:SOCIETA]); -manifesta illogicità della motivazione avuto riguardo alla condotta materiale di riciclaggio desunta alle emergenze indiziarie ( rectius dalle valutazione delle stesse operata dal teste Allia), valutate in modo chiaramente incongruo laddove si sostiene che le somme riversate dal [OSCURATO:SOCIETA] sulla rubrica del conto dello studio del ricorrente accesa a nome della Lascafive piuttosto che dare corpo a una effettiva operazione di finanziamento dalla controllante [OSCURATO:SOCIETA] alla controllata (Lascafive) avrebbe rappresentando piuttosto una dazione a titolo gratuito concretante il passaggio del profitto di reato connesso alla truffa realizzata in occasione della acquisizione di IH [OSCURATO:PERSONA].!., conclusione smentita da diverse emergenze ( pagina 23 del ricorso) prima tra tutte la parziale restituzione dell'importo erogato; -violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. perché, senza che tanto trovasse riscontro nel fatto oggetto di contestazione descritto nel capo di imputazione ( in seno al quale l'imputato quale amministratore della Lascafive avrebbe ricevuto parte del profitto derivante dalla truffa di cui al capo 2 per dirottarli, tramite ulteriori schermi giuridici in direzione dell'acquisto delle quote della società che possedeva l'albergo Admiral di Lugano nell'interesse di Berneschi e Menconi), la condotta ritenuta in sentenza avrebbe riguardato un fatto ontologicamente nuovo e comunque diverso , ora legato alle movimentazioni successive della somma pervenuta a Lescafive, in quanto tale inficiante la validità della decisione adottata; - violazione di legge in relazione all'art. 627 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine al dolo del reato di riciclaggio, avendo la Corte territoriale offerto una risposta non puntuale né immune a profili di manifesta incongruenza logica ( per le ragioni esposte dalla pagina 30 del ricorso anche alla luce delle indicazioni tecniche spese con la consulenza di parte allegata agli atti soprattutto in ordine all'intervenuto rispetto delle norme di diritto elvetico in tema di antiriciclaggio), ai rilievi ( sinteticamente riassunti alle pagine 28 e 29 del ricorso) addotti dalla difesa con l'atto di appello, risposta che la difesa ritiene comunque > viziata da una erronea petizione di principio (la presenza di una valutazione vincolante sul fatto spesa nella sentenza rescindente, che piuttosto emarginava solo eventuali difetti di motivazione rispetto alla sentenza annullata, lasciando al giudice del rinvio l'onere di ricostruire nuovamente la vicenda in fatto posta al suo scrutinio, secondo gli aspetti riassunti alle pagine 28 e 29 del ricorso), > apertamente contraddittoria rispetto alle valutazioni spese nell'escludere, per l'imputato, il reato associativo (con precipuo riguardo alle considerazioni spese nel valutare il carteggio tra Calloni e Enderlin nel momento in cui si valutò l'opportunità di liquidare la Lascafive, sottolineando che l'imputato non conosceva i protagonisti del reato presupposto produttivo dei proventi da riciclare all'infuori del Cavallini), > eccentrica rispetto al fatto (perché anche sotto questo versante, nel motivare il dolo si fa riferimento ad ambiti fattuali diversi da quelli espressi dall'imputazione, tali peraltro da porre un dubbio di giurisdizione, essendo state rimarcate unicamente condotte realizzate in territorio svizzero) > e nconferente (perché nel rispondere alle osservazioni difensive inerenti all'insussistenza del dolo si limita a ribadire i tratti costitutivi della condotta materiale del reato contestato).

Avuto riguardo alla determinazione della pena, la difesa ha addotto la contraddittorietà della motivazione, avuto riguardo, in particolare, alla mancata concessione della sospensione condizionale, alla pena base (non applicata nel minimo edittale) individuata e all'entità delle diminuenti riconosciute (accordate non nella loro massima estensione) malgrado le indicazioni argomentative esposte, dirette a emarginare la positiva personalità del ricorrente e la sua condotta processuale.

7. Con motivi nuovi trasmessi via " pec" la difesa dell'imputato per un verso ha nuovamente ribadito i vuoti e le manifeste incongruenze connotanti le risposte offerte dalla sentenza impugnata ai rilievi addotti con l'appello, ulteriormente implementati, sul piano della relativa esposizione argomentativa, dalle memorie depositate nel corso del giudizio di rinvio in relazione alla ritenuta e contrastata sussistenza del dolo; per altro verso ha nuovamente rimarcato l'intrinseca contraddittorietà del motivare della sentenza impugnata in considerazione della sostanziale unitarietà della prospettazione accusatoria rispetto a tutti i fatti originariamente contestati al ricorrente e alle indicazioni argomentative spese nel mandare assolto ricorrente dalla imputazione associativa, decisive nell'escludere la consapevolezza del ricorrente quanto alla matrice illecita dei proventi trasferiti da [OSCURATO:SOCIETA] a Lascafive; infine ha nuovamente ribadito i profili di intrinseca contraddittorietà che connotano le valutazioni spese in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non merita l'accoglimento per le ragioni di seguito precisate.

2. È inammissibile la censura (punto 2 del ricorso) diretta a contestare l'omessa valutazione della richiesta di rinnovazione istruttoria sollecitata dalla difesa dell'appellante con la memoria depositata il 29 ottobre 2020 nel corso del giudizio di rinvio.

2.1. Il ricorrente lega la doglianza a un risalente precedente di questa Corte (Sez. 5, n. 40828 del 22/09/2004, Lepore, Rv. 229923), in forza del quale, in caso di annullamento con rinvio di una sentenza di appello, qualora le parti ne facciano richiesta, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'assunzione delle prove rilevanti si configura come atto dovuto del giudice di rinvio il quale dunque non potrebbe ritenere di poter pervenire alla decisione sulla base dei soli atti già acquisiti.

2.2. Tale indicazione di principio, tuttavia, per più concorrenti ragioni non vale a supportare in termini di immediata funzionalità la relativa censura.

2.2.1. In primo luogo perché anche l'arresto citato delimitava l'ulteriore possibile sviluppo istruttorio al portato del devoluto dalla sentenza rescindente: gravava sulla parte istante, dunque, definire, a pena di inammissibilità della richiesta per la genericità della stessa, in che termini la rinnovazione finiva per rilevare sul tema rimesso alla nuova verifica del giudice del rinvio ( qui delimitato al solo dolo dei reati ascritti al ricorrente, per quanto si dirà da qui a poco), aspetto questo non messo in evidenza neppure in questa sede alla luce dell'asettico originario tenore della istanza di rinnovazione (tesa alla escussione di due testi ma mai definita rispetto al peculiare tema della regiudicanda rimessa al giudice del rinvio in conseguenza della sentenza rescindente).2.2.2.

La genericità della relativa prospettazione difensiva assume toni ancora più marcati e all'evidenza assorbenti se ci si allontana, così come ritiene il Collegio, dalle indicazioni di principio che la stessa presuppone, quello della ritenuta automaticità della rinnovazione istruttoria sollecitata ai sensi dell'ad 627, comma 2, cod. proc. pen. (sempre che si tratti di prova funzionalmente rilevante rispetto al devoluto rescissorio).

Va infatti rimarcato che l'arresto di legittimità evocato nel ricorso è assolutamente recessivo nella giurisprudenza tracciata da questa Corte sul tema, atteso che in plurime occasioni - sia precedenti che successive - è stato invece affermato il diverso principio secondo cui il giudice del rinvio, investito del processo a seguito di annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione, non è tenuto a riaprire l'istruttoria dibattimentale ogni volta che le parti ne facciano richiesta; tanto perché i suoi poteri sono identici a quelli che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, sicché egli deve disporre l'assunzione delle prove indicate solo se le stesse sono indispensabili ai fini della decisione, così come previsto dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen, oltre che rilevanti, secondo quanto statuisce l'art. 627 cod. proc. pen, comma 2, (Sez. 1, n. 12690 del 03/12/2019, dep. 2020, Belcastro, Rv. 278703; Sez. 5, n. 52208 del 30/09/2014, Marino, Rv. 262116; Sez. 1, n. 28225 del 09/05/2014, Dell'Utri, Rv. 260939; Sez. 2, n. 35616 del 13/07/2007, Acampora e aa., Rv. 237165; Sez. 1, n. 16786 del 24/03/2004, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 227924; Sez. 2, n. 9533 del 03/07/1995, D'Urzo, Rv. 202373).

Affermazione, questa, che trae linfa dalla necessità di raccordare la previsione contenuta nell'ultimo periodo dell'art. 627 cod. proc. pen, comma 2, con l'incipit della disposizione, che, nel fissare la regola generale secondo cui "il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata", quanto alla rinnovazione istruttoria in appello implicitamente richiama le previsioni di cui al precedente art. 603 cod. proc. pen. (Sez. 3, Sentenza n. 21166 del 23/06/2020, Rv. 279741).

In questa ottica, al disposto di cui all'art. 627 cod. proc. pen, comma 2, deve in coerenza attribuirsi il peculiare significato di consentire alle parti processuali di richiedere l'ammissione di prove al giudice d'appello del rinvio anche se nella precedente fase del gravame di merito la richiesta istruttoria non era stata avanzata, purché si tratti di "prove rilevanti per la decisione" da rendere con specifico riguardo al devolutum rescissorio.

Si tratta, in sostanza, di un'automatica rimessione in termini, ma pur sempre connotata dai consueti limiti di eccezionalità che contraddistinguono l'assunzione in grado di appello delle prove diverse da quelle sopravvenute o successivamente scoperte, subordinata alla condizione che la prova sia rilevante rispetto al delimitato perimetro del giudizio rescissorio.Ne consegue che la previsione di cui all'art. 627 cod. proc. pen, comma 2, nel significato precisato, finisce per riguardare la riassunzione di prove già acquisite nel dibattimento di primo grado e l'assunzione di nuove prove in allora esistenti e conosciute ( per quelle di cui ai commi 2 e 3 dell'art 603 non valgono i limiti di devoluzione imposti dal comma 1 della stessa disposizione sicché rimangono indifferenti alla descritta, automatica, rimessione in termini): ferma la possibilità di richiederne per la prima volta l'ammissione in sede di giudizio di rinvio, se rilevanti per la decisione rescissoria, il giudice le ammetterà soltanto se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (in termini la citata Sentenza n. 21166 del 23/06/2020).

