Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 marzo 2021

Cassazione n. 43830/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 30/3/2021 della Corte d'appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 477 e 482 c.p. per aver formato due false attestazioni relative all'insussistenza di debiti d'imposta apparentemente rilasciate dall'Agenzia delle Entrate e consegnate, nell'ambito della sua attività di commercialista, ad un proprio cliente a seguito della contestazione da parte di quest'ultimo di aver ricevuto due avvisi di accertamento relativi a detrazioni non spettanti indicate nelle dichiarazioni dei redditi, per la cui redazione lo stesso si era affidato al CAF per cui operava l'imputato.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando sette motivi.

Con il primo deduce la nullità del giudizio d'appello per il mancato rinvio dell'udienza del 30 marzo 2021 nonostante l'intervenuta adesione del difensore dell'imputato all'astensione delle udienze proclamata il precedente 12 marzo dall'Unione delle [OSCURATO:PERSONA], rimanendo irrilevante che lo stesso non avesse richiesto la trattazione orale ai sensi dell'art. 23-bis

I. n. 176 del 2020.

Con il secondo motivo il ricorrente denunzia ulteriore violazione di legge per la tardiva comunicazione al difensore delle conclusioni scritte del PG, peraltro redatte da magistrato diverso da quello designato per l'udienza e palesemente ad oggetto altro procedimento.

Con il terzo motivo vengono dedotti vizi di motivazione e la mancata assunzione di prova decisiva.

In tal senso eccepisce il ricorrente che la prova della falsità delle attestazioni in contestazione si fonderebbe esclusivamente sulla dichiarazione dell'operante che ha svolto le indagini di aver accertato presso l'Agenzia delle Entrate la circostanza, senza che i giudici del merito abbiano mai provveduto ad una verifica dell'effettivo oggetto del disconoscimento da parte dell'ente.

Con il quarto motivo viene eccepita inosservanza della legge penale per la mancata qualificazione del fatto come reato impossibile.

In tal senso il ricorrente lamenta come il falso contestato sarebbe invero stato inidoneo a trarre in inganno la persona offesa, essendo la stessa consapevole di non aver pagato l'imposta e comunque irrilevante avendo ad oggetto delle fotocopie.

Con il quinto motivo il ricorrente deduce difetto di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza del dolo del reato, mentre ulteriori vizi di motivazione vengono prospettati con il sesto motivo in ordine alla commisurazione della pena ed al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche.

Ancora vizi di motivazione vengono infine dedotto con il settimo ed ultimo motivo in merito al denegato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.2.

Il primo motivo è manifestamente infondato.

Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che nel procedimento di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandennica che prevede la trattazione in udienza camerale non partecipata, in mancanza di richiesta di discussione orale, l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dai competenti organismi di categoria non implica l'obbligo per il giudicante di rinviare il procedimento al fine di garantire il diritto di difesa (Sez. 4, n. 42081 del 28/09/2021, Fiorentino, Rv. 282067).

Principio che altro non costituisce se non che la puntuale applicazione alla procedura prevista dall'art. 23-bis

I. n. 176 del 2020 del consolidato orientamento di legittimità per cui, allorquando il procedimento si svolge in camera di consiglio nella quale non è previsto l'intervento del difensore, nessuna rilevanza, ai fini del richiesto rinvio, assume la partecipazione del difensore stesso all'astensione dalle udienze proclamate da organismi di categoria (ex multis Sez. 2, n. 9775 del 22/11/2012, dep. 2013, Abbaco, Rv. 255353).

Posto che nel caso di specie nel termine perentorio previsto dal citato art. 23-bis il difensore non aveva presentato richiesta di trattazione orale, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto irrilevante la sua successiva adesione all'astensione dalle udienze proclamata dagli organismi di categoria e ha dunque legittimamente rigettato la richiesta di rinvio dell'udienza del 30 marzo 2021.

3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.

Dagli atti risulta che al difensore sono state notificate, per errore, il 17 marzo 2021 le conclusioni scritte del PG relative ad altro procedimento e successivamente, il 24 marzo 2021, quelle effettivamente riferite al giudizio d'appello nei confronti dell'imputato.

