CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 maggio 2023
Cassazione n. 15489/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13580/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,VIA L. G . FARAVELLI , n. 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1201/2016 depositata i l 23/11/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 1201 del 2016 la Corte di appel lo di Milano rigettava il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], confermando la decisione del Tribunale della stessa città che aveva respinto il ricorso ex art. 414 c.p.c. promosso da llo stesso Cavallari, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], al fine di ottenere, ex art. 28 c . c . n . l . per il personale Comparto delle Regioni e delle Autonomie locali del 14.9.2000 , il rimborso delle spese legali sostenute sia per difendersi in un procedimento penale, definito con sentenza di assoluzione, sia in un processo civile(rectius di impugnativa di sanzione disciplinare)anch’esso conclusosi con esito favorevole. Nel dettaglio la Corte territoriale negavala sussistenza del diritto al rimborso sulla base delle seguenti considerazioni: a) non può essere concesso ogni volta che sussista un conflitto di interessi con l’amministrazione di appartenenza e segnatamente ove questa si sia costituita parte civile o abbia assunto iniziative disciplinari, indipendentemente da ogni valutazione attinente l’esito del procedimento penale e l’accertamento di una eventuale responsabilità disciplinare; b) va altresì escluso qualora i fatti oggetto del procedimento giudiziarionon siano riferibili alla tutela dei diritti e degli interessi dell’amministrazione e, quindi, non correlati alla funzione svolta, ma piuttosto si tratti di condotte poste in essere in violazione dei doveri di ufficio e ciò in quanto la ratio del benefici o è ricollegata ad un interesse generale, avendo lo scopo di tenere indenni i funzionari pubblici, che abbiano agito in nome e per conto dell’amministrazione, così sollevandoli dal timore di eventuali conseguenze giudiziarie. Alla luce di dette considerazioni, quanto alle spese del procedimento penale che vedeva imputato il ricorrente in cassazione per i reati di cui agli artt. 81, 110, 310 c.p., irrilevante la formula assolutoria pronunziata all’esito del giudizio, “perché il fatto non sussiste”, il giudice di appello riteneva sussistente il conflitto di interessi, essendo il datore di lavoro, costituitosi peraltro parte civile nel processo penale, la parte offesa dei delitti di corruzione, le cui condotte materiali costituiscono grave violazione dei doveridi ufficio. Negava, poi, la sussistenza di una disparità di trattamento rispetto ai rimborsi concessi, invece, ad altri dipendenti non ritenendosi sussistente l’omogeneità delle situazioni a confronto. Quanto alle spese del processo civile (nello specifico, si ribadisce, del giudizio di impugnativa della sanzione disciplinare conservativa applicataglicelebrato innanzi al giudice del lavoro), la sentenza della Corte territoriale escludeva il diritto al rimborso in quanto l’art. 28 del c.c.n.l.cit. presup pone che il procedimento giudiziario sia instaurato a carico del dipendente e non proposto da quest’ultimo, peraltro, nello specifico contro la P.A. datore di lavoro. In tal caso essendo ancor più evidente la sussistenza di un conflitto di interessi e l’impossibilità di un legale di comune gradimento. 2. Avverso detta pronunzia [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, successivamente illustrati da memoria. 3. Resiste il Comune di Milano con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro - art. 360, n. 3 c.p.c. - in relazione all’art. 28 del c.c.n.l. per il personale del Comparto delle Regioni e delle autonomie locali. Insiste il ricorrente che nel caso in esame vi sia: a) comunanza di interessi tra il lavoratore e la parte datoriale, avendo del tutto erroneamente la Corte territoriale ritenuto che il Cavallari abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri dell’ufficio ed in contrasto con le funzioni svolte, stante l’esito assolutorio, con la formula “perché il fatto non sussiste” del processo penale; b) assenza di conflitto di interessi, in particolare, quanto al procedimento disciplinare, si evidenzia che il Tribuna le ha dichiarato l’illegittimità della sanzione disciplinare irrogata dalComune di Milano al Cavallari, così elidendo ogni conflitto. Si nega inoltre che dalla mera costituzione del datore, quale parte civile nel processo penale, si possa desumere, l’esistenza di un conflitto di interessi. 