E sotto questo versante, il rilievo in disamina manifesta in termini di ancor più marcata evidenza la sua genericità, avendo la difesa integralmente trascurato di rimarcare le ragioni di ritenuta decisività dell'attività istruttoria pretermessa.

3. Sono inammissibili anche le censure spiegate con i punti 3 e 4 del ricorso, dirette a rimettere in discussione i profili della responsabilità ascritta all'imputato con riguardo ai giudizio incidentale da svolgere in ordine al reato presupposto nonché alla condotta materiale di riciclaggio, eccentrici rispetto allo scrutinio afferente all'elemento soggettivo, l'unico residuato all'esito del giudizio rescindente.

3.1. Vale al fine ribadire che le censure prospettate in parte qua con l'odierno ricorso di legittimità finiscono per riproporre temi di giudizio prospettati con il gravame di merito, scrutinati e ritenuti infondati con la prima sentenza di appello, che ebbe tuttavia a escludere la responsabilità dell'imputato solo sotto il versante soggettivo dell'ipotesi di riciclaggio contestata all'imputato (da qui la formula del "fatto che non costituisce reato" all'uopo adottata).

Detta decisione venne impugnata in sede di legittimità solo dalla parte pubblica e da quelle civili, ovviamente contrastando il solo profilo del dolo, l'unico messo in discussione dalla sentenza impugnata nel ribaltare la sentenza condanna resa in primo grado.

In coerenza, il perimetro valutativo rimesso al giudice di legittimità non poteva che ritenersi circoscritto a tale delimitato profilo, atteso il portato del !--eiativo devoluto; parimenti, anche la cognizione devoluta al giudice del rinvio all'esito della sentenza rescindente non poteva che ritenersi limitata ai soli aspetti inerenti l'elemento soggettivo, atteso che lo scrutinio relativo agli altri punti della decisione, e segnatamente quelli afferenti la condotta materiale del reato, doveva ritenersi impedita in ragione della progressiva preclusione formatasi all'esito del relativo sviluppo processuale e dell'inerzia prestata dalla parte interessata, che non ebbe a interporre ricorso avverso la prima decisione di appello, pur risultando legittimato in tale senso.

3.2. Sotto quest'ultimo versante, infatti, va ribadito - in linea con la giurisprudenza largamente maggioritaria di questa Corte, alla quale il Collegio presta integrale adesione - il principio in forza del quale sussiste l'interesse dell'imputato all'impugnazione della sentenza di assoluzione, pronunciata con la formula "perché il fatto non costituisce reato", al fine di ottenere il proscioglimento con le più ampie formule liberatorie "perché il fatto non sussiste" o "per non aver commesso il fatto". (Sez. 5 , n. 29377 del 29/05/2019, PG/ Massari, P.v. 276524; Sez. 6, n. 49831 del 19/04/2018, Annese, Rv. 274285; Sez. 6, n. 16843 del 01/03/2018, Acquavella, Rv. 273178; Sez. 4, n. 26109 del 05/05/2016, Delle Foglie, Rv. 268996; Sez. 6, n. 41706 del 27/09/2013 Presutto, Rv. 256921; Sez. 4, n. 46849 del 03/11/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252150; Sez. 2, n. 33847 del 18/05/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 248127).

Orientamento, questo, che replica la linea interpretativa tracciata sul tema dalle sezioni unite di questa Corte ( sentenza n. 40049 del 29/05/2008, Guerra, R.v. 240814, pure citata nella sentenza rescindente) le quali, alla luce di un'attenta ricognizione delle varie formule di proscioglimento e dei rispettivi rapporti tra le stesse, non hanno mancato di puntualizzare le condizioni in presenza delle quali può ravvisarsi in capo all'impugnante l'interesse di cui all'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., distinguendo, con riguardo all'impugnazione di una sentenza di proscioglimento, la posizione dell'imputato da quella del pubblico ministero e della parte civile e mettendo in evidenza, quanto alla posizione del primo, che viene in rilievo nel caso in esame, come allo stesso vada normalmente «riconosciuto il diritto di impugnare una sentenza di proscioglimento per ottenere una assoluzione con una formula per lui migliore perché totalmente liberatoria o comunque produttiva di effetti extrapenali più favorevoli o meno pregiudizievoli»; infatti, in tale caso, «l'interesse ad impugnare assume il carattere della concretezza in quanto tende non solo all'applicazione della formula giuridicamente più esatta ma anche alla eliminazione di un qualche effetto pregiudizievole», sicché è pacificamente riconosciuto .l'interesse dell'imputato ad impugnare la sentenza di assoluzione con la formula "perché il fatto non costituisce reato" al fine di ottenere la più ampia formula liberatoria "perché il fatto non sussiste" o "perché l'imputato non lo ha commesso", e ciò perché, a parte le conseguenze di natura morale, l'interesse giuridico risiede nei diversi e più favorevoli effetti che gli artt. 652 e 653 cod. proc. pen. connettono al secondo tipo di dispositivi nei giudizi civili o amministrativi di risarcimento del danno e nel giudizio disciplinare, a fronte degli effetti pregiudizievoli in tali giudizi derivanti dalla prima formula assolutoria».3.3.

Da tanto ne consegue che nel caso, sui punti della prima sentenza di appello inerenti gli aspetti oggettivi della condotta di riciclaggio, non contrastati in sede di legittimità, si è formata una preclusione processuale che ne impediva ogni possibile rivisitazione sia in sede rescindente che nella fase di rinvio conseguenziale all'annullamento disposto da questa Corte con la sentenza citata in narrativa.

Da qui l'inammissibilità dei rilievi ora articolati con il ricorso che occupa su tali punti, il cui scrutinio non recupera attualità, superando le indicazioni pregiudiziali che precedono, per il solo fatto dell'avvenuta disamina dei relativi temi da parte del giudice del rinvio, la cui erronea valutazione del perimetro cognitivo devolutogli all'esito della sentenza rescindente, non legittima di certo l'imputato a rimettere in discussione ambiti decisori non più sindacabili.

4. Pari sorte tocca alle censure esposte al punto sub 5) del ricorso.

Secondo la prospettazione accusatoria, validata dai giudici del merito e non più sindacabile in questa sede, il profitto della truffa descritta al capo 2) della rubrica, poi veicolato altrove tramite le condotte di riciclaggio imputate ai ricorrente, si sarebbe concretato nel diverso valore delle immobilizzazioni patrimoniali delle quote della società ( [OSCURATO:SOCIETA]) vendute da Cavallini ( dominus di [OSCURATO:SOCIETA]., società venditrice, controllante [OSCURATO:SOCIETA]) a [OSCURATO:PERSONA] in forza degli accordi illeciti in tal senso raggiunti con Berneschi e Menconi (soggetti all'apice di [OSCURATO:SOCIETA]). 4.1.Nel capo di imputazione la condotta di riciclaggio riferita ai ricorrente viene ancorata in fatto al trasferimento di fondi effettuato da [OSCURATO:SOCIETA]. (la società venditrice nel contesto relativo alla truffa di cui al reato presupposto, riferibile al Cavallini) a una società lussemburghese (Lascafive), partecipata dalla prima (e dunque riferibile sempre al Cavallini), in nome della quale era stata appositamente creata una rubrica specifica presso un conto corrente bancario intestato allo studio professionale del ricorrente (conto sul quale erano stati riversati i detti fondi).

Lo stesso capo di imputazione contiene in nuce il riferimento all'ulteriore sviluppo traslativo di tali fondi di provenienza illecita: secondo quanto ivi trascritto, sarebbero stati destinati dalla Lascafive quale provvista destinata all'acquisto di un albergo in Lugano (rectius delle partecipazioni della società proprietaria dell'Holiday inn di Lugano), nell'interesse di Berneschi e Manconi, altri poli della descritta condotta di truffa,

4.2. E' vero, tuttavia che sia neila sentenza di primo grado che in quella di appello ( che la richiama sul punto : pag. 19, ultimo capoverso) siffatti sviluppi evolutivi inerenti la provvista in origine trasmessa da [OSCURATO:SOCIETA] a Lascafive, realizzati da quest'ultima società, vengono ulteriormente dettagliati in fatto e in termini non esattamente corrispondenti con la descrizione contenuta nell'imputazione: in particolare, viene precisato che tramite detta provvista ( impegnata in misura di poco superiore a quattro milioni di euro) venne finanziata altra società del Cavallini, la [OSCURATO:PERSONA] LCC, partecipata integralmente dalla Lascafive, e che tale importo servì per acquistare la società proprietaria del detto albergo in Lugano, obiettivo realizzato dunque nell'interesse del Cavallini (a differenza di quanto immediatamente emarginato nell'imputazione); altro importo (superiore ai sei milioni di euro) sarebbe stato versato da Lascafive a [OSCURATO:PERSONA] ltd e da questa poi ad una società con sede nelle [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:PERSONA]), riferibile alle mogli dei due Menconi e Berneschi e dunque a questi ultimi.

4.3. Ciò precisato, ritiene la Corte, che l'addotta violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza sia manifestamente infondata e comunque non rilevabile per la prima volta in sede di legittimità.

Il cuore della condotta di riciclaggio riferita all'imputato, nei suoi prodromi (il primo trasferimento di fondi operato da [OSCURATO:SOCIETA] a Lascafive, utile ad integrare la condotta tipica del reato perché comunque destinato di per sé a rendere più difficile la ricostruzione relativa alla provenienza del denaro, non essendo al fine ostativa la mera tracciabilità della relativa operazione: Sez. 5, 21925 del 17 aprile 2018, RV 273183) e nei successivi passaggi traslativi ( le ripartizioni operate da Lascafive in conseguenza del primo passaggio), risultava infatti delineato, nei suoi tratti essenziali, nel capo di imputazione.

Vero che il tenore di tali ultimi momenti in fatto è stato meglio definito, all'esito dell'attività istruttoria svolta nel contraddittorio delle parti (segnatamente in esito alla deposizione del teste Allia richiamata nei suoi snodi essenziali a pagina 19 della sentenza impugnata e a sua volta recuperata dalla sentenza di primo grado).

Tanto non porta, tuttavia, alla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen. laddove, come nella specie, in relazione a vicende obiettivamente complesse, la sentenza abbia affermato ia penale responsabilità dell'imputato sul fondamento di una ricostruzione dei fatti arricchita e conformata alla stregua degli elementi emersi in istruttoria, atteso che, ad assicurare l'esercizio in concreto del diritto di difesa, è sufficiente che l'imputazione enunci in termini chiari gli elementi essenziali degli addebiti (Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, RV. 279555).