Il secondo invio è comunque avvenuto in tempo utile per consentire al difensore di presentare le proprie conclusioni prima della celebrazione dell'udienza, come peraltro avvenuto, e comunque per replicare alle conclusioni della pubblica accusa.

Dunque alcuna violazione del diritto di difesa si è consumato.

Quanto al fatto che le conclusioni oggetto della seconda notificazione non siano state sottoscritte dal magistrato effettivamente designato per l'udienza del 30 marzo 2021, trattasi di irregolarità irrilevante in quanto si traduce, a tutto concedere, in una violazione delle norme tabellari di organizzazione dell'ufficio della Procura generale inidonea a riverberarsi sulla validità del processo.

4. Il terzo motivo è parimenti inammissibile in quanto generico.

Il ricorrente non precisa anzitutto se e quando sarebbe stata richiesta l'audizione di un rappresentante dell'Agenzia delle Entrate, dovendosi in proposito ricordare che la mancata assunzione di una prova decisiva - quale motivo di impugnazione per cassazione - può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495, secondo comma c.p.p. (ex multis Sez. 2, n. 841/13 del 18/12/2012, L ') Barbero, Rv. 254052; Sez. 2, n. 41744 del 6/10/2015, D'Attilo, Rv. 264659).

In secondo luogo nemmeno chiarisce il ricorrente, se non in maniera meramente assertiva ed apodittica, per quale motivo gli accertamenti compiuti dall'operante sentito in dibattimento presso la medesima Agenzia non sarebbero attendibili od esaustivi, mentre meramente congetturale è l'ipotesi che i dati registrati dalla stessa potrebbero aver subito modificazioni nel tempo.

5. Manifestamente infondato e generico è anche il quarto motivo.

Come correttamente ritenuto dalla sentenza impugnata, risulta infatti inconferente che la persona offesa fosse consapevole di non aver versato l'imposta, atteso che tale consapevolezza gli derivava dall'affidamento riposto nella correttezza dell'operato dell'imputato e che lo aveva portato a rivolgersi al medesimo, attraverso il CAF, proprio per comprendere la ragione della notifica degli avvisi di accertamento.

I documenti incriminati erano dunque tutt'altro che inidonei a trarre in inganno la vittima, né il falso può ritenersi inoffensivo in ragione del fatto che la stessa non sia stata pienamente convinta dalle rassicurazioni del Cattaneo ed abbia approfondito la questione accertando, successivamente, di essere stata raggirata.

Manifestamente infondata è altresì l'obiezione per cui il fatto sarebbe penalmente irrilevante in quanto i documenti contraffatti sarebbero delle mere fotocopie.

In realtà l'imputato ha formato dei falsi atti originali, quali devono ritenersi gli estratti della banca dati dell'Agenzia delle Entrate.

Non di meno va ricordato che in ogni caso la formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale solo qualora la copia non assuma l'apparenza di un atto originale, come invece, seguendo l'impostazione difensiva, sarebbe avvenuto nel caso di specie (Sez.

U, Sentenza n. 35814 del 28/03/2019, Marcis, Rv. 276285).

6. Il quinto motivo è parimenti inammissibile.

Ed infatti il motivo d'appello con cui l'imputato aveva devoluto il punto relativo alla configurabilità del dolo del reato era incentrato sul difetto della prova della materialità del fatto.

Del tutto coerentemente, dunque, la Corte territoriale si è limitata a confutare le argomentazioni difensive nei limiti del devoluto.

Quanto alla commisurazione della pena ed al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche, la sentenza impugnata ha fornito adeguata e tutt'altro che illogica motivazione, ponendo l'accento sulla reiterazione della condotta e dunque sull'intensità del dolo che ha sorretto l'azione dell'imputato, risultando in proposito le censure del ricorrente tese a sollecitare questa Corte ad una indebita rivalutazione del merito della decisione criticata.Generiche e versate in fatto risultano anche le censure svolte con il settimo ed ultimo motivo, avendo i giudici dell'appello giustificato il denegato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. rendendo sul punto motivazione con la quale il ricorso non si è confrontato, limitandosi a prospettare le ragioni di merito della ritenuta particolare tenuità del fatto.

7. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 30/3/2021 della Corte d'appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 477 e 482 c.p. per aver formato due false attestazioni relative all'insussistenza di debiti d'imposta apparentemente rilasciate dall'Agenzia delle Entrate e consegnate, nell'ambito della sua attività di commercialista, ad un proprio cliente a seguito della contestazione da parte di quest'ultimo di aver ricevuto due avvisi di accertamento relativi a detrazioni non spettanti indicate nelle dichiarazioni dei redditi, per la cui redazione lo stesso si era affidato al CAF per cui operava l'imputato. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando sette motivi. Con il primo deduce la nullità del giudizio d'appello per il mancato rinvio dell'udienza del 30 marzo 2021 nonostante l'intervenuta adesione del difensore dell'imputato all'astensione delle udienze proclamata il precedente 12 marzo dall'Unione delle [OSCURATO:PERSONA], rimanendo irrilevante che lo stesso non avesse richiesto la trattazione orale ai sensi dell'art. 23-bis I. n. 176 del 2020. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia ulteriore violazione di legge per la tardiva comunicazione al difensore delle conclusioni scritte del PG, peraltro redatte da magistrato diverso da quello designato per l'udienza e palesemente ad oggetto altro procedimento. Con il terzo motivo vengono dedotti vizi di motivazione e la mancata assunzione di prova decisiva. In tal senso eccepisce il ricorrente che la prova della falsità delle attestazioni in contestazione si fonderebbe esclusivamente sulla dichiarazione dell'operante che ha svolto le indagini di aver accertato presso l'Agenzia delle Entrate la circostanza, senza che i giudici del merito abbiano mai provveduto ad una verifica dell'effettivo oggetto del disconoscimento da parte dell'ente. Con il quarto motivo viene eccepita inosservanza della legge penale per la mancata qualificazione del fatto come reato impossibile. In tal senso il ricorrente lamenta come il falso contestato sarebbe invero stato inidoneo a trarre in inganno la persona offesa, essendo la stessa consapevole di non aver pagato l'imposta e comunque irrilevante avendo ad oggetto delle fotocopie. Con il quinto motivo il ricorrente deduce difetto di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza del dolo del reato, mentre ulteriori vizi di motivazione vengono prospettati con il sesto motivo in ordine alla commisurazione della pena ed al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche. Ancora vizi di motivazione vengono infine dedotto con il settimo ed ultimo motivo in merito al denegato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile.2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che nel procedimento di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandennica che prevede la trattazione in udienza camerale non partecipata, in mancanza di richiesta di discussione orale, l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dai competenti organismi di categoria non implica l'obbligo per il giudicante di rinviare il procedimento al fine di garantire il diritto di difesa (Sez. 4, n. 42081 del 28/09/2021, Fiorentino, Rv. 282067). Principio che altro non costituisce se non che la puntuale applicazione alla procedura prevista dall'art. 23-bis I. n. 176 del 2020 del consolidato orientamento di legittimità per cui, allorquando il procedimento si svolge in camera di consiglio nella quale non è previsto l'intervento del difensore, nessuna rilevanza, ai fini del richiesto rinvio, assume la partecipazione del difensore stesso all'astensione dalle udienze proclamate da organismi di categoria (ex multis Sez. 2, n. 9775 del 22/11/2012, dep. 2013, Abbaco, Rv. 255353). Posto che nel caso di specie nel termine perentorio previsto dal citato art. 23-bis il difensore non aveva presentato richiesta di trattazione orale, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto irrilevante la sua successiva adesione all'astensione dalle udienze proclamata dagli organismi di categoria e ha dunque legittimamente rigettato la richiesta di rinvio dell'udienza del 30 marzo 2021. 