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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 marzo 2026

Cassazione n. 07049/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsul ricorso 4977-2023 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatoETTORE FREDA;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], inpersona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope2026 legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;836 - controricorrente –avverso la sentenza n. 2685/2022 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 12/08/2022 R.G.N. 3192/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 18/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4977/2023Numero di raccolta generale 7049/2026Data pubblicazione 24/03/20261. [OSCURATO:PERSONA], quale dirigente di 2^ fascia delMinistero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA], in servizio nel2011 presso la DPL di Avellino, impugnava i provvedimenti disospensione dal servizio e dalla retribuzione (D.D. n.420/2011 e D.D. n. 19/2012) adottati in seguito aprocedimenti penali.2.

Rigettata la domanda dal Tribunale di Avellino, la Corted’Appello di Napoli dichiarava cessata la materia delcontendere quanto al primo provvedimento di sospensionecautelare (poiché, in pendenza del giudizio, a seguitodell’assoluzione intervenuta in sede penale la sospensione erastata revocata ed era stata già disposta dall’amministrazionela restitutio in integrum) e confermava la sentenza di primogrado quanto al rigetto della domanda di accertamentodell’illegittimità della seconda sospensione.3.

La Corte territoriale, in sintesi, rilevava che lasospensione cautelare non ha natura disciplinare e che,pertanto, non avevano fondamento i motivi di asseritaillegittimità della sospensione (incompetenza del dirigente,tardività dell’azione disciplinare).4.

Per la cassazione della sentenza d’appello ha propostoricorso il dott. [OSCURATO:PERSONA] con 4 motivi, cui ha resistito concontroricorso il Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA].5.

La difesa di parte ricorrente ha depositato memoriaconclusiva, comunicando il decesso del proprio assistito.Numero registro generale 4977/2023Ragioni della decisione Numero sezionale 836/2026Numero di raccolta generale 7049/2026Data pubblicazione 24/03/20261.

Preliminarmente si rileva, come anche evidenziato dalladifesa ricorrente, che nel giudizio di cassazione, inconsiderazione della particolare struttura e della disciplina delprocedimento di legittimità, non è applicabile l'istitutodell'interruzione del processo, con la conseguenza che lamorte di una delle parti, intervenuta dopo la ritualeinstaurazione del giudizio, non assume rilievo, né consenteagli eredi di tale parte l'ingresso nel processo (Cass. n.1757/2016).2.

Con il primo motivo, parte ricorrente deduce (art. 360,n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione del d.lgs. n.546/1993, violazione e falsa applicazione dell’art. 11 delc.c.n.l. per il quadriennio 2006/2009, violazione e falsaapplicazione degli artt. 55-bis e 55-ter del d. lgs. n.165/2001; lamenta che la Corte di merito ha ritenutoirrilevanti i vizi del procedimento disciplinare denunciati siasotto l’aspetto temporale, sia sotto l’aspetto dellacompetenza esclusiva dell’ufficio all’uopo deputato; sostieneche, nell’attuale assetto normativo e contrattuale, ilprovvedimento di sospensione deve essere necessariamentecorrelato al procedimento disciplinare, sicché erroneamentela sentenza impugnata ha richiamato principi non applicabiliperché affermati in un diverso contesto normativo.3.

Con il secondo motivo, parte ricorrente deduce (art.360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione dell’art. 11del c.c.n.l. per il quadriennio 2006/2009, violazione e falsaapplicazione degli artt. 55-bis e 55-ter del d. lgs. n.165/2001; afferma che, essendo il provvedimento disospensione cautelare inserito nell’ambito del procedimentodisciplinare, i vizi di quest’ultimo producono effetti suNlulam ero registro generale 4977/2023Numero sezionale 836/2026misura cautelare.

Numero di raccolta generale 7049/20264.

Con il terzo motivo, parte ricorrente deduce (art. 360, Data pubblicazione 24/03/2026n. 3, c.p.c.) violazione dell’art. 11 del c.c.n.l. per ilquadriennio 2006/2009, violazione degli artt. 55-bis e 55-terdel d. lgs. n. 165/2001; sostiene che, ai sensi della normativavigente, la contestazione dell’addebito è di esclusivacompetenza dell’ufficio competente per i procedimentidisciplinari, e non già della Direzione Generale.5.

Con il quarto motivo, parte ricorrente deduce (art. 360,n. 3, c.p.c.) violazione dell’art. 55-bis, comma 4, d.lgs. n.165/2001 per tardività della contestazione disciplinare,avvenuta oltre lo spirare del termine stabilito dalla legge (40giorni).6.

I motivi, che possono essere trattai congiuntamente perconnessione, non sono fondati.7.

Parte ricorrente ripropone la tesi, già sviluppata neigradi di merito, che, dopo l’approvazione del d. lgs. n.150/2009, che ha introdotto gli artt. 55-bis e 55-ter nel d.lgs. n. 165 del 2001, con la configurazione di un nuovorapporto tra procedimento penale e disciplinare, l’unoautonomo dall’altro, con facoltà di sospensione delprocedimento disciplinare in attesa della definizione di quellopenale, della sostanziale abrogazione dell’istituto dellasospensione cautelare dal servizio, autonoma dalprocedimento disciplinare.8.

La tesi di parte ricorrente non è condivisibile, dovendoconfermarsi l’assunto della Corte di Napoli che la normativain questione regola il procedimento disciplinare e prevedeanche, ma non solo, nel suo ambito, una fattispecie disospensione, strumentale alle finalità proprie delprocedimento disciplinare, ipotesi (dipendenza daNlulam ero registro generale 4977/2023Numero sezionale 836/2026sospensione cautelare adottata con D.D. n. 19/2012 Nudmaerlo di raccolta generale 7049/2026procedimento disciplinare) non ricorrente nella fattispecie al Data pubblicazione 24/03/2026vaglio.9.

Infatti, il d.lgs. n. 165/2001 non disciplina lasospensione cautelare, alla quale fa solo richiamo nel testodell’art. 55-ter, comma 1.

Il rapporto fra disciplina dettatadall’art. 55-ter, disposizioni speciali (che prevedono formeobbligatorie di sospensione cautelare) e contrattazionecollettiva è stato esaminato da Cass. n. 29683/2024, che hachiarito che, ove non ricorrano ipotesi di sospensioneobbligatoria, le condizioni per la sospensione facoltativadevono essere quelle previste dalla contrattazione collettiva.10.

Nella specie, l’art.11 del c.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA] del2010, prevede, al comma 2, che: “Il dirigente può esseresospeso dal servizio con privazione della retribuzione e consospensione dell’incarico anche nel caso in cui sia sottopostoa procedimento penale, anche se non comporti la restrizionedella libertà personale o questa sia comunque cessata,qualora l’Amministrazione disponga, ai sensi dell’art. 55-terdel D.lgs. n. 165 del 2001, la sospensione del procedimentodisciplinare fino a termine di quello penale, ai sensi dell’art.12 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimentopenale)”.11.

Come evidenziato nella pronuncia richiamata, l’art. 55-ter, in base alla sua stessa rubrica, è volto a regolamentare irapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale,definendo in dettaglio, quanto ai soggetti competenti per lavalutazione, alle condizioni oggettive nonché all’incidenzasulle situazioni giuridiche del privato pregiudicate dallasospensione in relazione all’esito del procedimento penale, leNumero registro generale 4977/2023ipotesi di interferenza tra i due procedimenti, comportanti Numero sezionale 836/2026Numero di raccolta generale 7049/2026l’ammissibilità della sospensione.

Quanto alla sospensione Data pubblicazione 24/03/2026cautelare, la norma si limita ad ammettere la facoltà di ricorsoal provvedimento e, quindi, di esercizio del potere senza,tuttavia, porre una specifica regolamentazione quanto agliaspetti soggettivi, oggettivi e agli effetti, inducendo così aritenere che non si tratti di una norma di disciplinadell’istituto, destinato, perciò, a rinvenire aliunde i suoipresupposti applicativi, nel senso che il legislatore, essendosiastenuto dal dettare ulteriori disposizioni, ha voluto, da unlato, richiamare implicitamente le norme speciali, contenutein altri testi normativi, che prevedono ipotesi di sospensioneobbligatoria, dall’altro autorizzare le parti collettive adisciplinare l’istituto della sospensione cautelare facoltativa.12.

La sospensione cautelare rimane misura di autotutelacui l’amministrazione può ricorrere quando l’allontanamentodel lavoratore sia funzionale all’esigenza di verificare fatticensurabili allo stesso addebitati e istituto che non ha naturapropriamente disciplinare, in quanto solo strumentale rispettoalle vicende del procedimento disciplinare (cfr. Cass. n.989/2024 e i precedenti ivi richiamati in motivazione).Avendo la sospensione cautelare natura strumentale e nonsanzionatoria, essa non è condizionata, quanto alla validità,dalle regole che disciplinano l'esercizio del potere disciplinare,perché la stessa trova, nell'impiego pubblicocontrattualizzato, la sua ratio nella necessità di tutelare la«credibilità dell'amministrazione presso il pubblico, cioè ilrapporto di fiducia dei cittadini verso l'istituzione, che puòrischiare di essere incrinato dall'ombra gravante su di essa acausa dell'accusa da cui è colpita una persona attraverso laquale l'istituzione stessa opera» (Corte Cost. n. 206/1999).13.

Non trovano, quindi, applicazione le norme suNlulam ero registro generale 4977/2023Numero sezionale 836/2026competenza proprie del procedimento disciplinare, Neu meirlo di raccolta generale 7049/2026provvedimento resta riservato al dirigente in quanto titolare Data pubblicazione 24/03/2026del potere gestorio del rapporto di impiego; né è possibileanticipare questioni relative alla tempestività dell’iniziativadisciplinare che presuppongono, per essere fatte valere, chequel procedimento sia stato portato a definizione.

D’altrocanto, non si realizza un’irrimediabile lesione dei diritti deldipendente, comunque garantito dall’assegno corrisposto inpendenza della sospensione e, successivamente, dal diritto adottenere la restitutio in integrum in caso di esito positivo delprocedimento penale.14.

A tali principi, espressi nei precedenti richiamati nellamotivazione (cfr. anche Cass. n. 33377/2018, n. 20914/2019)è conforme la sentenza gravata, che ha esaminato lafattispecie con riguardo al momento dell’adozione dellasospensione cautelare contestata e in riferimento allaspecifica norma contrattuale collettiva pertinente.15.

Le spese di lite del presente giudizio, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza.Numero registro generale 4977/2023Numero sezionale 836/2026Numero di raccolta generale 7049/2026Data pubblicazione 24/03/2026AULA 'B'OggettoL A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E SospensionecautelareSEZIONE LAVOROdirigente pubblicoComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: – CompartoMinisteriDott. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente -R.G.N.4977/2023Dott. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].Rep.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] -Rel.

Consigliere-Ud [OSCURATO:DATA_NASCITA]Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - CCDott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 4977-2023 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatoETTORE FREDA;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], inpersona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope2026 legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;836 - controricorrente –avverso la sentenza n. 2685/2022 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 12/08/2022 R.G.N. 3192/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 18/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4977/2023Numero di raccolta generale 7049/2026Data pubblicazione 24/03/20261. [OSCURATO:PERSONA], quale dirigente di 2^ fascia delMinistero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA], in servizio nel2011 presso la DPL di Avellino, impugnava i provvedimenti disospensione dal servizio e dalla retribuzione (D.D. n.420/2011 e D.D. n. 19/2012) adottati in seguito aprocedimenti penali.2.

Rigettata la domanda dal Tribunale di Avellino, la Corted’Appello di Napoli dichiarava cessata la materia delcontendere quanto al primo provvedimento di sospensionecautelare (poiché, in pendenza del giudizio, a seguitodell’assoluzione intervenuta in sede penale la sospensione erastata revocata ed era stata già disposta dall’amministrazionela restitutio in integrum) e confermava la sentenza di primogrado quanto al rigetto della domanda di accertamentodell’illegittimità della seconda sospensione.3.

La Corte territoriale, in sintesi, rilevava che lasospensione cautelare non ha natura disciplinare e che,pertanto, non avevano fondamento i motivi di asseritaillegittimità della sospensione (incompetenza del dirigente,tardività dell’azione disciplinare).4.

Per la cassazione della sentenza d’appello ha propostoricorso il dott. [OSCURATO:PERSONA] con 4 motivi, cui ha resistito concontroricorso il Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA].5.

La difesa di parte ricorrente ha depositato memoriaconclusiva, comunicando il decesso del proprio assistito.Numero registro generale 4977/2023Ragioni della decisione Numero sezionale 836/2026Numero di raccolta generale 7049/2026Data pubblicazione 24/03/20261.

Preliminarmente si rileva, come anche evidenziato dalladifesa ricorrente, che nel giudizio di cassazione, inconsiderazione della particolare struttura e della disciplina delprocedimento di legittimità, non è applicabile l'istitutodell'interruzione del processo, con la conseguenza che lamorte di una delle parti, intervenuta dopo la ritualeinstaurazione del giudizio, non assume rilievo, né consenteagli eredi di tale parte l'ingresso nel processo (Cass. n.1757/2016).2.

Con il primo motivo, parte ricorrente deduce (art. 360,n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione del d.lgs. n.546/1993, violazione e falsa applicazione dell’art. 11 delc.c.n.l. per il quadriennio 2006/2009, violazione e falsaapplicazione degli artt. 55-bis e 55-ter del d. lgs. n.165/2001; lamenta che la Corte di merito ha ritenutoirrilevanti i vizi del procedimento disciplinare denunciati siasotto l’aspetto temporale, sia sotto l’aspetto dellacompetenza esclusiva dell’ufficio all’uopo deputato; sostieneche, nell’attuale assetto normativo e contrattuale, ilprovvedimento di sospensione deve essere necessariamentecorrelato al procedimento disciplinare, sicché erroneamentela sentenza impugnata ha richiamato principi non applicabiliperché affermati in un diverso contesto normativo.3.

Con il secondo motivo, parte ricorrente deduce (art.360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione dell’art. 11del c.c.n.l. per il quadriennio 2006/2009, violazione e falsaapplicazione degli artt. 55-bis e 55-ter del d. lgs. n.165/2001; afferma che, essendo il provvedimento disospensione cautelare inserito nell’ambito del procedimentodisciplinare, i vizi di quest’ultimo producono effetti suNlulam ero registro generale 4977/2023Numero sezionale 836/2026misura cautelare.

Numero di raccolta generale 7049/20264.

Con il terzo motivo, parte ricorrente deduce (art. 360, Data pubblicazione 24/03/2026n. 3, c.p.c.) violazione dell’art. 11 del c.c.n.l. per ilquadriennio 2006/2009, violazione degli artt. 55-bis e 55-terdel d. lgs. n. 165/2001; sostiene che, ai sensi della normativavigente, la contestazione dell’addebito è di esclusivacompetenza dell’ufficio competente per i procedimentidisciplinari, e non già della Direzione Generale.5.

Con il quarto motivo, parte ricorrente deduce (art. 360,n. 3, c.p.c.) violazione dell’art. 55-bis, comma 4, d.lgs. n.165/2001 per tardività della contestazione disciplinare,avvenuta oltre lo spirare del termine stabilito dalla legge (40giorni).6.

I motivi, che possono essere trattai congiuntamente perconnessione, non sono fondati.7.

Parte ricorrente ripropone la tesi, già sviluppata neigradi di merito, che, dopo l’approvazione del d. lgs. n.150/2009, che ha introdotto gli artt. 55-bis e 55-ter nel d.lgs. n. 165 del 2001, con la configurazione di un nuovorapporto tra procedimento penale e disciplinare, l’unoautonomo dall’altro, con facoltà di sospensione delprocedimento disciplinare in attesa della definizione di quellopenale, della sostanziale abrogazione dell’istituto dellasospensione cautelare dal servizio, autonoma dalprocedimento disciplinare.8.

La tesi di parte ricorrente non è condivisibile, dovendoconfermarsi l’assunto della Corte di Napoli che la normativain questione regola il procedimento disciplinare e prevedeanche, ma non solo, nel suo ambito, una fattispecie disospensione, strumentale alle finalità proprie delprocedimento disciplinare, ipotesi (dipendenza daNlulam ero registro generale 4977/2023Numero sezionale 836/2026sospensione cautelare adottata con D.D. n. 19/2012 Nudmaerlo di raccolta generale 7049/2026procedimento disciplinare) non ricorrente nella fattispecie al Data pubblicazione 24/03/2026vaglio.9.

Infatti, il d.lgs. n. 165/2001 non disciplina lasospensione cautelare, alla quale fa solo richiamo nel testodell’art. 55-ter, comma 1.

Il rapporto fra disciplina dettatadall’art. 55-ter, disposizioni speciali (che prevedono formeobbligatorie di sospensione cautelare) e contrattazionecollettiva è stato esaminato da Cass. n. 29683/2024, che hachiarito che, ove non ricorrano ipotesi di sospensioneobbligatoria, le condizioni per la sospensione facoltativadevono essere quelle previste dalla contrattazione collettiva.10.

Nella specie, l’art.11 del c.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA] del2010, prevede, al comma 2, che: “Il dirigente può esseresospeso dal servizio con privazione della retribuzione e consospensione dell’incarico anche nel caso in cui sia sottopostoa procedimento penale, anche se non comporti la restrizionedella libertà personale o questa sia comunque cessata,qualora l’Amministrazione disponga, ai sensi dell’art. 55-terdel D.lgs. n. 165 del 2001, la sospensione del procedimentodisciplinare fino a termine di quello penale, ai sensi dell’art.12 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimentopenale)”.11.

Come evidenziato nella pronuncia richiamata, l’art. 55-ter, in base alla sua stessa rubrica, è volto a regolamentare irapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale,definendo in dettaglio, quanto ai soggetti competenti per lavalutazione, alle condizioni oggettive nonché all’incidenzasulle situazioni giuridiche del privato pregiudicate dallasospensione in relazione all’esito del procedimento penale, leNumero registro generale 4977/2023ipotesi di interferenza tra i due procedimenti, comportanti Numero sezionale 836/2026Numero di raccolta generale 7049/2026l’ammissibilità della sospensione.

Quanto alla sospensione Data pubblicazione 24/03/2026cautelare, la norma si limita ad ammettere la facoltà di ricorsoal provvedimento e, quindi, di esercizio del potere senza,tuttavia, porre una specifica regolamentazione quanto agliaspetti soggettivi, oggettivi e agli effetti, inducendo così aritenere che non si tratti di una norma di disciplinadell’istituto, destinato, perciò, a rinvenire aliunde i suoipresupposti applicativi, nel senso che il legislatore, essendosiastenuto dal dettare ulteriori disposizioni, ha voluto, da unlato, richiamare implicitamente le norme speciali, contenutein altri testi normativi, che prevedono ipotesi di sospensioneobbligatoria, dall’altro autorizzare le parti collettive adisciplinare l’istituto della sospensione cautelare facoltativa.12.

La sospensione cautelare rimane misura di autotutelacui l’amministrazione può ricorrere quando l’allontanamentodel lavoratore sia funzionale all’esigenza di verificare fatticensurabili allo stesso addebitati e istituto che non ha naturapropriamente disciplinare, in quanto solo strumentale rispettoalle vicende del procedimento disciplinare (cfr. Cass. n.989/2024 e i precedenti ivi richiamati in motivazione).Avendo la sospensione cautelare natura strumentale e nonsanzionatoria, essa non è condizionata, quanto alla validità,dalle regole che disciplinano l'esercizio del potere disciplinare,perché la stessa trova, nell'impiego pubblicocontrattualizzato, la sua ratio nella necessità di tutelare la«credibilità dell'amministrazione presso il pubblico, cioè ilrapporto di fiducia dei cittadini verso l'istituzione, che puòrischiare di essere incrinato dall'ombra gravante su di essa acausa dell'accusa da cui è colpita una persona attraverso laquale l'istituzione stessa opera» (Corte Cost. n. 206/1999).13.

Non trovano, quindi, applicazione le norme suNlulam ero registro generale 4977/2023Numero sezionale 836/2026competenza proprie del procedimento disciplinare, Neu meirlo di raccolta generale 7049/2026provvedimento resta riservato al dirigente in quanto titolare Data pubblicazione 24/03/2026del potere gestorio del rapporto di impiego; né è possibileanticipare questioni relative alla tempestività dell’iniziativadisciplinare che presuppongono, per essere fatte valere, chequel procedimento sia stato portato a definizione.

D’altrocanto, non si realizza un’irrimediabile lesione dei diritti deldipendente, comunque garantito dall’assegno corrisposto inpendenza della sospensione e, successivamente, dal diritto adottenere la restitutio in integrum in caso di esito positivo delprocedimento penale.14.

A tali principi, espressi nei precedenti richiamati nellamotivazione (cfr. anche Cass. n. 33377/2018, n. 20914/2019)è conforme la sentenza gravata, che ha esaminato lafattispecie con riguardo al momento dell’adozione dellasospensione cautelare contestata e in riferimento allaspecifica norma contrattuale collettiva pertinente.15.

Le spese di lite del presente giudizio, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese delpresente giudizio, che liquida in € 4.000 per compensi, oltreal rimborso delle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributoNumero registro generale 4977/2023unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del Numero sezionale 836/2026Numero di raccolta generale 7049/2026comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Data pubblicazione 24/03/2026Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 18 febbraio2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioP.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese delpresente giudizio, che liquida in € 4.000 per compensi, oltreal rimborso delle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributoNumero registro generale 4977/2023unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del Numero sezionale 836/2026Numero di raccolta generale 7049/2026comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Data pubblicazione 24/03/2026Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 18 febbraio2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso 4977-2023 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatoETTORE FREDA;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], inpersona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope2026    legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;836 - controricorrente –avverso la sentenza n. 2685/2022 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 12/08/2022 R.G.N. 3192/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 18/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4977/2023Numero di raccolta generale 7049/2026Data pubblicazione 24/03/20261. [OSCURATO:PERSONA], quale dirigente di 2^ fascia delMinistero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA], in servizio nel2011 presso la DPL di Avellino, impugnava i provvedimenti disospensione dal servizio e dalla retribuzione (D.D. n.420/2011 e D.D. n. 19/2012) adottati in seguito aprocedimenti penali.2. Rigettata la domanda dal Tribunale di Avellino, la  Corted’Appello di Napoli dichiarava cessata la materia delcontendere quanto al primo provvedimento di sospensionecautelare (poiché, in pendenza del giudizio, a seguitodell’assoluzione intervenuta in sede penale la sospensione erastata revocata ed era stata già disposta dall’amministrazionela restitutio in integrum) e confermava la sentenza di primogrado quanto al rigetto della domanda di accertamentodell’illegittimità della seconda sospensione.3. La Corte territoriale, in sintesi, rilevava che lasospensione cautelare non ha natura disciplinare e che,pertanto, non avevano fondamento i motivi di asseritaillegittimità della sospensione (incompetenza del dirigente,tardività dell’azione disciplinare).4. Per la cassazione della sentenza d’appello ha propostoricorso il dott. [OSCURATO:PERSONA] con 4 motivi, cui ha resistito concontroricorso il Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA].5. La difesa di parte ricorrente ha depositato memoriaconclusiva, comunicando il decesso del proprio assistito.Numero registro generale 4977/2023Ragioni della decisione Numero sezionale 836/2026Numero di raccolta generale 7049/2026Data pubblicazione 24/03/20261. Preliminarmente si rileva, come anche evidenziato dalladifesa ricorrente, che nel giudizio di cassazione, inconsiderazione della particolare struttura e della disciplina delprocedimento di legittimità, non è applicabile l'istitutodell'interruzione del processo, con la conseguenza che lamorte di una delle parti, intervenuta dopo la ritualeinstaurazione del giudizio, non assume rilievo, né consenteagli eredi di tale parte l'ingresso nel processo (Cass. n.1757/2016).2. Con il primo motivo, parte ricorrente deduce (art.  360,n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione del d.lgs. n.546/1993, violazione e falsa applicazione dell’art. 11 delc.c.n.l. per il quadriennio 2006/2009, violazione e falsaapplicazione degli artt. 55-bis e 55-ter del d. lgs. n.165/2001; lamenta che la Corte di merito ha ritenutoirrilevanti i vizi del procedimento disciplinare denunciati siasotto l’aspetto temporale, sia sotto l’aspetto dellacompetenza esclusiva dell’ufficio all’uopo deputato;  sostieneche, nell’attuale assetto normativo e contrattuale, ilprovvedimento di sospensione deve essere necessariamentecorrelato al procedimento disciplinare, sicché erroneamentela sentenza impugnata ha richiamato principi non applicabiliperché affermati in un diverso contesto normativo.3. Con il secondo motivo, parte ricorrente deduce (art.360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione dell’art. 11del c.c.n.l. per il quadriennio 2006/2009, violazione e falsaapplicazione degli artt. 55-bis e 55-ter del d. lgs. n.165/2001; afferma che, essendo il provvedimento disospensione cautelare inserito nell’ambito del procedimentodisciplinare, i vizi di quest’ultimo producono effetti suNlulam ero registro generale 4977/2023Numero sezionale 836/2026misura cautelare.  Numero di raccolta generale 7049/20264. Con il terzo motivo, parte ricorrente deduce (art.  360, Data pubblicazione 24/03/2026n. 3, c.p.c.) violazione dell’art. 11 del c.c.n.l. per ilquadriennio 2006/2009, violazione degli artt. 55-bis e 55-terdel d. lgs. n. 165/2001; sostiene che, ai sensi della normativavigente, la contestazione dell’addebito è di esclusivacompetenza dell’ufficio competente per i procedimentidisciplinari, e non già della Direzione Generale.5. Con il quarto motivo, parte ricorrente deduce (art.  360,n. 3, c.p.c.)  violazione dell’art. 55-bis, comma 4, d.lgs. n.165/2001 per tardività della contestazione disciplinare,avvenuta oltre lo spirare del termine stabilito dalla legge (40giorni).6. I motivi, che possono essere trattai congiuntamente perconnessione, non sono fondati.7. Parte ricorrente ripropone la tesi, già sviluppata neigradi di merito, che, dopo l’approvazione del d. lgs. n.150/2009, che ha introdotto gli artt. 55-bis e 55-ter nel d.lgs. n. 165 del 2001, con la configurazione di un nuovorapporto tra procedimento penale e disciplinare, l’unoautonomo dall’altro, con facoltà di sospensione delprocedimento disciplinare in attesa della definizione di quellopenale, della sostanziale abrogazione dell’istituto dellasospensione cautelare dal servizio, autonoma dalprocedimento disciplinare.8. La tesi di parte ricorrente non è condivisibile, dovendoconfermarsi l’assunto della Corte di Napoli che la normativain questione regola il procedimento disciplinare e prevedeanche, ma non solo, nel suo ambito, una fattispecie disospensione, strumentale alle finalità proprie delprocedimento disciplinare, ipotesi (dipendenza daNlulam ero registro generale 4977/2023Numero sezionale 836/2026sospensione cautelare adottata con D.D. n. 19/2012 Nudmaerlo  di raccolta generale 7049/2026procedimento disciplinare) non ricorrente nella fattispecie al Data pubblicazione 24/03/2026vaglio.9. Infatti, il d.lgs. n. 165/2001 non disciplina lasospensione cautelare, alla quale fa solo richiamo nel testodell’art. 55-ter, comma 1. Il rapporto fra disciplina dettatadall’art. 55-ter, disposizioni speciali (che prevedono formeobbligatorie di sospensione cautelare) e contrattazionecollettiva è stato esaminato da Cass. n. 29683/2024, che hachiarito che, ove non ricorrano ipotesi di sospensioneobbligatoria, le condizioni per la sospensione facoltativadevono essere quelle previste dalla contrattazione collettiva.10. Nella specie, l’art.11 del c.c.n.l.  [OSCURATO:PERSONA] del2010, prevede, al comma 2, che: “Il dirigente può esseresospeso dal servizio con privazione della retribuzione e consospensione dell’incarico anche nel caso in cui sia sottopostoa procedimento penale, anche se non comporti la restrizionedella libertà personale o questa sia comunque cessata,qualora l’Amministrazione disponga, ai sensi dell’art. 55-terdel D.lgs. n. 165 del 2001, la sospensione del procedimentodisciplinare fino a termine di quello penale, ai sensi dell’art.12 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimentopenale)”.11. Come evidenziato nella pronuncia richiamata, l’art. 55-ter, in base alla sua stessa rubrica, è volto a regolamentare irapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale,definendo in dettaglio, quanto ai soggetti competenti per lavalutazione, alle condizioni oggettive nonché all’incidenzasulle situazioni giuridiche del privato pregiudicate dallasospensione in relazione all’esito del procedimento penale, leNumero registro generale 4977/2023ipotesi di interferenza tra i due procedimenti, comportanti Numero sezionale 836/2026Numero di raccolta generale 7049/2026l’ammissibilità della sospensione. Quanto alla sospensione Data pubblicazione 24/03/2026cautelare, la norma si limita ad ammettere la facoltà di ricorsoal provvedimento e, quindi, di esercizio del potere senza,tuttavia, porre una specifica regolamentazione quanto agliaspetti soggettivi, oggettivi e agli effetti, inducendo così aritenere che non si tratti di una norma di disciplinadell’istituto, destinato, perciò, a rinvenire aliunde i suoipresupposti applicativi, nel senso che il legislatore, essendosiastenuto dal dettare ulteriori disposizioni, ha voluto, da unlato, richiamare implicitamente le norme speciali, contenutein altri testi normativi, che prevedono ipotesi di sospensioneobbligatoria, dall’altro autorizzare le parti collettive adisciplinare l’istituto della sospensione cautelare facoltativa.12. La sospensione cautelare rimane misura di autotutelacui l’amministrazione può ricorrere quando l’allontanamentodel lavoratore sia funzionale all’esigenza di verificare fatticensurabili allo stesso addebitati e istituto che non ha naturapropriamente disciplinare, in quanto solo strumentale rispettoalle vicende del procedimento disciplinare (cfr. Cass. n.989/2024 e i precedenti ivi richiamati in motivazione).Avendo la sospensione cautelare natura strumentale e nonsanzionatoria, essa non è condizionata, quanto alla validità,dalle regole che disciplinano l'esercizio del potere disciplinare,perché la stessa trova, nell'impiego pubblicocontrattualizzato, la sua ratio nella necessità di tutelare la«credibilità dell'amministrazione presso il pubblico, cioè    ilrapporto di fiducia dei cittadini verso l'istituzione, che puòrischiare di essere incrinato dall'ombra gravante su di essa acausa dell'accusa da cui è colpita una persona attraverso laquale l'istituzione stessa opera» (Corte Cost. n. 206/1999).13. Non trovano, quindi, applicazione le norme suNlulam ero registro generale 4977/2023Numero sezionale 836/2026competenza proprie del procedimento disciplinare, Neu meirlo  di raccolta generale 7049/2026provvedimento resta riservato al dirigente in quanto titolare Data pubblicazione 24/03/2026del potere gestorio del rapporto di impiego; né è possibileanticipare questioni relative alla tempestività dell’iniziativadisciplinare che presuppongono, per essere fatte valere, chequel procedimento sia stato portato a definizione. D’altrocanto, non si realizza un’irrimediabile lesione dei diritti deldipendente, comunque garantito dall’assegno corrisposto inpendenza della sospensione e, successivamente, dal diritto adottenere la restitutio in integrum in caso di esito positivo delprocedimento penale.14. A tali principi, espressi nei precedenti richiamati nellamotivazione (cfr. anche Cass. n. 33377/2018, n. 20914/2019)è conforme la sentenza gravata, che ha esaminato lafattispecie con riguardo al momento dell’adozione dellasospensione cautelare contestata e in riferimento allaspecifica norma contrattuale collettiva pertinente.15. Le spese di lite del presente giudizio, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza.Numero registro generale 4977/2023Numero sezionale 836/2026Numero di raccolta generale 7049/2026Data pubblicazione 24/03/2026AULA 'B'OggettoL A  C O R T E  S U P R E M A  D I  C A S S A Z I O N E  SospensionecautelareSEZIONE LAVOROdirigente pubblicoComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: – CompartoMinisteriDott. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente -R.G.N.4977/2023Dott. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].Rep.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] -Rel. Consigliere-Ud [OSCURATO:DATA_NASCITA]Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - CCDott. [OSCURATO:PERSONA]   - Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 4977-2023 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatoETTORE FREDA;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], inpersona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope2026    legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;836 - controricorrente –avverso la sentenza n. 2685/2022 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 12/08/2022 R.G.N. 3192/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 18/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4977/2023Numero di raccolta generale 7049/2026Data pubblicazione 24/03/20261. [OSCURATO:PERSONA], quale dirigente di 2^ fascia delMinistero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA], in servizio nel2011 presso la DPL di Avellino, impugnava i provvedimenti disospensione dal servizio e dalla retribuzione (D.D. n.420/2011 e D.D. n. 19/2012) adottati in seguito aprocedimenti penali.2. Rigettata la domanda dal Tribunale di Avellino, la  Corted’Appello di Napoli dichiarava cessata la materia delcontendere quanto al primo provvedimento di sospensionecautelare (poiché, in pendenza del giudizio, a seguitodell’assoluzione intervenuta in sede penale la sospensione erastata revocata ed era stata già disposta dall’amministrazionela restitutio in integrum) e confermava la sentenza di primogrado quanto al rigetto della domanda di accertamentodell’illegittimità della seconda sospensione.3. La Corte territoriale, in sintesi, rilevava che lasospensione cautelare non ha natura disciplinare e che,pertanto, non avevano fondamento i motivi di asseritaillegittimità della sospensione (incompetenza del dirigente,tardività dell’azione disciplinare).4. Per la cassazione della sentenza d’appello ha propostoricorso il dott. [OSCURATO:PERSONA] con 4 motivi, cui ha resistito concontroricorso il Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA].5. La difesa di parte ricorrente ha depositato memoriaconclusiva, comunicando il decesso del proprio assistito.Numero registro generale 4977/2023Ragioni della decisione Numero sezionale 836/2026Numero di raccolta generale 7049/2026Data pubblicazione 24/03/20261. Preliminarmente si rileva, come anche evidenziato dalladifesa ricorrente, che nel giudizio di cassazione, inconsiderazione della particolare struttura e della disciplina delprocedimento di legittimità, non è applicabile l'istitutodell'interruzione del processo, con la conseguenza che lamorte di una delle parti, intervenuta dopo la ritualeinstaurazione del giudizio, non assume rilievo, né consenteagli eredi di tale parte l'ingresso nel processo (Cass. n.1757/2016).2. Con il primo motivo, parte ricorrente deduce (art.  360,n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione del d.lgs. n.546/1993, violazione e falsa applicazione dell’art. 11 delc.c.n.l. per il quadriennio 2006/2009, violazione e falsaapplicazione degli artt. 55-bis e 55-ter del d. lgs. n.165/2001; lamenta che la Corte di merito ha ritenutoirrilevanti i vizi del procedimento disciplinare denunciati siasotto l’aspetto temporale, sia sotto l’aspetto dellacompetenza esclusiva dell’ufficio all’uopo deputato;  sostieneche, nell’attuale assetto normativo e contrattuale, ilprovvedimento di sospensione deve essere necessariamentecorrelato al procedimento disciplinare, sicché erroneamentela sentenza impugnata ha richiamato principi non applicabiliperché affermati in un diverso contesto normativo.3. Con il secondo motivo, parte ricorrente deduce (art.360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione dell’art. 11del c.c.n.l. per il quadriennio 2006/2009, violazione e falsaapplicazione degli artt. 55-bis e 55-ter del d. lgs. n.165/2001; afferma che, essendo il provvedimento disospensione cautelare inserito nell’ambito del procedimentodisciplinare, i vizi di quest’ultimo producono effetti suNlulam ero registro generale 4977/2023Numero sezionale 836/2026misura cautelare.  Numero di raccolta generale 7049/20264. Con il terzo motivo, parte ricorrente deduce (art.  360, Data pubblicazione 24/03/2026n. 3, c.p.c.) violazione dell’art. 11 del c.c.n.l. per ilquadriennio 2006/2009, violazione degli artt. 55-bis e 55-terdel d. lgs. n. 165/2001; sostiene che, ai sensi della normativavigente, la contestazione dell’addebito è di esclusivacompetenza dell’ufficio competente per i procedimentidisciplinari, e non già della Direzione Generale.5. Con il quarto motivo, parte ricorrente deduce (art.  360,n. 3, c.p.c.)  violazione dell’art. 55-bis, comma 4, d.lgs. n.165/2001 per tardività della contestazione disciplinare,avvenuta oltre lo spirare del termine stabilito dalla legge (40giorni).6. I motivi, che possono essere trattai congiuntamente perconnessione, non sono fondati.7. Parte ricorrente ripropone la tesi, già sviluppata neigradi di merito, che, dopo l’approvazione del d. lgs. n.150/2009, che ha introdotto gli artt. 55-bis e 55-ter nel d.lgs. n. 165 del 2001, con la configurazione di un nuovorapporto tra procedimento penale e disciplinare, l’unoautonomo dall’altro, con facoltà di sospensione delprocedimento disciplinare in attesa della definizione di quellopenale, della sostanziale abrogazione dell’istituto dellasospensione cautelare dal servizio, autonoma dalprocedimento disciplinare.8. La tesi di parte ricorrente non è condivisibile, dovendoconfermarsi l’assunto della Corte di Napoli che la normativain questione regola il procedimento disciplinare e prevedeanche, ma non solo, nel suo ambito, una fattispecie disospensione, strumentale alle finalità proprie delprocedimento disciplinare, ipotesi (dipendenza daNlulam ero registro generale 4977/2023Numero sezionale 836/2026sospensione cautelare adottata con D.D. n. 19/2012 Nudmaerlo  di raccolta generale 7049/2026procedimento disciplinare) non ricorrente nella fattispecie al Data pubblicazione 24/03/2026vaglio.9. Infatti, il d.lgs. n. 165/2001 non disciplina lasospensione cautelare, alla quale fa solo richiamo nel testodell’art. 55-ter, comma 1. Il rapporto fra disciplina dettatadall’art. 55-ter, disposizioni speciali (che prevedono formeobbligatorie di sospensione cautelare) e contrattazionecollettiva è stato esaminato da Cass. n. 29683/2024, che hachiarito che, ove non ricorrano ipotesi di sospensioneobbligatoria, le condizioni per la sospensione facoltativadevono essere quelle previste dalla contrattazione collettiva.10. Nella specie, l’art.11 del c.c.n.l.  [OSCURATO:PERSONA] del2010, prevede, al comma 2, che: “Il dirigente può esseresospeso dal servizio con privazione della retribuzione e consospensione dell’incarico anche nel caso in cui sia sottopostoa procedimento penale, anche se non comporti la restrizionedella libertà personale o questa sia comunque cessata,qualora l’Amministrazione disponga, ai sensi dell’art. 55-terdel D.lgs. n. 165 del 2001, la sospensione del procedimentodisciplinare fino a termine di quello penale, ai sensi dell’art.12 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimentopenale)”.11. Come evidenziato nella pronuncia richiamata, l’art. 55-ter, in base alla sua stessa rubrica, è volto a regolamentare irapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale,definendo in dettaglio, quanto ai soggetti competenti per lavalutazione, alle condizioni oggettive nonché all’incidenzasulle situazioni giuridiche del privato pregiudicate dallasospensione in relazione all’esito del procedimento penale, leNumero registro generale 4977/2023ipotesi di interferenza tra i due procedimenti, comportanti Numero sezionale 836/2026Numero di raccolta generale 7049/2026l’ammissibilità della sospensione. Quanto alla sospensione Data pubblicazione 24/03/2026cautelare, la norma si limita ad ammettere la facoltà di ricorsoal provvedimento e, quindi, di esercizio del potere senza,tuttavia, porre una specifica regolamentazione quanto agliaspetti soggettivi, oggettivi e agli effetti, inducendo così aritenere che non si tratti di una norma di disciplinadell’istituto, destinato, perciò, a rinvenire aliunde i suoipresupposti applicativi, nel senso che il legislatore, essendosiastenuto dal dettare ulteriori disposizioni, ha voluto, da unlato, richiamare implicitamente le norme speciali, contenutein altri testi normativi, che prevedono ipotesi di sospensioneobbligatoria, dall’altro autorizzare le parti collettive adisciplinare l’istituto della sospensione cautelare facoltativa.12. La sospensione cautelare rimane misura di autotutelacui l’amministrazione può ricorrere quando l’allontanamentodel lavoratore sia funzionale all’esigenza di verificare fatticensurabili allo stesso addebitati e istituto che non ha naturapropriamente disciplinare, in quanto solo strumentale rispettoalle vicende del procedimento disciplinare (cfr. Cass. n.989/2024 e i precedenti ivi richiamati in motivazione).Avendo la sospensione cautelare natura strumentale e nonsanzionatoria, essa non è condizionata, quanto alla validità,dalle regole che disciplinano l'esercizio del potere disciplinare,perché la stessa trova, nell'impiego pubblicocontrattualizzato, la sua ratio nella necessità di tutelare la«credibilità dell'amministrazione presso il pubblico, cioè    ilrapporto di fiducia dei cittadini verso l'istituzione, che puòrischiare di essere incrinato dall'ombra gravante su di essa acausa dell'accusa da cui è colpita una persona attraverso laquale l'istituzione stessa opera» (Corte Cost. n. 206/1999).13. Non trovano, quindi, applicazione le norme suNlulam ero registro generale 4977/2023Numero sezionale 836/2026competenza proprie del procedimento disciplinare, Neu meirlo  di raccolta generale 7049/2026provvedimento resta riservato al dirigente in quanto titolare Data pubblicazione 24/03/2026del potere gestorio del rapporto di impiego; né è possibileanticipare questioni relative alla tempestività dell’iniziativadisciplinare che presuppongono, per essere fatte valere, chequel procedimento sia stato portato a definizione. D’altrocanto, non si realizza un’irrimediabile lesione dei diritti deldipendente, comunque garantito dall’assegno corrisposto inpendenza della sospensione e, successivamente, dal diritto adottenere la restitutio in integrum in caso di esito positivo delprocedimento penale.14. A tali principi, espressi nei precedenti richiamati nellamotivazione (cfr. anche Cass. n. 33377/2018, n. 20914/2019)è conforme la sentenza gravata, che ha esaminato lafattispecie con riguardo al momento dell’adozione dellasospensione cautelare contestata e in riferimento allaspecifica norma contrattuale collettiva pertinente.15. Le spese di lite del presente giudizio, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese delpresente giudizio, che liquida in € 4.000 per compensi, oltreal rimborso delle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributoNumero registro generale 4977/2023unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del Numero sezionale 836/2026Numero di raccolta generale 7049/2026comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.  Data pubblicazione 24/03/2026Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 18 febbraio2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioP.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese delpresente giudizio, che liquida in € 4.000 per compensi, oltreal rimborso delle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributoNumero registro generale 4977/2023unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del Numero sezionale 836/2026Numero di raccolta generale 7049/2026comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.  Data pubblicazione 24/03/2026Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 18 febbraio2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]