4.3.1. Si aggiunga che la relativa contestazione, comunque, non può che ritenersi intempestiva.

Per quanto già messo in evidenza, le valutazioni ora contrastate dal ricorso sono il frutto di considerazioni decisorie esposte dalla sentenza di primo grado, condivise ribadite da quella impugnata, senza che sul tema sia mai stato sollevato rilievo alcuno in seno al relativo giudizio di appello.

Trattandosi in coerenza di una nullità a regime intermedio verificatasi in primo grado, la stessa andava dedotta fino alla deliberazione della sentenza nel grado successivo; ne consegue che detta violazione non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità (Sez. 4, n. 19043 del 29 marzo 2017, RV 269886). 5.Sono infondate le censure (punti 6, 7 e 8 del ricorso) dirette a contrastare le valutazioni svolte dalla Corte territoriale nel ritenere il dolo del riciclaggio contestato al ricorrente, rese colmando i vuoti argomentativi rilevati dalla sentenza rescindente con riguardo alla prima sentenza di appello.

5.1. In primo luogo, la sentenza non merita appunti sotto il versante della addotta violazione del disposto di cui all'art. 627 cod. proc. pen.: diversamente da quanto ritenuto dalla difesa, il puntuale riferimento al portato, particolarmente stringente, della sentenza rescindente, lungi dall'esaurire lo scrutinio operato sul punto, è stato piuttosto realizzato in termini di ulteriore e decisivo conforto quanto alla infondatezza dei rilievi difensivi sollevati con l'appello, puntualmente esaminati e superati.

5.2. Quanto alle risposte offerte ai diversi motivi di appello sollevati dalla difesa in ordine al dolo, le stesse non soffrono di alcun vuoto o incongruenza motivazionale.

5.2.1. Le argomentazioni rese in sentenza non possono essere lette senza prendere le mosse dalle considerazioni spese dai giudici del rinvio in relazione alla ritenuta centralità (argomentata da pag. 21 della sentenza impugnata) del ruolo ascritto all'imputato nella vicenda che ha riguardato lo storno dei proventi illeciti conseguenziali alla vendita delle quote della HI Roma S.r.I., alla luce della immediata contiguità che legava l'Enderlin al Cavallini (figura di importanza dominante nell'operazione in questione) e agli interessi imprenditoriali di quest'ultimo.

Dato, quest'ultimo, confermato dall'immediato e sistematico coinvolgimento dell'imputato nelle iniziative imprenditoriali comunque gravitanti intorno alla [OSCURATO:SOCIETA], così da disvelare l'inverosimiglianza della tesi difensiva quanto alla inconsapevolezza della provenienza delittuosa dei fondi trasferiti da [OSCURATO:SOCIETA]. alla controllata Lascafive e da quest'ultima stornati verso ulteriori compagini a completamento dell'operazione dissimulatoria correlata alla plusvalenza illecita derivante dalla truffa realizzata in danno di [OSCURATO:PERSONA].

5.2.2. In questo quadro, decisamente colorato dalla ingente somma trasferita nelle diverse operazioni nonché dalle consapevolezze professionali del ricorrente, assumono un rilievo indiscutibilmente significativo: l'intervento diretto dell'imputato nel passaggio di quote della [OSCURATO:SOCIETA]. operato tra due società sempre riferibili al Cavallini e realizzato proprio in costanza della vicenda negoziale relativa alla vendita delle quote di [OSCURATO:SOCIETA] in favore di [OSCURATO:PERSONA], a conforto della sistematica intraneità del ricorrente alle vicende di [OSCURATO:SOCIETA]. vieppiù confermata nel tempo (non è superfluo rimarcare che, come messo in evidenza dalla sentenza di primo grado, la società rappresentata dal ricorrente in occasione di tale passaggio di quote, la G.A.A.1, è anche stata destinataria diretta di una delle tranche dei proventi illeciti derivanti dalla vendita oggetto del reato presupposto, trasferiti all'esito della relativa consumazione e rimasta estranea alla odierna imputazione); il ruolo di amministratore (e quindi di protagonista immediato della vicenda, non di mero consulente) assunto dal ricorrente in Lascafive (canale essenziale di smistamento dei proventi illeciti in questione, partecipata per intero dalla [OSCURATO:SOCIETA]), considerata anche la evidente fragilità della tesi difensiva legata alla natura di finanziamento (da controllante a controllata) emarginata dalla difesa, per quanto si dirà da qui a poco; l'ulteriore e stratificato coinvolgimento del ricorrente, tramite [OSCURATO:PERSONA] LLC, nell'acquisto delle quote della società proprietaria dell'albergo in Lugano (con la quale ebbe a completarsi la vicenda di riciclaggio immediatamente riferita agli interessi del Cavallini), essendone stato dapprima il procuratore al momento dell'acquisizione, per poi diventarne socio e finendo anche per assumere ruoli di gestione e rappresentanza della società acquistata (la [OSCURATO:PERSONA] SAGL).

Come correttamente rilevato dalla difesa, si tratta, per talune di queste evenienze, di circostanze cronologicamente successive ai fatti: al contempo, tuttavia, non se ne può disconoscere il complessivo rilievo inferenziale, perché si tratta di elementi fattuali che contribuiscono sul piano logico a disvelare in modo ancora più nitido l'immediata centralità dell'azione svolta dal ricorrente nella vicenda in questione lungo l'intero evolversi della stessa, in immediata correlazione al ruolo, alla posizione e agli interessi del Cavallini, così da rendere coerentemente inverosimile l'eccepita insussistenza del dolo.

5.3. Alla luce delle superiori considerazioni, perdono di consistenza le critiche mosse con il ricorso alla ritenuta sussistenza del dolo.

5.3.1. E così l'assenza di contatti con gli altri soggetti coinvolti nella vicenda negoziale di cui al capo 2, finisce per essere indifferente, bastando, al fine, lo stretto legame all'epoca sussistente con il Cavallini e le pacifiche interrelazioni commerciali e criminali di quest'ultimo con gli altri agenti coinvolti nel citato capo di imputazione.

5.3.2. Parimenti, il fatto che il ricorrente non aveva ruoli in [OSCURATO:PERSONA] al momento del trasferimento dei fondi da parte di Lascafive e dell'ulteriore passaggio alla società delle mogli di Berneschi e Menconi non è decisivo: ciò che rileva, piuttosto, è che siffatto trasferimento di fondi non ebbe a trovare alcuna valida causale, finendo per implementare ulteriormente la condotta decettiva, ancora una volta rassegnando gli estremi del consapevole e immediato coinvolgimento del ricorrente nella relativa, complessiva, operazione dissimulatoria.5.3.3.

Avuto riguardo alla natura di mero finanziamento tra controllante e controllata da ascrivere al passaggio di denaro tra [OSCURATO:SOCIETA]. e Lascafive, sistematicamente ribadita dalla difesa e confermata, ad avviso della stessa, dalla regolarità formale del relativo atto e per ciò solo estranea a dubbi di sorta quanto alla provenienza illecita dei fondi trasferiti al momento della relativa esecuzione, si rivelano necessarie alcune precisazioni.

In primo luogo va rimarcato che non è più in discussione l'aspetto oggettivo inerente all'effettiva (nell'ottica illecita) e non formale causale del detto trasferimento, assorbito dalle tematiche inerenti alla condotta materiale e non più sindacabile, per quanto già detto, in questa sede all'esito del giudizio rescindente.

Lo scrutinio della relativa circostanza, semmai, nel suo portato di apparenza negoziale, potrebbe mantenere attualità sotto il versante soggettivo, se indicativo di una possibile ignoranza dell'imputato quanto alla provenienza delittuosa della somma e all'effettiva finalità perseguita tramite il detto trasferimento di fondi.

A differenza di quanto ritenuto dalla difesa, tuttavia, ad avviso del Collegio proprio l'immediata inverosimiglianza della formale causale negoziale adottata nella specie finisce per confermare, piuttosto che smentire, la logicità dell'assunto accusatorio in punto di dolo.

La qualità professionale del ricorrente, il suo profilo di immediata contiguità alle vicende della controllante nonché il ruolo rappresentativo svolto nell'interesse della controllata, sono tutti aspetti che non potevano che destare, nell'imputato, il più che concreto dubbio in ordine alla liceità della operazione in questione, mai spiegata nella sua effettiva ragione casuale: dalla lettura del ricorso non emerge infatti il motivo di un finanziamento così ingente tale da esondare, in termini di marcata evidenza, l'ambito relativo alla provvista poi veicolata per l'acquisto (delle quote della società proprietaria) dell'albergo di Lugano.

Che poi nel caso, tale più che evidente dubbio (di per sé coerente con l'ipotesi del dolo eventuale) abbia assunto le connotazioni proprie della diretta consapevolezza del tenore effettivo dell'operazione in questione, è conclusione che trova ulteriore conforto negli agiti delittuosi successivi, chiaramente distonici, sul piano logico, rispetto all'apparente casuale offerta al detto trasferimento di fondi.

Sotto questo versante, oltre al passaggio di parte di tale provvista in favore di un'altra società del Cavallini (la [OSCURATO:PERSONA] LLC), in sé utile ad aggravare ulteriormente le possibilità di ricostruzione della provenienza dei fondi in questione, assume rilievo decisivo il trasferimento reso in favore di una società terza (la [OSCURATO:PERSONA]), senza che risulti chiarito il raccordo di tale storno con l'originario finanziamento operato dalla controllante della Lascafive; soprattutto, va messa in debita evidenza la restituzione solo minimale del prestito operato (tant'è che la finanziata venne liquidata e cancellata quando ancora portava con se, inevaso, se non per un terzo, detto obbligo restitutorio), anche questo aspetto in fatto destinato a disvelare, ex post, in termini inequivoci la natura solo fittizia della causale formalmente ascritta al trasferimento fondi operato da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA] consegue l'evidenza della veste solo formale nel caso assunta dal descritto finanziamento infra-societario della quale il ricorrente doveva ritenersi consapevole una volta che si valuti nella sua globale complessità l'insieme di correlazioni tra il ricorrente e il Cavallini e si dia conto del ruolo di primo piano svolto dall'Enderlin nelle vicende che riguardavano [OSCURATO:SOCIETA]: aspetti che rendono evidentemente evanescenti i richiami difensivi, giustamente deprivati di rilievo, alla regolarità formale e alla trasparenza dei passaggi operati, in conformità alle norme antiriciclaggio dettate nel diritto elvetico e nel rispetto dei relativi oneri tributari, non solo e tanto perché in generale indifferenti rispetto alla oggettiva configurabilità del reato (incontrovertibilmente già acquisita), ma anche perché all'evidenza inidonei a smontare il quadro indiziario che cristallizza l'immediato e consapevole coinvolgimento dell'imputato nella vicende traslative, di chiara matrice illecita, immediatamente correlate alla plusvalenza tratta dalla vendita realizzata in danno della [OSCURATO:PERSONA]. 5,4.