2. Con il secondo mezzo ci si duole, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. della violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione agli artt. 530, comma 1, e 653 c.p.p. Si insiste che la formula assolutoria adottata in sede penale “perché il fatto non sussiste” escluderebbe in ogni caso ex post il conflitto di interessi e ciò sarebbe sufficiente all’applicazione della disciplina invocata. 3. Con il terzo motivo viene lamentata, sempre in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nello specifico degli artt. 21 octies, comma 1, l. n. 241 del 1990 e dell’art. 3 della Costituzione. Si insiste nell’illegittimità del comportamento della parte datoriale per aver provveduto al rimborso delle spese legali di altri dipendenti, coimputati del ricorrente nel processo penale, così determinando una evidente ed ingiustificata disparità di trattamento. Si rappresenta che la condotta tenuta dal Comune di Milano integra una chiara manifestazione di eccesso di potere, assolutamente illegittima, che realizza, altresì, una grave violazione del principio di uguaglianza costituzionalmente garantito. 4. Con il quarto motivo si deduce, attraverso il canale di cui al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 28 del c.c.n.l.per il personale del Comparto delle Regioni e delle autonomie locali, dell’art. 7 l. n. 300 del 1970 e dell’art. 24 della Carta costituzionale. Si contesta che l’art. 28 del c.c.n.l. cit. non copra anche le ipotesi di accertamento della illegittimità dell’irrogazione della sanzione disciplinare, nella specie conservativa, da parte del datore. Nel dettaglio, si sostiene che la norma possa applicarsi anche alle ipotesi in cui il giudizio sia introdotto dal lavoratore allo scopo di ottenere l’accertamento dell’invalidità della sanzione. 5. Con la quinta ed ultima censura viene sostenuta la violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro, in relazione all’art. 360, n. 3,c.p.c., con specifico riguardo all’art. 28 del c.c.n.l. per il Personale del Comparto delle Regioni e delle autonomie locali. Viene contestata la correttezza dell’affermazione contenuta a pag. 11 della sentenza della Corte di appello con riguardo alla “mancanza di elementi per la verifica della congruità del quantum richiesto”, nonché alla “omessa preventiva, o perlomeno tempestiva, comunicazione della nomina di un legale … nonché, in considerazione della genericità del compenso richiesto”. Specificamente si sostiene che la scelta di un legale di comune gradimento non è elemento necessario ai fini del rimborso delle spese legali, nei procedimenti civili e penali. Si insiste che l’assenza del conflitto di interessi debba essere riguardata ex post e non ex antee, quanto all’ammontare delle parcelle, che esso non è stato giammai contestato o posto in discussione dal Comune di Milano con integrazione della previsione di cui all’art. 115 c.p.c. 6. I motivi stante la stretta connessione possono essere esaminati tutti congiuntamente. 6.1. Giova partire dalla lettera dell’art. 28 del c.c.n.l. del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]applicabile nel caso di specie che così dispone: “L’ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista un conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall’apertura del procedimento facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento”. L’interpretazione letterale della norma evidenzia in primis che la P.A. in virtù della previsione di cui all’art. 28 cit. non è tenuta ad un rimborso delle spese legali, quanto piuttosto a tenere indenni da dette spese i funzionari che abbiano agito in nome e