CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06967/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 18 gennaio 2023 la Corte d'appello di Roma in parziale riforma della sentenza con cui il locale Tribunale, all'esito di rito abbreviato, aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt. 81, 56, 624 bis, 625 n. 2 cod.pen. (fatto commesso in Roma il 13 luglio 2022). condannandolo alla pena di anni due, mesi due e giorni venti di reclusione e di Euro 660,00 di multa, concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla recidiva contestata ha rideterminato la pena in anni uno, mesi due di reclusione ed Euro 400,00 di multa. 2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore propone ricorso per cassazione articdlato in tre motivi di ricorso. Con il primo deduce la violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. per carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata assoluzione ex art. 530, comma 2, cod.proc.pen. per il reato contestato. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. per carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata riqualificazione dei fatti nell'ipotesi delittuosa più lieve di danneggiamento ex art. 635 comma 1 cod.pen. oggi depenalizzato ex art. 2 comma 1 d.lgs. n. 7 del 2016. Con il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. per carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla contestata recidiva. 3. Il ricorso é inammissibile. Ed invero le censure reiterano analoghe doglianze proposte come motivi di appello su cui la Corte si é puntualmente e logicamente pronunciata ritenendo che i fatti come ricostruiti conducono al giudizio di penale responsabilità nei confronti dell'odierno imputato considerato che l'atrio e la portineria sono beni pertinenziali posti a servizio delle abitazioni private non sussistendo i presupposti per una diversa qualificazione giuridica del fatto. Parimenti la Corte di merito ha ritenuto che non possa escludersi la contestata recidiva in ragione dei precedenti penali e dattiloscopici dell'imputato. 4.Va a riguardo ribadito che é inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione.( Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970). In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a