A fronte di tali indicazioni, le censure complessivamente esposte nel ricorso (ai punti 6 e 7) si risolvono, in definitiva, in contestazioni che se non afferenti ad aspetti assolutamente marginali della vicenda in fatto, destinate a lasciare inalterato il sopra rappresentato nucleo fondante della relativa motivazione, risultano tutte superate dalla sentenza impugnata senza incorrere in fratture logiche.

5.5. Parimenti, deve escludersi che la decisione assunta dia luogo a profili di contraddittorietà intrinseca nel pervenire alla ritenuta mancata dimostrazione della partecipazione del ricorrente alla associazione di cui al capo 1 della rubrica.

In disparte l'eccentricità della decisione assunta rispetto al devoluto rescissorio (la sentenza di appello annullata aveva assolto l'imputato in ragione della ritenuta insussistenza del dolo e quella rescindente ne aveva stigmatizzato l'inadeguatezza motiva unicamente sotto questo versante, l'unico rimesso al suo scrutinio mentre quella ora impugnata ha ritenuto non provato l'elemento oggettivo), non rilevabile in assenza di una impugnazione diversa da quella dell'imputato, resta da dire che il rilievo addotto con il ricorso (puntualizzato sub 8) non si confronta con la struttura essenziale della decisione gravata, la quale ultima riposa essenzialmente sulla stretta contiguità che legava l'imputato al Cavallini e agli interessi di quest'ultimo, tanto da essere immediato protagonista di diverse vicende negoziali tutte gravitanti intorno all'orbita della [OSCURATO:SOCIETA].

In questa cornice, non si riesce a comprendere il motivo per il quale la rimarcata occasionalità della vicenda a giudizio rispetto al programma dell'associazione di cui al capo 1 e la stessa assenza di una immediata correlazione tra l'imputato e i protagonisti della truffa indicata quale reato presupposto del riciclaggio ascritto all'Enderlin, diversi dal Cavallini, senza mettere in discussione il rapporto privilegiato con quest'ultimo, dovrebbero influire sulla consapevolezza del ricorrente quanto alla provenienza delittuosa dei fondi oggetto delle condotte decettive di trasferimento già rassegnate a sostegno della ritenuta responsabilità.

Né rileva a tal fine il motivare speso in sentenza nel deprivare di rilievo, sempre nella diversa ottica della (denegata) partecipazione associativa, lo scambio cartolare occorso con il Calloni (affrontato alla pagina 29 e contrastato dal ricorso a far punto dalla pagina 35) e relativo alla liquidazione della Lascafive.

Sul punto, il ricorso rassegna profili di incongruenza logica in realtà non sussistenti, ricavati dal suggerimento prospettato dal ricorrente di provvedere alla restituzione del finanziamento a IHC Sri prima della cancellazione della società, indice del fatto, ad avviso dei giudici dell'appello, che quest'ultima non fosse stata costituita, con l'ausilio dell'Enderlin, quale precipuo strumento di una programmazione predeterminata (segnatamente quella contestata con l'imputazione di cui al capo 1).

Ma una tale valutazione logica, a ben vedere, non porta necessariamente a ritenere, come sostenuto dalla difesa, che, nell'opinione del ricorrente siffatto finanziamento non era simulato ( perché altrimenti non avrebbe avuto senso suggerirne la restituzione), ben potendosi inquadrare nei termini di una mera indicazione professionale imposta dalla relativa contingenza temporale alla quale non si poteva ovviare senza prima estinguere formalmente il debito inerente il citato finanziamento, per quanto solo appostato solo formalmente con siffatta causale.

Piuttosto, in linea con la sentenza impugnata, dal relativo scambio cartolare è possibile trarre coerentemente ulteriore linfa rispetto al ritenuto dolo del ricorrente con riguardo all'operazione di riciclaggio contestata: in parte qua, infatti, l'esigenza prospettata dall'Enderlin di liquidare in termini celeri ( dissolvere nel più breve tempo possibile) Lascafive - definita cordone ombelicale che ha portato "utili" e che può creare "spiacevoli disturbi di immagine che sfociano inevitabilmente in costi legali"- legittima ulteriormente, per il tenore dei termini utilizzati, l'ipotesi della piena consapevolezza, in capo al ricorrente, dell'attività illecita realizzata attraverso detto finanziamento simulato, in linea con la semantica privilegiata dalla Corte del merito. 6) Sono inammissibili i motivi addotti in ordine al trattamento sanzionatorio.

Più che effettive ragioni di manifesta illogicità del motivare (relativo sia alla pena, irrogata nella metà del massimo edittale, sia all'attenuante di cui al terzo comma dell'art 648-bis, riconosciuta in misura di 1/6), il ricorso sollecita una rivalutazione nel merito dei relativi temi, all'evidenza in termini eccentrici rispetto ai vizi prospettabili in sede di legittimità.

Relativamente alla sospensione condizionale della pena, infine, basta evidenziare che non v'era motivo di appello e che tanto impedisce di sollevare il relativo tema per la prima in sede di legittimità. 7) Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione di quelle del grado affrontate dalle parti civili costituite.

P.Q.M.

Ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18 gennaio 1972 avverso !a sentenza della Corte di appello di Milano del 7 aprile 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la reiezione del ricorso sentiti gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] per Amissima assicurazioni spa e [OSCURATO:PERSONA] spa e Borzone, in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA] spa, che si sono richiamati alle conclusioni scritte contestualmente depositate in uno alla relativa nota spese; sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente, che ha concluso come da ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Tratto a giudizio con l'imputazione di associazione per delinquere (capo 1 della rubrica) oltre che per due diversi fatti di riciclaggio (capi 6 e 7), condotte aggravate ex art. 4 della legge n. 146 del 2006, [OSCURATO:PERSONA], separatamente giudicato rispetto agli altri coimputati del reato associativo, è stato ritenuto responsabile e condannato in primo grado dal Tribunale di Milano limitatamente ai fatti di cui ai capi 1 e 6 (esclusa l'aggravante della transnazionalità) mentre per il reato di cui al capo 7, riqualificata la condotta in termini di concorso nel reato di truffa (ascritto ad altri correi nel capo 3), è stato dichiarato non doversi procedere, in ragione della intervenuta estinzione per prescrizione. Con la medesima sentenza l'imputato è stato condannato a risarcire il danno alle parti civili costituite [OSCURATO:PERSONA] spa, già [OSCURATO:PERSONA] spa, [OSCURATO:PERSONA] spa, già [OSCURATO:PERSONA] spa, [OSCURATO:PERSONA] spa, da liquidarsi in separata sede. 2.Interposto appello, la Corte di appello di Milano ha assolto l'imputato dai residui reati allo stesso ascritti, "perché il fatto non costituisce reato", ritenendo carente la dimostrazione dell'esistenza del dolo in relazione ad entrambe le contestazioni. 3. Avverso la citata sentenza resa in appello hanno interposto ricorso per cassazione la Procura generale presso la Corte di appello di Milano e le parti civili [OSCURATO:PERSONA] spa e [OSCURATO:PERSONA]; e questa Corte, con la sentenza n. 10638 del 2020 del 30 gennaio 2020, ha annullato con rinvio quella impugnata riscontrando diversi vuoti argomentativi avuto riguardo ad alcune risultanze istruttorie, funzionali alla verifica del dolo per entrambe le imputazioni mosse all'Enderlin, devalutate dalla Corte del merito o integralmente omesse. 4. In esito al giudizio di rinvio, con la sentenza descritta in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha assolto l'imputato dal reato associativo, ritenendolo invece responsabile per il riciclaggio di cui al capo 6 e condannandolo alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione e euro 8000 di multa (previo riconoscimento sia dell'attenuante ex ad 648-bis, comma 3, già intervenuta in primo grado, sia delle generiche). E stata confermata nel resto la sentenza appellata. 5. Ai motivi di ricorso giova premettere che il fatto di reato ascritto e ora residualmente ritenuto all'esito del giudizio di rinvio a carico dell'imputato si innesta all'interno di un più ampio e complesso procedimento relativo a plurimi episodi di truffa e appropriazione indebita posti in essere ai danni della [OSCURATO:SOCIETA], di [OSCURATO:PERSONA] spa e [OSCURATO:SOCIETA], dal quale sono state stralciate le accuse rivolte all'Enderlin. In particolare, la posizione dell'Enderlin è stata separatamente trattata dall'autorità giudiziaria milanese rispetto a quelle dei coimputati coinvolti nella contestazione associativa di cui al capo 1 della rubrica ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), separatamente giudicati e condannati dal Tribunale di Genova, con sentenza prima confermata in appello e poi annullata in sede di legittimità per la rilevata incompetenza territoriale in luogo di quella ritenuta in favore del Tribunale di Milano. 5.1. L'associazione contestata al capo 1), imputazione dalla quale [OSCURATO:PERSONA] è stato ora definitivamente assolto per non avere commesso il fatto, risultava finalizzata a compiere, tra il 2005 e il 2014, più delitti contro il patrimonio ai danni della [OSCURATO:SOCIETA] e delle controllate società assicuratrici [OSCURATO:PERSONA] spa e [OSCURATO:SOCIETA], illeciti immediatamente raccordati con il successivo riciclaggio e reinvestimento dei relativi proventi illeciti. In particolare, secondo la prospettazione accusatoria, Berneschi e Menconi, titolari di ruoli apicali nelle citate spa (il primo presso l'istituto di credito, il secondo presso le compagnie assicuratrici), sono stati accusati di aver orientato le scelte strategiche delle citate compagini, inducendole ad effettuare le operazioni di acquisto a prezzi gonfiati di alcuni immobili o delle quote sociali di società immobiliari ( per quel che qui interessa, avuto riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], le truffe di cui ai capi 2 e 3 dell'imputazione), il cui profitto veniva poi canalizzato in favore di se stessi o di altri sodali, partecipi delle medesime truffe grazie alle condotte di riciclaggio garantite dall'Ederlin. 5.2. Esclusi dalla attuale regiudicanda sia il fatto associativo, sia quello di cui al capo 7 ( perché riqualificato in primo grado in concorso nella truffa di cui al capo 3, con conseguente declaratoria di improcedibilità per l'intervenuta prescrizione), il giudizio ora a scrutinio risulta delimitato alla contestazione relativa al capo 6 della rubrica, laddove l'addebito di riciclaggio è stato mosso all'Enderlin per avere effettuato, nel settembre del 2006, trasferimenti all'estero di denaro finalizzati a riciclare il profitto della truffa contestata al capo 2) ad alcuni dei partecipici dell'associazione di cui al capo 1 della rubrica: segnatamente, avuto riguardo al reato presupposto, Berneschi e Menconi avrebbero fatto acquistare a prezzi gonfiati, nel 2006, a [OSCURATO:PERSONA] spa e [OSCURATO:SOCIETA], l'intero capitale sociale della [OSCURATO:SOCIETA]., partecipata in via totalitaria dalla venditrice [OSCURATO:SOCIETA]., riferibile al Cavallini. La truffa riguardava il valore delle quote, immediatamente ricavato dal tenore delle relative patrimonializzazioni immobiliari (due diversi complessi alberghieri) alle quali era stato dato un valore di vendita (più di 70 milioni di euro) superiore del 50% rispetto a quello di mercato (essendo stati acquistati i due immobili per poco più di 31 milioni di euro). 5.3. La plusvalenza realizzata grazie alla detta condotta illecita sarebbe stata riversata dalla società venditrice [OSCURATO:SOCIETA]. (e dunque dal Cavallini), in misura di 16.324.000, presso un conto corrente intestato allo studio legale dell'odierno imputato e segnatamente all'interno di apposita rubrica riferita alla disponibilità della Lascafive SA, società della quale Enderlin era amministratore e che era totalmente partecipata dalla citata venditrice; provvista questa poi canalizzata in successivi passaggi e investimenti immobiliari all'estero realizzati tramite l'ulteriore schermo garantito da altri soggetti giuridici (nel capo di imputazione si fa espresso riferimento all'acquisto da parte di Berneschi e Menconi di una società proprietaria di un albergo situato in Lugano, segnatamente l'[OSCURATO:PERSONA]), così da ostacolare l'identificazione della relativa provenienza delittuosa. 5.4. Sia il Tribunale che la Corte territoriale con la prima sentenza di appello hanno riscontrato i tratti oggettivi della condotta contestata; a soluzione diametralmente opposte sono invece giunti in relazione al dolo, che la Corte del merito ha escluso ritenendo incerta l'acquisita consapevolezza, in capo all'imputato, della provenienza delittuosa del denaro proveniente da [OSCURATO:SOCIETA]. riversato sul conto della Lascafive e poi impiegato nelle operazioni conseguenti, volte ad ostacolarne la percezione delittuosa, non ritenendo utile al fine la mera partecipazione alla dispersione del denaro tratto dalla truffa, suscettibile di giustificazione logica anche guardando a finalità esclusivamente fiscali sottese alle relative operazioni e non potendosi trarre adeguati argomenti logici dalle condotte successive poste in essere da Ederlin, potenzialmente sintomatiche del dolo di riciclaggio ma inidonee a rappresentarne la ricorrenza nella fase iniziale delle condotte incriminate. 5.5. Questa Corte, con la sentenza rescindente resa nella pregressa fase di legittimità, anche alla luce dell'obbligo di motivazione rafforzata imposto dal ribaltamento integrale della condanna assunta in primo grado, ha enucleato una serie di rilevanti vuoti argomentativi, destinati ad inficiare radicalmente la tenuta motivazionale della (prima) decisione di appello, imponendo al giudice del rinvio una nuova verifica dell'impianto argomentativo sotteso alla statuizione del Tribunale, all'esito della quale, con a sentenza ora, è stato nuovamente ribadito il giudizio di responsabilità dell'imputato, limitatamente, tuttavia, al solo reato di cui al capo 6, per quanto già detto.6. [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia ha impugnato la sentenza resa in sede di rinvio dalla Corte di appello di Milano, descritta come in epigrafe, lamentando: - violazione di legge in relazione all'art 627 perché la Corte non ha neppure considerato le istanze di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale addotte nel corso del giudizio di rinvio con la memoria del 29 ottobre 2020; -manifesta illogicità della motivazione in relazione al giudizio incidentale caduto in relazione al reato presupposto, unicamente fondato sulla deposizione testimoniale del luogotenente Allia malgrado quest'ultimo non avesse riferito in ordine a fatti di cui aveva diretta conoscenza ma esponeva piuttosto le proprie valutazioni sulle emergenze di indagine acquisite, all'evidenza prive di consistenza probatoria e comunque contraddette, in relazione al valore dei due immobili che costituivano la patrimonializzazione della società ceduta, dal tenore di più perizie disposte prima e dopo il closing della trattativa inerente la detta acquisizione, puntualmente richiamate nella consulenza di parte allegata dalla difesa, dalle quali emergevano valori coerenti all'operazione conclusa tra [OSCURATO:PERSONA] nuova e [OSCURATO:SOCIETA], non smentiti dal teste Alija ( che invece erroneamente si riferiva ai prezzi di acquisto delle dette immobilizzazione da parte della [OSCURATO:SOCIETA]); -manifesta illogicità della motivazione avuto riguardo alla condotta materiale di riciclaggio desunta alle emergenze indiziarie ( rectius dalle valutazione delle stesse operata dal teste Allia), valutate in modo chiaramente incongruo laddove si sostiene che le somme riversate dal [OSCURATO:SOCIETA] sulla rubrica del conto dello studio del ricorrente accesa a nome della Lascafive piuttosto che dare corpo a una effettiva operazione di finanziamento dalla controllante [OSCURATO:SOCIETA] alla controllata (Lascafive) avrebbe rappresentando piuttosto una dazione a titolo gratuito concretante il passaggio del profitto di reato connesso alla truffa realizzata in occasione della acquisizione di IH [OSCURATO:PERSONA].!., conclusione smentita da diverse emergenze ( pagina 23 del ricorso) prima tra tutte la parziale restituzione dell'importo erogato; -violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. perché, senza che tanto trovasse riscontro nel fatto oggetto di contestazione descritto nel capo di imputazione ( in seno al quale l'imputato quale amministratore della Lascafive avrebbe ricevuto parte del profitto derivante dalla truffa di cui al capo 2 per dirottarli, tramite ulteriori schermi giuridici in direzione dell'acquisto delle quote della società che possedeva l'albergo Admiral di Lugano nell'interesse di Berneschi e Menconi), la condotta ritenuta in sentenza avrebbe riguardato un fatto ontologicamente nuovo e comunque diverso , ora legato alle movimentazioni successive della somma pervenuta a Lescafive, in quanto tale inficiante la validità della decisione adottata; - violazione di legge in relazione all'art. 627 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine al dolo del reato di riciclaggio, avendo la Corte territoriale offerto una risposta non puntuale né immune a profili di manifesta incongruenza logica ( per le ragioni esposte dalla pagina 30 del ricorso anche alla luce delle indicazioni tecniche spese con la consulenza di parte allegata agli atti soprattutto in ordine all'intervenuto rispetto delle norme di diritto elvetico in tema di antiriciclaggio), ai rilievi ( sinteticamente riassunti alle pagine 28 e 29 del ricorso) addotti dalla difesa con l'atto di appello, risposta che la difesa ritiene comunque > viziata da una erronea petizione di principio (la presenza di una valutazione vincolante sul fatto spesa nella sentenza rescindente, che piuttosto emarginava solo eventuali difetti di motivazione rispetto alla sentenza annullata, lasciando al giudice del rinvio l'onere di ricostruire nuovamente la vicenda in fatto posta al suo scrutinio, secondo gli aspetti riassunti alle pagine 28 e 29 del ricorso), > apertamente contraddittoria rispetto alle valutazioni spese nell'escludere, per l'imputato, il reato associativo (con precipuo riguardo alle considerazioni spese nel valutare il carteggio tra Calloni e Enderlin nel momento in cui si valutò l'opportunità di liquidare la Lascafive, sottolineando che l'imputato non conosceva i protagonisti del reato presupposto produttivo dei proventi da riciclare all'infuori del Cavallini), > eccentrica rispetto al fatto (perché anche sotto questo versante, nel motivare il dolo si fa riferimento ad ambiti fattuali diversi da quelli espressi dall'imputazione, tali peraltro da porre un dubbio di giurisdizione, essendo state rimarcate unicamente condotte realizzate in territorio svizzero) > e nconferente (perché nel rispondere alle osservazioni difensive inerenti all'insussistenza del dolo si limita a ribadire i tratti costitutivi della condotta materiale del reato contestato). Avuto riguardo alla determinazione della pena, la difesa ha addotto la contraddittorietà della motivazione, avuto riguardo, in particolare, alla mancata concessione della sospensione condizionale, alla pena base (non applicata nel minimo edittale) individuata e all'entità delle diminuenti riconosciute (accordate non nella loro massima estensione) malgrado le indicazioni argomentative esposte, dirette a emarginare la positiva personalità del ricorrente e la sua condotta processuale. 7. Con motivi nuovi trasmessi via " pec" la difesa dell'imputato per un verso ha nuovamente ribadito i vuoti e le manifeste incongruenze connotanti le risposte offerte dalla sentenza impugnata ai rilievi addotti con l'appello, ulteriormente implementati, sul piano della relativa esposizione argomentativa, dalle memorie depositate nel corso del giudizio di rinvio in relazione alla ritenuta e contrastata sussistenza del dolo; per altro verso ha nuovamente rimarcato l'intrinseca contraddittorietà del motivare della sentenza impugnata in considerazione della sostanziale unitarietà della prospettazione accusatoria rispetto a tutti i fatti originariamente contestati al ricorrente e alle indicazioni argomentative spese nel mandare assolto ricorrente dalla imputazione associativa, decisive nell'escludere la consapevolezza del ricorrente quanto alla matrice illecita dei proventi trasferiti da [OSCURATO:SOCIETA] a Lascafive; infine ha nuovamente ribadito i profili di intrinseca contraddittorietà che connotano le valutazioni spese in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non merita l'accoglimento per le ragioni di seguito precisate. 2. È inammissibile la censura (punto 2 del ricorso) diretta a contestare l'omessa valutazione della richiesta di rinnovazione istruttoria sollecitata dalla difesa dell'appellante con la memoria depositata il 29 ottobre 2020 nel corso del giudizio di rinvio. 2.1. Il ricorrente lega la doglianza a un risalente precedente di questa Corte (Sez. 5, n. 40828 del 22/09/2004, Lepore, Rv. 229923), in forza del quale, in caso di annullamento con rinvio di una sentenza di appello, qualora le parti ne facciano richiesta, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'assunzione delle prove rilevanti si configura come atto dovuto del giudice di rinvio il quale dunque non potrebbe ritenere di poter pervenire alla decisione sulla base dei soli atti già acquisiti. 2.2. Tale indicazione di principio, tuttavia, per più concorrenti ragioni non vale a supportare in termini di immediata funzionalità la relativa censura. 2.2.1. In primo luogo perché anche l'arresto citato delimitava l'ulteriore possibile sviluppo istruttorio al portato del devoluto dalla sentenza rescindente: gravava sulla parte istante, dunque, definire, a pena di inammissibilità della richiesta per la genericità della stessa, in che termini la rinnovazione finiva per rilevare sul tema rimesso alla nuova verifica del giudice del rinvio ( qui delimitato al solo dolo dei reati ascritti al ricorrente, per quanto si dirà da qui a poco), aspetto questo non messo in evidenza neppure in questa sede alla luce dell'asettico originario tenore della istanza di rinnovazione (tesa alla escussione di due testi ma mai definita rispetto al peculiare tema della regiudicanda rimessa al giudice del rinvio in conseguenza della sentenza rescindente).2.2.2. La genericità della relativa prospettazione difensiva assume toni ancora più marcati e all'evidenza assorbenti se ci si allontana, così come ritiene il Collegio, dalle indicazioni di principio che la stessa presuppone, quello della ritenuta automaticità della rinnovazione istruttoria sollecitata ai sensi dell'ad 627, comma 2, cod. proc. pen. (sempre che si tratti di prova funzionalmente rilevante rispetto al devoluto rescissorio). Va infatti rimarcato che l'arresto di legittimità evocato nel ricorso è assolutamente recessivo nella giurisprudenza tracciata da questa Corte sul tema, atteso che in plurime occasioni - sia precedenti che successive - è stato invece affermato il diverso principio secondo cui il giudice del rinvio, investito del processo a seguito di annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione, non è tenuto a riaprire l'istruttoria dibattimentale ogni volta che le parti ne facciano richiesta; tanto perché i suoi poteri sono identici a quelli che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, sicché egli deve disporre l'assunzione delle prove indicate solo se le stesse sono indispensabili ai fini della decisione, così come previsto dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen, oltre che rilevanti, secondo quanto statuisce l'art. 627 cod. proc. pen, comma 2, (Sez. 1, n. 12690 del 03/12/2019, dep. 2020, Belcastro, Rv. 278703; Sez. 5, n. 52208 del 30/09/2014, Marino, Rv. 262116; Sez. 1, n. 28225 del 09/05/2014, Dell'Utri, Rv. 260939; Sez. 2, n. 35616 del 13/07/2007, Acampora e aa., Rv. 237165; Sez. 1, n. 16786 del 24/03/2004, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 227924; Sez. 2, n. 9533 del 03/07/1995, D'Urzo, Rv. 202373). Affermazione, questa, che trae linfa dalla necessità di raccordare la previsione contenuta nell'ultimo periodo dell'art. 627 cod. proc. pen, comma 2, con l'incipit della disposizione, che, nel fissare la regola generale secondo cui "il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata", quanto alla rinnovazione istruttoria in appello implicitamente richiama le previsioni di cui al precedente art. 603 cod. proc. pen. (Sez. 3, Sentenza n. 21166 del 23/06/2020, Rv. 279741). In questa ottica, al disposto di cui all'art. 627 cod. proc. pen, comma 2, deve in coerenza attribuirsi il peculiare significato di consentire alle parti processuali di richiedere l'ammissione di prove al giudice d'appello del rinvio anche se nella precedente fase del gravame di merito la richiesta istruttoria non era stata avanzata, purché si tratti di "prove rilevanti per la decisione" da rendere con specifico riguardo al devolutum rescissorio. Si tratta, in sostanza, di un'automatica rimessione in termini, ma pur sempre connotata dai consueti limiti di eccezionalità che contraddistinguono l'assunzione in grado di appello delle prove diverse da quelle sopravvenute o successivamente scoperte, subordinata alla condizione che la prova sia rilevante rispetto al delimitato perimetro del giudizio rescissorio.Ne consegue che la previsione di cui all'art. 627 cod. proc. pen, comma 2, nel significato precisato, finisce per riguardare la riassunzione di prove già acquisite nel dibattimento di primo grado e l'assunzione di nuove prove in allora esistenti e conosciute ( per quelle di cui ai commi 2 e 3 dell'art 603 non valgono i limiti di devoluzione imposti dal comma 1 della stessa disposizione sicché rimangono indifferenti alla descritta, automatica, rimessione in termini): ferma la possibilità di richiederne per la prima volta l'ammissione in sede di giudizio di rinvio, se rilevanti per la decisione rescissoria, il giudice le ammetterà soltanto se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (in termini la citata Sentenza n. 21166 del 23/06/2020). E sotto questo versante, il rilievo in disamina manifesta in termini di ancor più marcata evidenza la sua genericità, avendo la difesa integralmente trascurato di rimarcare le ragioni di ritenuta decisività dell'attività istruttoria pretermessa. 3. Sono inammissibili anche le censure spiegate con i punti 3 e 4 del ricorso, dirette a rimettere in discussione i profili della responsabilità ascritta all'imputato con riguardo ai giudizio incidentale da svolgere in ordine al reato presupposto nonché alla condotta materiale di riciclaggio, eccentrici rispetto allo scrutinio afferente all'elemento soggettivo, l'unico residuato all'esito del giudizio rescindente. 3.1. Vale al fine ribadire che le censure prospettate in parte qua con l'odierno ricorso di legittimità finiscono per riproporre temi di giudizio prospettati con il gravame di merito, scrutinati e ritenuti infondati con la prima sentenza di appello, che ebbe tuttavia a escludere la responsabilità dell'imputato solo sotto il versante soggettivo dell'ipotesi di riciclaggio contestata all'imputato (da qui la formula del "fatto che non costituisce reato" all'uopo adottata). Detta decisione venne impugnata in sede di legittimità solo dalla parte pubblica e da quelle civili, ovviamente contrastando il solo profilo del dolo, l'unico messo in discussione dalla sentenza impugnata nel ribaltare la sentenza condanna resa in primo grado. In coerenza, il perimetro valutativo rimesso al giudice di legittimità non poteva che ritenersi circoscritto a tale delimitato profilo, atteso il portato del !--eiativo devoluto; parimenti, anche la cognizione devoluta al giudice del rinvio all'esito della sentenza rescindente non poteva che ritenersi limitata ai soli aspetti inerenti l'elemento soggettivo, atteso che lo scrutinio relativo agli altri punti della decisione, e segnatamente quelli afferenti la condotta materiale del reato, doveva ritenersi impedita in ragione della progressiva preclusione formatasi all'esito del relativo sviluppo processuale e dell'inerzia prestata dalla parte interessata, che non ebbe a interporre ricorso avverso la prima decisione di appello, pur risultando legittimato in tale senso. 