CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 giugno 2022
Cassazione n. 23797/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZAinterlocutoria sul ricorso iscritto al n. 23923/2017R.G. proposto da Ministero dello [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in Roma, via le G iulio Cesare n. 59, presso l o studio de ll’a vv. t o [OSCURATO:PERSONA] , che l a rappresenta e difendecon gli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura per notar Dirk GrossKopf del 17 novembre 2017, in atti; –controricorrente – Oggetto: registrazione marchio prova dell’uso AC-27/06/2022 r.g. n. 23923/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] enei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. S.r.l.; –intimata – avverso la sentenza n. 17 /1 7 della Co mmissione dei Ricorsi contro i provvedimenti dell’[OSCURATO:PERSONA] e Marchi , depositata in data 12 giugno2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27 giugno2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Ministero d ello [OSCURATO:PERSONA] ha propo sto ricorso percassazione, affidato a un motiv o , avverso la sentenza con cui la Commissione dei r icorsi contro i provvedimenti dell’[OSCURATO:PERSONA] e Marchi ha accolto l’opposizione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] GmbH avverso la domanda di registrazione del marchio verbale “Aerosilex” presentata dalla [OSCURATO:PERSONA]. S.r.l. , ordinando per l’ effetto all’Ufficio I taliano Brevetti e Marchi di respingere la domanda di registrazione con riferimento a tutte le categorie di prodotti rivendicate. 2. [OSCURATO:PERSONA] GmbH ha resistito con controricorso , mentrela [OSCURATO:PERSONA]. S.r.l. è rimasta intimata . 3. [OSCURATO:PERSONA] , per qu anto in questa sede ancora rileva, ha ritenuto ammissibile l’esame del merito del ricorso avente a oggetto la prova d’uso del marchio Aerosil , a ciò non ostando la limitazione dell’esclusiva ai prodotti della classe 01 ( prodotti chimici destinati all’agricoltura, all’orticoltura e alla silvicoltura; concimiper terreni; composizioni per estinguere il fuoco), siccome l’esclusiva andava qualificata come estesa anche ai prodotti della categoria 17 ( materie per turare, stoppa re e isolare ; isolanti ) e r.g. n. 23923/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] alla categoria 19 ( materiali da costruzione non metallici; asfalto, pece e bitume; materiali d costruzione con proprietà isolanti ); nel merito, la Commissioneha ritenuto sussistente la confondibilità del marchio in registrazion e Aerosilex con quello già registrato dell’opponenteAerosil, siccome identico, anche foneticamente, per 7 lettere su 9, nonché somigliante in senso visivo, in relazione al futuro utilizzo su prodotti affini e comuni alla stessa fascia di mercato. 4. Le parti costituite h a nno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso lamenta « V iolazione e falsa applicazione dell’art. 178, quarto comma, d.l.vo 10.2.2005, n. 30, dell’art. 24, primo comma d. l.vo 10.2.2005, n. 30 e dell’art. 12, primo comma, lett . d) d.lvo 10.2.2005, n. 30 in relazione al l’ art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.», deducendo l’erroneità della decisione nella parte in cui, pur avendo ritenuto mancata la prova da parte della opponentedel preuso del proprio marchio nell’ambito merceologico di cui alla classe 01, anziché respingere l’ opposizione , ha ritenuto di poter proseguire l’indagine per le classi 17 a 19, non protette in realtàda alcun marchio anteriore . 2. Il controricorso svolge argomentazioni volte a evidenziare l’inammissibilità dell’avversa impugnazione, di cui chiede comunque il rigetto. 3. Rileva la Corte che l a questione , sollevata nel controricorso di Evonik e da questa ribadita nella memoria ex art. 380bis1 cod. proc. civ.,inerente alla carenza di legittimazione ed interesse ad agire del ricorrente Ministero a impugnare la decisione della Commissione involge un tema nuov o , non rinvenendosi precedenti nella giurisprudenza della Corte, e di indubbio rilievo r.g. n. 23923/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] nomofilattico, imponendo l’analisi del ruolo dell’U . I . B . M . nel giudizio in esame alla luce della normativa che lo regola, con particolare relazione ai limiti di espressione dell’interesse pubblico alla correttezza della registrazione rispetto agli interessi privatiche nel relativo giudizio parimenti vengono rappresentati ; tanto determina la opportun ità della trattazione in pubblica udienza, ai sensi dell’art. 375, secondocomma. cod. proc. civ. P.Q.M. La Corte rinvia a nuovo ruolo disponendo che la causa sia trattata nella pubblica udienza della Prima sezione civile. Così disposto i