CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20748/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599- bis cod. proc. pen., con la quale è stata rideterminata la pena al medesimo irrogata in relazione al delitto di furto pluriaggravato, con concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena subordinata alla prestazione di attività non retribuita in favore della collettività; Considerato che il motivo proposto - che contesta la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, in quanto non concordata - non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché, come risulta dal verbale d'udienza e dalla sentenza impugnata, nel concordare la pena e nel richiedere il beneficio della sospensione condizionale, l'imputato - che ne aveva già beneficiato in relazione a precedente condanna - era del tutto consapevole che, a mente dell'art. 165, comma secondo, cod. pen., la concessione del predetto beneficio, per la seconda volta, avrebbe comportato ex lege la subordinazione all'adempimento di uno degli obblighi previsti dal primo comma della stessa disposizione, sicchè la richiesta generica del beneficio esprime l'implicita accettazione delle ulteriori condizioni (Sez. 6, n. 9063 del 10/01/2023, Maddaloni, Rv. 284337-02); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.MAlessan a [OSCURATO:PERSONA] IN cANcELU: IA [OSCURATO:PERSONA] 026