3.2. Sotto quest'ultimo versante, infatti, va ribadito - in linea con la giurisprudenza largamente maggioritaria di questa Corte, alla quale il Collegio presta integrale adesione - il principio in forza del quale sussiste l'interesse dell'imputato all'impugnazione della sentenza di assoluzione, pronunciata con la formula "perché il fatto non costituisce reato", al fine di ottenere il proscioglimento con le più ampie formule liberatorie "perché il fatto non sussiste" o "per non aver commesso il fatto". (Sez. 5 , n. 29377 del 29/05/2019, PG/ Massari, P.v. 276524; Sez. 6, n. 49831 del 19/04/2018, Annese, Rv. 274285; Sez. 6, n. 16843 del 01/03/2018, Acquavella, Rv. 273178; Sez. 4, n. 26109 del 05/05/2016, Delle Foglie, Rv. 268996; Sez. 6, n. 41706 del 27/09/2013 Presutto, Rv. 256921; Sez. 4, n. 46849 del 03/11/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252150; Sez. 2, n. 33847 del 18/05/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 248127). Orientamento, questo, che replica la linea interpretativa tracciata sul tema dalle sezioni unite di questa Corte ( sentenza n. 40049 del 29/05/2008, Guerra, R.v. 240814, pure citata nella sentenza rescindente) le quali, alla luce di un'attenta ricognizione delle varie formule di proscioglimento e dei rispettivi rapporti tra le stesse, non hanno mancato di puntualizzare le condizioni in presenza delle quali può ravvisarsi in capo all'impugnante l'interesse di cui all'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., distinguendo, con riguardo all'impugnazione di una sentenza di proscioglimento, la posizione dell'imputato da quella del pubblico ministero e della parte civile e mettendo in evidenza, quanto alla posizione del primo, che viene in rilievo nel caso in esame, come allo stesso vada normalmente «riconosciuto il diritto di impugnare una sentenza di proscioglimento per ottenere una assoluzione con una formula per lui migliore perché totalmente liberatoria o comunque produttiva di effetti extrapenali più favorevoli o meno pregiudizievoli»; infatti, in tale caso, «l'interesse ad impugnare assume il carattere della concretezza in quanto tende non solo all'applicazione della formula giuridicamente più esatta ma anche alla eliminazione di un qualche effetto pregiudizievole», sicché è pacificamente riconosciuto .l'interesse dell'imputato ad impugnare la sentenza di assoluzione con la formula "perché il fatto non costituisce reato" al fine di ottenere la più ampia formula liberatoria "perché il fatto non sussiste" o "perché l'imputato non lo ha commesso", e ciò perché, a parte le conseguenze di natura morale, l'interesse giuridico risiede nei diversi e più favorevoli effetti che gli artt. 652 e 653 cod. proc. pen. connettono al secondo tipo di dispositivi nei giudizi civili o amministrativi di risarcimento del danno e nel giudizio disciplinare, a fronte degli effetti pregiudizievoli in tali giudizi derivanti dalla prima formula assolutoria».3.3. Da tanto ne consegue che nel caso, sui punti della prima sentenza di appello inerenti gli aspetti oggettivi della condotta di riciclaggio, non contrastati in sede di legittimità, si è formata una preclusione processuale che ne impediva ogni possibile rivisitazione sia in sede rescindente che nella fase di rinvio conseguenziale all'annullamento disposto da questa Corte con la sentenza citata in narrativa. Da qui l'inammissibilità dei rilievi ora articolati con il ricorso che occupa su tali punti, il cui scrutinio non recupera attualità, superando le indicazioni pregiudiziali che precedono, per il solo fatto dell'avvenuta disamina dei relativi temi da parte del giudice del rinvio, la cui erronea valutazione del perimetro cognitivo devolutogli all'esito della sentenza rescindente, non legittima di certo l'imputato a rimettere in discussione ambiti decisori non più sindacabili. 4. Pari sorte tocca alle censure esposte al punto sub 5) del ricorso. Secondo la prospettazione accusatoria, validata dai giudici del merito e non più sindacabile in questa sede, il profitto della truffa descritta al capo 2) della rubrica, poi veicolato altrove tramite le condotte di riciclaggio imputate ai ricorrente, si sarebbe concretato nel diverso valore delle immobilizzazioni patrimoniali delle quote della società ( [OSCURATO:SOCIETA]) vendute da Cavallini ( dominus di [OSCURATO:SOCIETA]., società venditrice, controllante [OSCURATO:SOCIETA]) a [OSCURATO:PERSONA] in forza degli accordi illeciti in tal senso raggiunti con Berneschi e Menconi (soggetti all'apice di [OSCURATO:SOCIETA]). 4.1.Nel capo di imputazione la condotta di riciclaggio riferita ai ricorrente viene ancorata in fatto al trasferimento di fondi effettuato da [OSCURATO:SOCIETA]. (la società venditrice nel contesto relativo alla truffa di cui al reato presupposto, riferibile al Cavallini) a una società lussemburghese (Lascafive), partecipata dalla prima (e dunque riferibile sempre al Cavallini), in nome della quale era stata appositamente creata una rubrica specifica presso un conto corrente bancario intestato allo studio professionale del ricorrente (conto sul quale erano stati riversati i detti fondi). Lo stesso capo di imputazione contiene in nuce il riferimento all'ulteriore sviluppo traslativo di tali fondi di provenienza illecita: secondo quanto ivi trascritto, sarebbero stati destinati dalla Lascafive quale provvista destinata all'acquisto di un albergo in Lugano (rectius delle partecipazioni della società proprietaria dell'Holiday inn di Lugano), nell'interesse di Berneschi e Manconi, altri poli della descritta condotta di truffa, 4.2. E' vero, tuttavia che sia neila sentenza di primo grado che in quella di appello ( che la richiama sul punto : pag. 19, ultimo capoverso) siffatti sviluppi evolutivi inerenti la provvista in origine trasmessa da [OSCURATO:SOCIETA] a Lascafive, realizzati da quest'ultima società, vengono ulteriormente dettagliati in fatto e in termini non esattamente corrispondenti con la descrizione contenuta nell'imputazione: in particolare, viene precisato che tramite detta provvista ( impegnata in misura di poco superiore a quattro milioni di euro) venne finanziata altra società del Cavallini, la [OSCURATO:PERSONA] LCC, partecipata integralmente dalla Lascafive, e che tale importo servì per acquistare la società proprietaria del detto albergo in Lugano, obiettivo realizzato dunque nell'interesse del Cavallini (a differenza di quanto immediatamente emarginato nell'imputazione); altro importo (superiore ai sei milioni di euro) sarebbe stato versato da Lascafive a [OSCURATO:PERSONA] ltd e da questa poi ad una società con sede nelle [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:PERSONA]), riferibile alle mogli dei due Menconi e Berneschi e dunque a questi ultimi. 4.3. Ciò precisato, ritiene la Corte, che l'addotta violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza sia manifestamente infondata e comunque non rilevabile per la prima volta in sede di legittimità. Il cuore della condotta di riciclaggio riferita all'imputato, nei suoi prodromi (il primo trasferimento di fondi operato da [OSCURATO:SOCIETA] a Lascafive, utile ad integrare la condotta tipica del reato perché comunque destinato di per sé a rendere più difficile la ricostruzione relativa alla provenienza del denaro, non essendo al fine ostativa la mera tracciabilità della relativa operazione: Sez. 5, 21925 del 17 aprile 2018, RV 273183) e nei successivi passaggi traslativi ( le ripartizioni operate da Lascafive in conseguenza del primo passaggio), risultava infatti delineato, nei suoi tratti essenziali, nel capo di imputazione. Vero che il tenore di tali ultimi momenti in fatto è stato meglio definito, all'esito dell'attività istruttoria svolta nel contraddittorio delle parti (segnatamente in esito alla deposizione del teste Allia richiamata nei suoi snodi essenziali a pagina 19 della sentenza impugnata e a sua volta recuperata dalla sentenza di primo grado). Tanto non porta, tuttavia, alla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen. laddove, come nella specie, in relazione a vicende obiettivamente complesse, la sentenza abbia affermato ia penale responsabilità dell'imputato sul fondamento di una ricostruzione dei fatti arricchita e conformata alla stregua degli elementi emersi in istruttoria, atteso che, ad assicurare l'esercizio in concreto del diritto di difesa, è sufficiente che l'imputazione enunci in termini chiari gli elementi essenziali degli addebiti (Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, RV. 279555). 4.3.1. Si aggiunga che la relativa contestazione, comunque, non può che ritenersi intempestiva. Per quanto già messo in evidenza, le valutazioni ora contrastate dal ricorso sono il frutto di considerazioni decisorie esposte dalla sentenza di primo grado, condivise ribadite da quella impugnata, senza che sul tema sia mai stato sollevato rilievo alcuno in seno al relativo giudizio di appello. Trattandosi in coerenza di una nullità a regime intermedio verificatasi in primo grado, la stessa andava dedotta fino alla deliberazione della sentenza nel grado successivo; ne consegue che detta violazione non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità (Sez. 4, n. 19043 del 29 marzo 2017, RV 269886). 5.Sono infondate le censure (punti 6, 7 e 8 del ricorso) dirette a contrastare le valutazioni svolte dalla Corte territoriale nel ritenere il dolo del riciclaggio contestato al ricorrente, rese colmando i vuoti argomentativi rilevati dalla sentenza rescindente con riguardo alla prima sentenza di appello. 5.1. In primo luogo, la sentenza non merita appunti sotto il versante della addotta violazione del disposto di cui all'art. 627 cod. proc. pen.: diversamente da quanto ritenuto dalla difesa, il puntuale riferimento al portato, particolarmente stringente, della sentenza rescindente, lungi dall'esaurire lo scrutinio operato sul punto, è stato piuttosto realizzato in termini di ulteriore e decisivo conforto quanto alla infondatezza dei rilievi difensivi sollevati con l'appello, puntualmente esaminati e superati. 5.2. Quanto alle risposte offerte ai diversi motivi di appello sollevati dalla difesa in ordine al dolo, le stesse non soffrono di alcun vuoto o incongruenza motivazionale. 5.2.1. Le argomentazioni rese in sentenza non possono essere lette senza prendere le mosse dalle considerazioni spese dai giudici del rinvio in relazione alla ritenuta centralità (argomentata da pag. 21 della sentenza impugnata) del ruolo ascritto all'imputato nella vicenda che ha riguardato lo storno dei proventi illeciti conseguenziali alla vendita delle quote della HI Roma S.r.I., alla luce della immediata contiguità che legava l'Enderlin al Cavallini (figura di importanza dominante nell'operazione in questione) e agli interessi imprenditoriali di quest'ultimo. Dato, quest'ultimo, confermato dall'immediato e sistematico coinvolgimento dell'imputato nelle iniziative imprenditoriali comunque gravitanti intorno alla [OSCURATO:SOCIETA], così da disvelare l'inverosimiglianza della tesi difensiva quanto alla inconsapevolezza della provenienza delittuosa dei fondi trasferiti da [OSCURATO:SOCIETA]. alla controllata Lascafive e da quest'ultima stornati verso ulteriori compagini a completamento dell'operazione dissimulatoria correlata alla plusvalenza illecita derivante dalla truffa realizzata in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 5.2.2. In questo quadro, decisamente colorato dalla ingente somma trasferita nelle diverse operazioni nonché dalle consapevolezze professionali del ricorrente, assumono un rilievo indiscutibilmente significativo: l'intervento diretto dell'imputato nel passaggio di quote della [OSCURATO:SOCIETA]. operato tra due società sempre riferibili al Cavallini e realizzato proprio in costanza della vicenda negoziale relativa alla vendita delle quote di [OSCURATO:SOCIETA] in favore di [OSCURATO:PERSONA], a conforto della sistematica intraneità del ricorrente alle vicende di [OSCURATO:SOCIETA]. vieppiù confermata nel tempo (non è superfluo rimarcare che, come messo in evidenza dalla sentenza di primo grado, la società rappresentata dal ricorrente in occasione di tale passaggio di quote, la G.A.A.1, è anche stata destinataria diretta di una delle tranche dei proventi illeciti derivanti dalla vendita oggetto del reato presupposto, trasferiti all'esito della relativa consumazione e rimasta estranea alla odierna imputazione); il ruolo di amministratore (e quindi di protagonista immediato della vicenda, non di mero consulente) assunto dal ricorrente in Lascafive (canale essenziale di smistamento dei proventi illeciti in questione, partecipata per intero dalla [OSCURATO:SOCIETA]), considerata anche la evidente fragilità della tesi difensiva legata alla natura di finanziamento (da controllante a controllata) emarginata dalla difesa, per quanto si dirà da qui a poco; l'ulteriore e stratificato coinvolgimento del ricorrente, tramite [OSCURATO:PERSONA] LLC, nell'acquisto delle quote della società proprietaria dell'albergo in Lugano (con la quale ebbe a completarsi la vicenda di riciclaggio immediatamente riferita agli interessi del Cavallini), essendone stato dapprima il procuratore al momento dell'acquisizione, per poi diventarne socio e finendo anche per assumere ruoli di gestione e rappresentanza della società acquistata (la [OSCURATO:PERSONA] SAGL). Come correttamente rilevato dalla difesa, si tratta, per talune di queste evenienze, di circostanze cronologicamente successive ai fatti: al contempo, tuttavia, non se ne può disconoscere il complessivo rilievo inferenziale, perché si tratta di elementi fattuali che contribuiscono sul piano logico a disvelare in modo ancora più nitido l'immediata centralità dell'azione svolta dal ricorrente nella vicenda in questione lungo l'intero evolversi della stessa, in immediata correlazione al ruolo, alla posizione e agli interessi del Cavallini, così da rendere coerentemente inverosimile l'eccepita insussistenza del dolo. 5.3. Alla luce delle superiori considerazioni, perdono di consistenza le critiche mosse con il ricorso alla ritenuta sussistenza del dolo. 5.3.1. E così l'assenza di contatti con gli altri soggetti coinvolti nella vicenda negoziale di cui al capo 2, finisce per essere indifferente, bastando, al fine, lo stretto legame all'epoca sussistente con il Cavallini e le pacifiche interrelazioni commerciali e criminali di quest'ultimo con gli altri agenti coinvolti nel citato capo di imputazione. 