per conto della P.A. Perché la norma possa applicarsi, occorre, quindi, che sussista una vera e propria comunanza di interessi tra il lavoratore e la parte datoriale pubblica. Come la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di notare,la disposizione è infatti strutturata nel senso che l’obbligo del datore ha ad oggetto non già il rimborso al dipendente dell’onorario corrisposto ad un difensore di sua fiducia, ma piuttosto l’assunzione diretta degli oneri di difesa,fin dall’inizio del procedimento, con la nomina di un difensore di comune gradimento (cfr. Cass. n. 6227/2009, ma anche sul comune gradimento Cass. n. 31324/2018, proprio con riguardo al 28 cit.e la più recente Cass. n. 40296/2021 relativa a diversa disposizione contrattuale, ma con contenuto analogo). E’ evidente che tale obbligo è subordinato -secondo quanto previsto dal citato art. 28 - all’esistenza dell’ulteriore condizione dell’assenza di conflitto di interessi, perché l’assunzione diretta della difesa del dipendente è imposta all’ente locale solo nei casi in cui egli,attraverso la difesa legale del proprio dipendente, tuteli anche se stesso (tant’è che -come anticipato-la ratio della previsione sta proprio nella tutela in casi di interessi convergentidel dipendente e dell’ente). 7. Tanto premesso e passando all’esame dei singoli motivi di ricorso si osserva quanto segue. 7.1. Il primo motivo è infondato. Alla luce di quanto si è già illustrato è evidente che nelle controversie per cui è causa, sia la penale che quella di impugnazione della sanzione disciplinare, celebratasi dinnanzi al giudice del lavoro, non vi fosse alcuna “comunanza di interessi” e che anzi sussistesse un radicale conflittodi interessi. Nel processo penale, infatti, secondo quanto emerge dalla sentenza della Corte territoriale, il lavoratore era imputato per plurimi fatti di corruzione, in danno della P.A. datrice, persona offesa, costituitasi peraltro parte civile nel processo penale. Ilconflitto di interessi è evidente. Del resto, ancor più a monte deve ribadirsi che, come già illustrato, il fondamento della disposizione risiede nel tenere indenni i funzionari che abbiano agito in nome e per conto della P.A., avendo con la parte datoriale ex antecon questi un interesse convergente alla difesa. E’ per questo che la disposizione innanzi richiamata non ha affatto ad oggetto, come sostenuto dalla parte ricorrente il rimborso degli onorari, ma piuttosto, l’assunzione diretta degli oneri di difesa da parte di un legale di comune gradimento fin dall’inizio del procedimento(Cfr. Cass. 6227/2009). Alla luce di tali argomenti è evidente che la pretesa della parte ricorrente è completamente al di fuori dell’ambito applicativo dell’art. 28 cit. in quanto detta norma non impone affatto alla P.A. di farsi carico delle spese di difesa sostenute dal proprio dipendente che abbia unilateralmente provveduto alla scelta ed alla nomina del legale di fiducia, senza previa comunicazione e gradimento della P.A. (cfr. intal senso Cass. n. 25976/2017) ecomunque richiede -a monte - l’assenza di un conflitto di interessi. Tali presupposti mancano radicalmente anche inrelazione alla controversia civile (rectius di lavoro) di impugnazione della sanzione disciplinare , nella quale il lavoratore ed il datore sono inevitabilmente portatori di interessi contrapposti e confliggenti. A tanto va aggiunto che, a differenza di quanto sostenuto nel mezzo, alla luce di tutto quanto si è innanzi illustrato, è evidente che la valutazione dell’assenza del conflitto di interessi debbanecessariamente essere compiuta dalla parte datoriale ex ante, valutando, pertanto, la nomina di un difensore di comune gradimento fin dall’inizio del procedimento (sugli aspetti esaminati, si veda Cass. n. 17874/2018 che afferma,in consonanza con quanto qui ribadito,che l’assenza del conflitto di interessi debba essere valutata ex ante). In limine va pure rilevata l’inammissibilità del motivo nella parte in cui, surrettiziamente, chiede una rivalutazione delle risultanze istruttorie, e dunque del merito, per negare il conflitto di interessi, senza tacere che, in virtù di quanto innanzi osservato, il conflitto ex ante era sicuramente sussistente in relazione a circostanze incontestate tra le parti, ovvero la celebrazione di un processo penale per fatti di corruzione che vedevano la parte datoriale, quale persona offesa, costituitasi parte civile,e l’instaurazione da parte del lavoratore di un processo volto all’accertamento della illegittimità della sanzione disciplinare irrogatogli dalla P.A. datrice di lavoro, convenutain giudizio quale resistente. 7.2. Con il secondo motivo si insiste sull’assenza del conflitto in ragione della assoluzione del lavoratore con la formula “perché il fatto non sussiste”. L’infondatezza della censura si ricava agevolmente da quanto già osservato al punto 7.1. L’assenza di conflitto va valutata ex ante, sicché non rileva la successiva assoluzione, né che essa sia stata pronunziata con la formula “perché il fatto non sussiste”. Per gli stessi motivi, con riguardo all’impugnativa della sanzione disciplinare, si aggiunge, non rileva l’esito del processo del lavoro e l’annullamento della stessa sanzione dispostodall’autorità giudiziaria. 7.3. Del pari infondatoil terzo mezzo. La carenza dei presuppostiper l’operatività dell’art. 28 cit., essendosi del tutto al di fuori dell’ambito applicativo della disposizione per le ragioni compiutamente riportate al punto 7.1. cui si fa rinvio, escludono che il diritto del ricorrente possa fondarsi sul riconoscimento del rimborso ad altri dipendenti che non ne abbiano diritto, in quanto, evidentemente, l’eventuale erroneo riconoscimento ad altri non può fondare quello qui preteso(e ciò in disparte il rilievo contenuto nella sentenza di appello volta a rimarcare la differenza delle situazioni, rilievo non più rivedibile in sede di giudizio di legittimità, attenendo al merito). 7.4. La quarta doglianza si incentra sul diritto al rimborso delle spese del processo volto all’accertamento della invalidità della sanzione conservativa irrogata dal datoree quindi sulle spese per il processo celebrato innanzi al giudice del lavoro. Gli argomenti a sostegno del rigetto sono quelli già innanzi spesi per il processo penale. Nel dettaglio l’infondatezza si ricava dagli argomenti già esposti ai punti 7.1. e 7.2. nei quali si è fatto espressamente richiamo anche al processo del lavoro. 7.5. Con l’ultima censura si contesta che la scelta del legale debba essere di comune gradimento e che sia elemento necessario del rimborso. Il rilievo è del tutto infondato in virtù di quanto esposto al punto 7.1. cui si fa richiamo, essendosi specificamente puntualizzato non solo che il legale deve essere di comune gradimento (come peraltro espressamente richiesto dal 28 cit), ma anche laratio di tal e disposizione (l’assenza di un conflitto di interessi ex ante , meglio ancora la comunanza di interessi tra lavoratore e pubblica amministrazione -in tal senso la già richiamata Cass. n. 25976 del 2017). Restano assorbite tutte le doglianze relative alla dedotta mancata contestazione del quantum in relazione alle parcelle poste a base della richiesta di rimborso, stante il rigetto della domanda. 8. Conclusivamente il ricorso va rigettato ed al rigetto segue la soccombenza quanto alle spese. 8.1. In armonia con le conclusioni rassegnate nel controricorso non si provvede alla liquidazione di I.V.A. e C.P.A, in quanto il patrocinio del Comune è statoesercitato da Avvocati interni dell’Ente (si confronti in fattispecie analoga, Cass. n. 6346 del 2023). Le spese legali vengono quindi liquidate in misura già comprensiva di tutti gli oneri, ivi compresi quelli cd. riflessi di competenza del datore (cfr. in tal senso Cass.n. 16579 del 2017, ma anche la successiva conforme Cass. n. 31989 del 2018, entrambe in termini, sebbene riferite ad avvocati interni di enti del cd. parastato). 9. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso;condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte resistente, liquidate in € 200,00 per esborsi, € 4.500,00per compensi professionali, oltre spese forfetarie nella misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sus