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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2022

Cassazione n. 36469/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0260YLZ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Firenze, con sentenza in data 17 maggio 2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di Prato, in data 24 luglio 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 56, 629 e 337 cod. pen. nonché art. 73, co. 5 D.P.R. 309 del 1990.

Rilevato che l'intero ricorso, con cui il ricorrente ha censurato la valutazione di attendibilità della persona offesa, risulta meramente riproduttivo di profili di doglianze già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, le pagine 9, 10 e 11 della decisione impugnata in cui la Corte territoriale ha ampiamente evidenziato le ragioni dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dal Giusti, in quanto prive di incongruenze nel loro nucleo essenziale e corroborate dai plurimi riscontri richiamati in sentenza); Considerato, dunque, che il percorso argomentativo, seguito dai giudici di merito, appare conforme ai criteri dettati da questa Corte, secondo cui le dichiarazioni della persona offesa, cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104); Considerato che con la memoria depositata il ricorrente ha ribadito le censure già sollevate con il ricorso; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0260YLZ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Firenze, con sentenza in data 17 maggio 2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di Prato, in data 24 luglio 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 56, 629 e 337 cod. pen. nonché art. 73, co. 5 D.P.R. 309 del 1990. Rilevato che l'intero ricorso, con cui il ricorrente ha censurato la valutazione di attendibilità della persona offesa, risulta meramente riproduttivo di profili di doglianze già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, le pagine 9, 10 e 11 della decisione impugnata in cui la Corte territoriale ha ampiamente evidenziato le ragioni dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dal Giusti, in quanto prive di incongruenze nel loro nucleo essenziale e corroborate dai plurimi riscontri richiamati in sentenza); Considerato, dunque, che il percorso argomentativo, seguito dai giudici di merito, appare conforme ai criteri dettati da questa Corte, secondo cui le dichiarazioni della persona offesa, cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104); Considerato che con la memoria depositata il ricorrente ha ribadito le censure già sollevate con il ricorso; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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