CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 maggio 2023
Cassazione n. 30253/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] • [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2022 del G.u.p. del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Il G.u.p. del Tribunale di Bari, con sentenza in data 8 novembre 2021, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli artt. 644 cod. pen., 8 d. Igs. 74/200, 512 bis cod. pen.; rilevato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., i ricorsi devono essere trattati con procedura «de plano», trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena, da dichiararsi inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen.; rilevato, infatti, che i motivi di ricorso, comuni ad entrambi gli atti di impugnazione, con cui si lamenta l'omessa motivazione circa l'insussistenza delle condizioni per la declaratoria di proscioglimento, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. (non costituente motivo ammissibile di ricorso: Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 0), e l'analogo vizio relativamente all'operata qualificazione giuridica (senza alcuna censura afferente la manifesta erroneità dell'inquadramento nelle contestate fattispecie: Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 - 0) risultano proposti al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen.; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA] 'ere Estensor