5.3.2. Parimenti, il fatto che il ricorrente non aveva ruoli in [OSCURATO:PERSONA] al momento del trasferimento dei fondi da parte di Lascafive e dell'ulteriore passaggio alla società delle mogli di Berneschi e Menconi non è decisivo: ciò che rileva, piuttosto, è che siffatto trasferimento di fondi non ebbe a trovare alcuna valida causale, finendo per implementare ulteriormente la condotta decettiva, ancora una volta rassegnando gli estremi del consapevole e immediato coinvolgimento del ricorrente nella relativa, complessiva, operazione dissimulatoria.5.3.3. Avuto riguardo alla natura di mero finanziamento tra controllante e controllata da ascrivere al passaggio di denaro tra [OSCURATO:SOCIETA]. e Lascafive, sistematicamente ribadita dalla difesa e confermata, ad avviso della stessa, dalla regolarità formale del relativo atto e per ciò solo estranea a dubbi di sorta quanto alla provenienza illecita dei fondi trasferiti al momento della relativa esecuzione, si rivelano necessarie alcune precisazioni. In primo luogo va rimarcato che non è più in discussione l'aspetto oggettivo inerente all'effettiva (nell'ottica illecita) e non formale causale del detto trasferimento, assorbito dalle tematiche inerenti alla condotta materiale e non più sindacabile, per quanto già detto, in questa sede all'esito del giudizio rescindente. Lo scrutinio della relativa circostanza, semmai, nel suo portato di apparenza negoziale, potrebbe mantenere attualità sotto il versante soggettivo, se indicativo di una possibile ignoranza dell'imputato quanto alla provenienza delittuosa della somma e all'effettiva finalità perseguita tramite il detto trasferimento di fondi. A differenza di quanto ritenuto dalla difesa, tuttavia, ad avviso del Collegio proprio l'immediata inverosimiglianza della formale causale negoziale adottata nella specie finisce per confermare, piuttosto che smentire, la logicità dell'assunto accusatorio in punto di dolo. La qualità professionale del ricorrente, il suo profilo di immediata contiguità alle vicende della controllante nonché il ruolo rappresentativo svolto nell'interesse della controllata, sono tutti aspetti che non potevano che destare, nell'imputato, il più che concreto dubbio in ordine alla liceità della operazione in questione, mai spiegata nella sua effettiva ragione casuale: dalla lettura del ricorso non emerge infatti il motivo di un finanziamento così ingente tale da esondare, in termini di marcata evidenza, l'ambito relativo alla provvista poi veicolata per l'acquisto (delle quote della società proprietaria) dell'albergo di Lugano. Che poi nel caso, tale più che evidente dubbio (di per sé coerente con l'ipotesi del dolo eventuale) abbia assunto le connotazioni proprie della diretta consapevolezza del tenore effettivo dell'operazione in questione, è conclusione che trova ulteriore conforto negli agiti delittuosi successivi, chiaramente distonici, sul piano logico, rispetto all'apparente casuale offerta al detto trasferimento di fondi. Sotto questo versante, oltre al passaggio di parte di tale provvista in favore di un'altra società del Cavallini (la [OSCURATO:PERSONA] LLC), in sé utile ad aggravare ulteriormente le possibilità di ricostruzione della provenienza dei fondi in questione, assume rilievo decisivo il trasferimento reso in favore di una società terza (la [OSCURATO:PERSONA]), senza che risulti chiarito il raccordo di tale storno con l'originario finanziamento operato dalla controllante della Lascafive; soprattutto, va messa in debita evidenza la restituzione solo minimale del prestito operato (tant'è che la finanziata venne liquidata e cancellata quando ancora portava con se, inevaso, se non per un terzo, detto obbligo restitutorio), anche questo aspetto in fatto destinato a disvelare, ex post, in termini inequivoci la natura solo fittizia della causale formalmente ascritta al trasferimento fondi operato da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA] consegue l'evidenza della veste solo formale nel caso assunta dal descritto finanziamento infra-societario della quale il ricorrente doveva ritenersi consapevole una volta che si valuti nella sua globale complessità l'insieme di correlazioni tra il ricorrente e il Cavallini e si dia conto del ruolo di primo piano svolto dall'Enderlin nelle vicende che riguardavano [OSCURATO:SOCIETA]: aspetti che rendono evidentemente evanescenti i richiami difensivi, giustamente deprivati di rilievo, alla regolarità formale e alla trasparenza dei passaggi operati, in conformità alle norme antiriciclaggio dettate nel diritto elvetico e nel rispetto dei relativi oneri tributari, non solo e tanto perché in generale indifferenti rispetto alla oggettiva configurabilità del reato (incontrovertibilmente già acquisita), ma anche perché all'evidenza inidonei a smontare il quadro indiziario che cristallizza l'immediato e consapevole coinvolgimento dell'imputato nella vicende traslative, di chiara matrice illecita, immediatamente correlate alla plusvalenza tratta dalla vendita realizzata in danno della [OSCURATO:PERSONA]. 5,4. A fronte di tali indicazioni, le censure complessivamente esposte nel ricorso (ai punti 6 e 7) si risolvono, in definitiva, in contestazioni che se non afferenti ad aspetti assolutamente marginali della vicenda in fatto, destinate a lasciare inalterato il sopra rappresentato nucleo fondante della relativa motivazione, risultano tutte superate dalla sentenza impugnata senza incorrere in fratture logiche. 5.5. Parimenti, deve escludersi che la decisione assunta dia luogo a profili di contraddittorietà intrinseca nel pervenire alla ritenuta mancata dimostrazione della partecipazione del ricorrente alla associazione di cui al capo 1 della rubrica. In disparte l'eccentricità della decisione assunta rispetto al devoluto rescissorio (la sentenza di appello annullata aveva assolto l'imputato in ragione della ritenuta insussistenza del dolo e quella rescindente ne aveva stigmatizzato l'inadeguatezza motiva unicamente sotto questo versante, l'unico rimesso al suo scrutinio mentre quella ora impugnata ha ritenuto non provato l'elemento oggettivo), non rilevabile in assenza di una impugnazione diversa da quella dell'imputato, resta da dire che il rilievo addotto con il ricorso (puntualizzato sub 8) non si confronta con la struttura essenziale della decisione gravata, la quale ultima riposa essenzialmente sulla stretta contiguità che legava l'imputato al Cavallini e agli interessi di quest'ultimo, tanto da essere immediato protagonista di diverse vicende negoziali tutte gravitanti intorno all'orbita della [OSCURATO:SOCIETA]. In questa cornice, non si riesce a comprendere il motivo per il quale la rimarcata occasionalità della vicenda a giudizio rispetto al programma dell'associazione di cui al capo 1 e la stessa assenza di una immediata correlazione tra l'imputato e i protagonisti della truffa indicata quale reato presupposto del riciclaggio ascritto all'Enderlin, diversi dal Cavallini, senza mettere in discussione il rapporto privilegiato con quest'ultimo, dovrebbero influire sulla consapevolezza del ricorrente quanto alla provenienza delittuosa dei fondi oggetto delle condotte decettive di trasferimento già rassegnate a sostegno della ritenuta responsabilità. Né rileva a tal fine il motivare speso in sentenza nel deprivare di rilievo, sempre nella diversa ottica della (denegata) partecipazione associativa, lo scambio cartolare occorso con il Calloni (affrontato alla pagina 29 e contrastato dal ricorso a far punto dalla pagina 35) e relativo alla liquidazione della Lascafive. Sul punto, il ricorso rassegna profili di incongruenza logica in realtà non sussistenti, ricavati dal suggerimento prospettato dal ricorrente di provvedere alla restituzione del finanziamento a IHC Sri prima della cancellazione della società, indice del fatto, ad avviso dei giudici dell'appello, che quest'ultima non fosse stata costituita, con l'ausilio dell'Enderlin, quale precipuo strumento di una programmazione predeterminata (segnatamente quella contestata con l'imputazione di cui al capo 1). Ma una tale valutazione logica, a ben vedere, non porta necessariamente a ritenere, come sostenuto dalla difesa, che, nell'opinione del ricorrente siffatto finanziamento non era simulato ( perché altrimenti non avrebbe avuto senso suggerirne la restituzione), ben potendosi inquadrare nei termini di una mera indicazione professionale imposta dalla relativa contingenza temporale alla quale non si poteva ovviare senza prima estinguere formalmente il debito inerente il citato finanziamento, per quanto solo appostato solo formalmente con siffatta causale. Piuttosto, in linea con la sentenza impugnata, dal relativo scambio cartolare è possibile trarre coerentemente ulteriore linfa rispetto al ritenuto dolo del ricorrente con riguardo all'operazione di riciclaggio contestata: in parte qua, infatti, l'esigenza prospettata dall'Enderlin di liquidare in termini celeri ( dissolvere nel più breve tempo possibile) Lascafive - definita cordone ombelicale che ha portato "utili" e che può creare "spiacevoli disturbi di immagine che sfociano inevitabilmente in costi legali"- legittima ulteriormente, per il tenore dei termini utilizzati, l'ipotesi della piena consapevolezza, in capo al ricorrente, dell'attività illecita realizzata attraverso detto finanziamento simulato, in linea con la semantica privilegiata dalla Corte del merito. 6) Sono inammissibili i motivi addotti in ordine al trattamento sanzionatorio. Più che effettive ragioni di manifesta illogicità del motivare (relativo sia alla pena, irrogata nella metà del massimo edittale, sia all'attenuante di cui al terzo comma dell'art 648-bis, riconosciuta in misura di 1/6), il ricorso sollecita una rivalutazione nel merito dei relativi temi, all'evidenza in termini eccentrici rispetto ai vizi prospettabili in sede di legittimità. Relativamente alla sospensione condizionale della pena, infine, basta evidenziare che non v'era motivo di appello e che tanto impedisce di sollevare il relativo tema per la prima in sede di legittimità. 7) Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione di quelle del grado affrontate dalle parti civili costituite. P.Q.M. Ri
Sentenza Cassazione n. 05379/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris