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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 luglio 2022

Cassazione n. 25932/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso n. r.g.30649/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura specialein calce al ricorso, con cui elettivamente domicilia presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], in Roma, viale Liegi n. 7. - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] di Falerone soc. coop. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA], in forza di mandato in calce al controricorso, elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], via Alessandria n. 128 2Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 30649/2018 -controricorrenti-ricorrenti incidentali - avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona n. 942/2018, depositata in data 15 giugno 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/7/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio; [OSCURATO:PERSONA]: 1.La Corte d’appello di Ancona ha accolto il gravame presentato dalla società [OSCURATO:PERSONA] di Falerone soc. coop.a r.l. avverso la sentenza del Tribunale di Camerino, che aveva rigettato le domande presentate dalla medesima società per conseguire la dichiarazione di nullità della cessione di azienda in favore della [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA], in data 31 dicembre 1995, per il prezzo di lire 513.000.000 .

In particolare, reputava meritevole di accoglimento il quarto motivo di gravame, con cui l’appellante [OSCURATO:PERSONA] si era lamentata del rigetto della domanda subordinata di annullamento del contratto ex art. 2377 c.c., in conseguenza dell’annullamento della delibera di autorizzazione alla vendita per la mancata dimostrazione, da parte della cooperativa, della malafede degli acquirenti, senza considerare che era stato accertato che costoro operavano all’interno della cooperativa (il Carboni come consulente tecnico per l’attività di allevamento e la Sopranzetti come addetta alla parte amministrativa), conoscendone tutti gli aspetti patrimoniali ed organizzativi, sicché non potevano ignorare che si stava ponendo in essere un’operazione (liquidazione di fatto della società) non consentita.

Il giudice d’appello escludeva la sussistenza in capo agli acquirenti del requisito della buona fede al momento dell’acquisto, in quanto gli acquirenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], 3Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 30649/2018 dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], operavano all’interno della società [OSCURATO:PERSONA] di Falerone, nell’ambito di un rapporto di collaborazione tra stalle sociali della zona finalizzato ad una fusione poi non realizzata.

Pertanto, la Corte d’appello ha dichiaratola nullità del contratto di compravendita avente ad oggetto l’azienda agricola, condannando gli acquirenti a restituire l’azienda alla attrice [OSCURATO:PERSONA] di Falerone, con onere per quest’ultima di restituire agli acquirenti prezzo corrisposto.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] Donnino-[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

3. Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] di Falerone soc. coop. a r.l., proponendo anche ricorso incidentale.

4. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], nonché i soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto controricorso al ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con il primo motivo di impugnazione i ricorrenti principali deducono «violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., dell’ art. 2377, comma 3, c.c. (ante riforma di cui al d.lgs.n. 6 del 17 gennaio 2003), dell’ art. 2728 primo comma, c.c., e dell’art.2697, primo comma, c.c.».

2. Con il secondo motivo di impugnazione i ricorrenti lamentano «nullità, ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., nella sentenza n. 942 del 2018 della Corte d’appello di Ancona, per violazione dell’art.115 c.p.c. (per avere la Corte di appello di Ancona deciso sulla base di prove immaginarie)». 4Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 30649/2018

3. Con il terzo motivo d i impugnazione i ricorrenti deducono «error in judicando, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 5, c.p.c., in ragione dell’estrinseca fallacia del procedimento inferenziale afferente al giudizio operato dalla C orte di appello di Ancona con la sentenza n.942 del 2018 sul fatto decisivo - oggetto di discussione tra le parti- della asserita malafede dell’acquirente società semplice [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] (vuoi per la manifesta non verità delle premesse vuoi per la manifesta non congruità delle tratte invalidanti conclusioni)».

4. Con il quartomotivo di impugnazione i ricorrenti lamentano la «violazione e/o falsa applicazione, ex art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., dell’art. 2729, primo comma, c.c. (per av ere la C orte di appello di Ancona fatto derivare l’apparente accertamento della supposta malafede in capo all’acquirente società semplice [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] da fatti oggettivamente privi dei caratteri individuatori delle presunzioni semplici-gravità, precisione e concordanza-)».

5. Con il quinto motivo di impugnazione i ricorrenti si dolgono della «nullità, ex art.360, primo comma, n. 4, c.p.c., della sentenza n. 942 2018 della C orte di appello di Anco na, per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato di cui all’art.112 c.p.c. ed all’art. 342 c.p.c. (per avere la C orte di appello di Ancona, in dichiarato accoglimento della domanda subordinata di annullamento della [OSCURATO:PERSONA] di Falerone soc. coop. a r.l. del rogito di cessione dell’azienda agricola, viceversa pronunciato la nullità del contratto di cessione di azienda)»

6. Con il primo motivo di ricorso incidentale la [OSCURATO:PERSONA] di Falerone soc coop. a r.l. deduce la «violazione e/o falsa applicazione dell’art.2448 (ora 2484) e 1418 c.c., ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per avere la Corte di appello ritenuto che l’avvenuta 5Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 30649/2018 cessione in blocco di tutti i beni della cooperativa [OSCURATO:PERSONA] di Falerone non presupponeva la sussistenza di una causa di scioglimento della stessa (impossibilità di raggiungimento dello scopo sociale, art.2448, comma uno, n. 2, c.c.) e non costituiv a atto sostanziale di liquidazione».

7. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente incidentale lamenta la«violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., degli articoli 346,50,112 e 61 c.p.c., per avere la Corte di appello, ignorando l’iter processuale conseguente alla riassunzione della causa dinanzi al giudice dichiarato territorialmente competente dalla C orte di appello, dichiarato decaduta la [OSCURATO:PERSONA]/appellante dalla prova orale e dalla CTU».

8. Il giudizio deve essere dichiarato estinto, avendo entrambe le parti rinunciato a i r ispettivi ricorsi , principale ed incidentale , con accettazione delle rinunce.

8.1. Invero, i ricorrenti principali hanno depositato atto di rinunzia al ricorso in data 11 maggio 2022.

8.2. [OSCURATO:PERSONA] di Falerone soc. coop. a r.l. ha depositato in data 20 maggio 2022 atto di adesione alla rinunzia al ricorso principale di cassazione, «con contestuale rinunzia ex art.390 c.p.c. al proposto ricorso».

8.3. I ricorrenti principali hanno depositato «atto di adesione alla rinuncia al ricorso incidentale» in data11 maggio 2022.

9. Non si pronuncia sullespese del giudizio ai sensi dell’art. 391, quarto comma, c.p.c.. 10.In materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., sez. 5, 6Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 30649/2018 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso n. r.g.30649/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura specialein calce al ricorso, con cui elettivamente domicilia presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], in Roma, viale Liegi n. 7. - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] di Falerone soc. coop. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA], in forza di mandato in calce al controricorso, elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], via Alessandria n. 128 2Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 30649/2018 -controricorrenti-ricorrenti incidentali - avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona n. 942/2018, depositata in data 15 giugno 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/7/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio; [OSCURATO:PERSONA]: 1.La Corte d’appello di Ancona ha accolto il gravame presentato dalla società [OSCURATO:PERSONA] di Falerone soc. coop.a r.l. avverso la sentenza del Tribunale di Camerino, che aveva rigettato le domande presentate dalla medesima società per conseguire la dichiarazione di nullità della cessione di azienda in favore della [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA], in data 31 dicembre 1995, per il prezzo di lire 513.000.000 . In particolare, reputava meritevole di accoglimento il quarto motivo di gravame, con cui l’appellante [OSCURATO:PERSONA] si era lamentata del rigetto della domanda subordinata di annullamento del contratto ex art. 2377 c.c., in conseguenza dell’annullamento della delibera di autorizzazione alla vendita per la mancata dimostrazione, da parte della cooperativa, della malafede degli acquirenti, senza considerare che era stato accertato che costoro operavano all’interno della cooperativa (il Carboni come consulente tecnico per l’attività di allevamento e la Sopranzetti come addetta alla parte amministrativa), conoscendone tutti gli aspetti patrimoniali ed organizzativi, sicché non potevano ignorare che si stava ponendo in essere un’operazione (liquidazione di fatto della società) non consentita. Il giudice d’appello escludeva la sussistenza in capo agli acquirenti del requisito della buona fede al momento dell’acquisto, in quanto gli acquirenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], 3Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 30649/2018 dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], operavano all’interno della società [OSCURATO:PERSONA] di Falerone, nell’ambito di un rapporto di collaborazione tra stalle sociali della zona finalizzato ad una fusione poi non realizzata. Pertanto, la Corte d’appello ha dichiaratola nullità del contratto di compravendita avente ad oggetto l’azienda agricola, condannando gli acquirenti a restituire l’azienda alla attrice [OSCURATO:PERSONA] di Falerone, con onere per quest’ultima di restituire agli acquirenti prezzo corrisposto. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] Donnino-[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] di Falerone soc. coop. a r.l., proponendo anche ricorso incidentale. 4. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], nonché i soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto controricorso al ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con il primo motivo di impugnazione i ricorrenti principali deducono «violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., dell’ art. 2377, comma 3, c.c. (ante riforma di cui al d.lgs.n. 6 del 17 gennaio 2003), dell’ art. 2728 primo comma, c.c., e dell’art.2697, primo comma, c.c.». 2. Con il secondo motivo di impugnazione i ricorrenti lamentano «nullità, ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., nella sentenza n. 942 del 2018 della Corte d’appello di Ancona, per violazione dell’art.115 c.p.c. (per avere la Corte di appello di Ancona deciso sulla base di prove immaginarie)». 4Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 30649/2018 3. Con il terzo motivo d i impugnazione i ricorrenti deducono «error in judicando, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 5, c.p.c., in ragione dell’estrinseca fallacia del procedimento inferenziale afferente al giudizio operato dalla C orte di appello di Ancona con la sentenza n.942 del 2018 sul fatto decisivo - oggetto di discussione tra le parti- della asserita malafede dell’acquirente società semplice [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] (vuoi per la manifesta non verità delle premesse vuoi per la manifesta non congruità delle tratte invalidanti conclusioni)». 4. Con il quartomotivo di impugnazione i ricorrenti lamentano la «violazione e/o falsa applicazione, ex art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., dell’art. 2729, primo comma, c.c. (per av ere la C orte di appello di Ancona fatto derivare l’apparente accertamento della supposta malafede in capo all’acquirente società semplice [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] da fatti oggettivamente privi dei caratteri individuatori delle presunzioni semplici-gravità, precisione e concordanza-)». 5. Con il quinto motivo di impugnazione i ricorrenti si dolgono della «nullità, ex art.360, primo comma, n. 4, c.p.c., della sentenza n. 942 2018 della C orte di appello di Anco na, per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato di cui all’art.112 c.p.c. ed all’art. 342 c.p.c. (per avere la C orte di appello di Ancona, in dichiarato accoglimento della domanda subordinata di annullamento della [OSCURATO:PERSONA] di Falerone soc. coop. a r.l. del rogito di cessione dell’azienda agricola, viceversa pronunciato la nullità del contratto di cessione di azienda)» 6. Con il primo motivo di ricorso incidentale la [OSCURATO:PERSONA] di Falerone soc coop. a r.l. deduce la «violazione e/o falsa applicazione dell’art.2448 (ora 2484) e 1418 c.c., ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per avere la Corte di appello ritenuto che l’avvenuta 5Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 30649/2018 cessione in blocco di tutti i beni della cooperativa [OSCURATO:PERSONA] di Falerone non presupponeva la sussistenza di una causa di scioglimento della stessa (impossibilità di raggiungimento dello scopo sociale, art.2448, comma uno, n. 2, c.c.) e non costituiv a atto sostanziale di liquidazione». 7. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente incidentale lamenta la«violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., degli articoli 346,50,112 e 61 c.p.c., per avere la Corte di appello, ignorando l’iter processuale conseguente alla riassunzione della causa dinanzi al giudice dichiarato territorialmente competente dalla C orte di appello, dichiarato decaduta la [OSCURATO:PERSONA]/appellante dalla prova orale e dalla CTU». 8. Il giudizio deve essere dichiarato estinto, avendo entrambe le parti rinunciato a i r ispettivi ricorsi , principale ed incidentale , con accettazione delle rinunce. 8.1. Invero, i ricorrenti principali hanno depositato atto di rinunzia al ricorso in data 11 maggio 2022. 8.2. [OSCURATO:PERSONA] di Falerone soc. coop. a r.l. ha depositato in data 20 maggio 2022 atto di adesione alla rinunzia al ricorso principale di cassazione, «con contestuale rinunzia ex art.390 c.p.c. al proposto ricorso». 8.3. I ricorrenti principali hanno depositato «atto di adesione alla rinuncia al ricorso incidentale» in data11 maggio 2022. 9. Non si pronuncia sullespese del giudizio ai sensi dell’art. 391, quarto comma, c.p.c.. 10.In materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., sez. 5, 6Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 30649/2018 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass
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