CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21334/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [tAr' Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 22 settembre 2021, con cui il Tribunale di Taranto aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 4 legge n. 110/1975, commesso il 19 settembre 2015, condannandolo alla pena di mesi quattro di arresto ed C 800 di ammenda; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione del giudizio sull'assenza di giustificato motivo, del diniego dell'attenuante speciale e della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; rilevato che la sentenza di appello ha motivato in relazione all'assenza di giustificato motivo e in relazione al diniego dell'attenuante speciale, mentre l'applicazione della causa di non punibilità, non richiesta nel giudizio di appello, è incompatibile con la motivazione del diniego dell'attenuante speciale; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 apri