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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 22 settembre 2022

Cassazione n. 38739/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con il decreto in epigrafe, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato il decreto emesso dal Tribunale in sede con il quale veniva applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ritenendo detta misura idonea a fronteggiare la pericolosità sociale del ricorrente.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge relativamente agli artt. 4, comma 1 lettera a), e 6, D. Lgs. n. 159 del 2011 e art. 125 cod. proc. pen.

Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto del dedotto motivo di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché di stampo prettamente confutativo delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, che ha linearmente applicato le coordinate giurisprudenziali in tema di valutazione dell'attualità della pericolosità sociale di soggetto indiziato di appartenenza ad associazione mafiosa.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 22 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con il decreto in epigrafe, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato il decreto emesso dal Tribunale in sede con il quale veniva applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ritenendo detta misura idonea a fronteggiare la pericolosità sociale del ricorrente. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge relativamente agli artt. 4, comma 1 lettera a), e 6, D. Lgs. n. 159 del 2011 e art. 125 cod. proc. pen. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto del dedotto motivo di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché di stampo prettamente confutativo delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, che ha linearmente applicato le coordinate giurisprudenziali in tema di valutazione dell'attualità della pericolosità sociale di soggetto indiziato di appartenenza ad associazione mafiosa. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Decreto Cassazione n. 38739/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris