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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 aprile 2022

Cassazione n. 17624/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino, in sede di giudizio di rinvio, ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino del 2 maggio 2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro seimila di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione dell'art. 99 cod. pen, in ordine alla mancata disapplicazione della recidiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Con riferimento al primo motivo di ricorso, va osservato che, per la configurabi- lità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le pe- culiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n, 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).

A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Mílone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non po- tendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940).

Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno.

La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei princìpi e la relativa motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine logico, La Corte distrettuale, infatti, ha reputato decisivi, ai fini della valutazione del grado di offensività della condotta, i plurimi precedenti penali, anche specifici, fattori tutti ritenuti logicamente sintomatici dell'abitualità della condotta e del radicato inse- rimento del Ndiaye nel circuito dei piccoli trafficanti e della mancanza di segni di resipiscenza.

Si tratta di circostanze indiscutibilmente significative, sotto entrambi i profili, che rientrano tra i parametri espressamente considerati dall'art. 133 cod. pen..

Il dato segnalato dal ricorrente della non irrevocabilità di uno dei precedenti pe- nali citati dalla Corte di appello deve ritenersi non documentato ai fini dell'autosuffi- cienza e comunque ininfluente, stante la tenuta logica complessiva dell'impianto mo- tivazionale in cui si è dato ampiamente conto dell'accresciuto allarme sociale desu- mibile dalle pregresse condanne.

2. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peti_ P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 20 aprile 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 'dente 9 Aldo sposi C Donata F rranti -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino, in sede di giudizio di rinvio, ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino del 2 maggio 2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro seimila di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione dell'art. 99 cod. pen, in ordine alla mancata disapplicazione della recidiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Con riferimento al primo motivo di ricorso, va osservato che, per la configurabi- lità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le pe- culiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n, 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Mílone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non po- tendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940). Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno. La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei princìpi e la relativa motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine logico, La Corte distrettuale, infatti, ha reputato decisivi, ai fini della valutazione del grado di offensività della condotta, i plurimi precedenti penali, anche specifici, fattori tutti ritenuti logicamente sintomatici dell'abitualità della condotta e del radicato inse- rimento del Ndiaye nel circuito dei piccoli trafficanti e della mancanza di segni di resipiscenza. Si tratta di circostanze indiscutibilmente significative, sotto entrambi i profili, che rientrano tra i parametri espressamente considerati dall'art. 133 cod. pen.. Il dato segnalato dal ricorrente della non irrevocabilità di uno dei precedenti pe- nali citati dalla Corte di appello deve ritenersi non documentato ai fini dell'autosuffi- cienza e comunque ininfluente, stante la tenuta logica complessiva dell'impianto mo- tivazionale in cui si è dato ampiamente conto dell'accresciuto allarme sociale desu- mibile dalle pregresse condanne. 2. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peti_ P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 20 aprile 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 'dente 9 Aldo sposi C Donata F rranti -