3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Dagli atti risulta che al difensore sono state notificate, per errore, il 17 marzo 2021 le conclusioni scritte del PG relative ad altro procedimento e successivamente, il 24 marzo 2021, quelle effettivamente riferite al giudizio d'appello nei confronti dell'imputato. Il secondo invio è comunque avvenuto in tempo utile per consentire al difensore di presentare le proprie conclusioni prima della celebrazione dell'udienza, come peraltro avvenuto, e comunque per replicare alle conclusioni della pubblica accusa. Dunque alcuna violazione del diritto di difesa si è consumato. Quanto al fatto che le conclusioni oggetto della seconda notificazione non siano state sottoscritte dal magistrato effettivamente designato per l'udienza del 30 marzo 2021, trattasi di irregolarità irrilevante in quanto si traduce, a tutto concedere, in una violazione delle norme tabellari di organizzazione dell'ufficio della Procura generale inidonea a riverberarsi sulla validità del processo. 4. Il terzo motivo è parimenti inammissibile in quanto generico. Il ricorrente non precisa anzitutto se e quando sarebbe stata richiesta l'audizione di un rappresentante dell'Agenzia delle Entrate, dovendosi in proposito ricordare che la mancata assunzione di una prova decisiva - quale motivo di impugnazione per cassazione - può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495, secondo comma c.p.p. (ex multis Sez. 2, n. 841/13 del 18/12/2012, L ') Barbero, Rv. 254052; Sez. 2, n. 41744 del 6/10/2015, D'Attilo, Rv. 264659). In secondo luogo nemmeno chiarisce il ricorrente, se non in maniera meramente assertiva ed apodittica, per quale motivo gli accertamenti compiuti dall'operante sentito in dibattimento presso la medesima Agenzia non sarebbero attendibili od esaustivi, mentre meramente congetturale è l'ipotesi che i dati registrati dalla stessa potrebbero aver subito modificazioni nel tempo. 5. Manifestamente infondato e generico è anche il quarto motivo. Come correttamente ritenuto dalla sentenza impugnata, risulta infatti inconferente che la persona offesa fosse consapevole di non aver versato l'imposta, atteso che tale consapevolezza gli derivava dall'affidamento riposto nella correttezza dell'operato dell'imputato e che lo aveva portato a rivolgersi al medesimo, attraverso il CAF, proprio per comprendere la ragione della notifica degli avvisi di accertamento. I documenti incriminati erano dunque tutt'altro che inidonei a trarre in inganno la vittima, né il falso può ritenersi inoffensivo in ragione del fatto che la stessa non sia stata pienamente convinta dalle rassicurazioni del Cattaneo ed abbia approfondito la questione accertando, successivamente, di essere stata raggirata. Manifestamente infondata è altresì l'obiezione per cui il fatto sarebbe penalmente irrilevante in quanto i documenti contraffatti sarebbero delle mere fotocopie. In realtà l'imputato ha formato dei falsi atti originali, quali devono ritenersi gli estratti della banca dati dell'Agenzia delle Entrate. Non di meno va ricordato che in ogni caso la formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale solo qualora la copia non assuma l'apparenza di un atto originale, come invece, seguendo l'impostazione difensiva, sarebbe avvenuto nel caso di specie (Sez. U, Sentenza n. 35814 del 28/03/2019, Marcis, Rv. 276285). 6. Il quinto motivo è parimenti inammissibile. Ed infatti il motivo d'appello con cui l'imputato aveva devoluto il punto relativo alla configurabilità del dolo del reato era incentrato sul difetto della prova della materialità del fatto. Del tutto coerentemente, dunque, la Corte territoriale si è limitata a confutare le argomentazioni difensive nei limiti del devoluto. Quanto alla commisurazione della pena ed al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche, la sentenza impugnata ha fornito adeguata e tutt'altro che illogica motivazione, ponendo l'accento sulla reiterazione della condotta e dunque sull'intensità del dolo che ha sorretto l'azione dell'imputato, risultando in proposito le censure del ricorrente tese a sollecitare questa Corte ad una indebita rivalutazione del merito della decisione criticata.Generiche e versate in fatto risultano anche le censure svolte con il settimo ed ultimo motivo, avendo i giudici dell'appello giustificato il denegato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. rendendo sul punto motivazione con la quale il ricorso non si è confrontato, limitandosi a prospettare le ragioni di merito della ritenuta particolare tenuità del fatto. 7. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro
Sentenza Cassazione n. 43830/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris