CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2022
Cassazione n. 18118/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Salerno, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava inammissibile, per tardività, l'appello nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania del 12 dicembre 2019. 2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, denunziando violazione e falsa applicazione di disposizioni processuali, in forza di rilievi che negano con riguardo alla sentenza di primo grado fossero applicabili i termini di impugnazione operanti in caso di motivazione contestuale, stante l'assenza della documentazione della lettura della motivazione in udienza. 3. Le tesi così sostenute si pongono in palese contrasto con il testo del verbale dell'udienza in cui è stata pronunziata la sentenza di primo grado, ove si legge che "il presidente dà lettura del dispositivo della sentenza con motivazione contestuale", dandosi pertanto atto dell'adempimento previsto dall'art. 545, comma 2 cod. proc. pen., consistente nella lettura del dispositivo e poi della contestuale motivazione redatta, quale parte dell'unico testo cui si fa riferimento. 4. Ne discende l'inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in considerazione dei profili di colpa, al versamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, congruamente determinata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente , oberì i Moaz [OSCURATO:PERSONA]