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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 giugno 2025

Cassazione n. 02257/2026

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o la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' XXXXXXXXXXXXXXXX, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] sentenza del 03/06/2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 03/06/2025, la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 14/02/2023, appellata da XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con cui l’imputato era dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 640, comma 1 e 2, n. 2-bis cod. pen. e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza, condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 60 di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali, con confisca e distruzione di quanto in sequestro.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo propone ricorso il difensore di fiducia dell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA]Urso, articolando due motivi.

2.1. Con primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all’art. 61, comma 1, n. 5 cod. pen., deducendo come la Corte territoriale non abbia fatto corretta applicazione della norma, secondo la interpretazione dei giudici di legittimità per cui, per la integrazione della indicata circostanza aggravante, non è sufficiente la sola età della persona offesa.

2.2. Con secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod, proc, pen. in relazione agli artt. 152 e 61, comma 1, n. 5 cod. pen., il ricorrente insta, attraverso le medesime argomentazioni, affinché, esclusa la ricorrenza della aggravante indicata, la sentenza venga annullata senza rinvio per intervenuta estinzione del reato per remissione di querela. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, essendo manifestamente infondati i motivi proposti.

1.1. Le Sezioni unite di questa Corte (n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095), risolvendo il contrasto delineatosi, con diverse accentuazioni, nella giurisprudenza di legittimità, hanno affermato che, ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante prevista dall'art. 61, comma 1, n. 5, cod. pen., le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente abbia profittato, debbono tradursi, in concreto, in una particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo del reato, non essendo sufficiente l'idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione dello stesso; quanto al metodo di accertamento, poi, esso è stato declinato attraverso verifiche, riguardanti, nell'ordine, l'esistenza di una circostanza di tempo, di luogo o di persona in astratto idonea ad ingenerare una situazione di "ostacolo alla pubblica o privata difesa"; la produzione in concreto dell'effetto di "ostacolo alla pubblica o privata difesa" che ne sia effettivamente derivato; il fatto che l'agente ne abbia concretamente "profittato" (avendone, quindi, consapevolezza); l’assenza di circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto.

Peraltro, proprio affrontando lo specifico profilo della minorata difesa correlata alle condizioni relative all'età della persona offesa, le Sezioni unite hanno postulato, ripudiando anche al riguardo ogni automatismo e presunzione, il medesimo metodo di verifica, con un accertamento in concreto, caso per caso, delle condizioni che consentano, attraverso una complessiva valutazione, di ritenere effettivamente realizzata una diminuita capacità di difesa, sia pubblica che privata, in modo da assicurare la coerenza dell'applicazione della circostanza aggravante con il suo fondamento giustificativo, ossia con il maggior disvalore della condotta derivante dall'approfittamento delle «possibilità di facilitazione dell'azione delittuosa offerte dal particolare contesto in cui l'azione verrà a svolgersi».

Nel solco ermeneutico così tracciato, la successiva giurisprudenza ha ribadito che, ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 5, cod. pen., l'età avanzata della persona offesa non realizza una presunzione assoluta di minorata difesa per la ridotta capacità di resistenza, dovendosi valutare la ricorrenza di situazioni che denotino la particolare vulnerabilità della vittima dalla quale l'agente trae consapevolmente vantaggio (Sez. 2, n. 16017 del 14/03/2023, PG c/ Leone,Rv. 284523 – 01; Sez. 5, n. 4273 del 10/12/2021, dep. 2022, Leva, Rv. 282741 – 01).

1.2. Orbene, la Corte territoriale ha rilevato che la ‘truffa dello specchietto’, posta in essere dall’imputato nel caso di specie ai danni di vittima ultraottantenne, «è [stata] caratterizzata dall’interazione tra l’autore del reato e la individuata anziana vittima, nella convinzione che le ridotte capacità di questa di rendersi conto di quanto sta accadendo e di reagire la condurranno ad esaudire la richiesta di risarcimento»; ‘convinzione’ materializzata, a parere dei giudici di appello, atteso che, «nonostante gli espedienti grossolani» messi in scena per simulare il contatto tra le vetture, l’anziano «prontamente consegnava all’imputato la somma richiesta a titolo di risarcimento del danno» (pag. 2 della sentenza impugnata).

È stata, dunque, fatta corretta applicazione della norma di cui all'art. 61, comma 1, n. 5, cod. pen., nel caso di specie, con motivazione compiuta, logica e congrua con cui si sono illustrate, in aderenza alle risultanze probatorie, le circostanze concrete che hanno consentito di ritenere accertata la ridotta capacità di resistenza e la particolare vulnerabilità della vittima, dalle quali l'agente ha tratto consapevolmente vantaggio, di talché la privata difesa ne è risultata in concreto ostacolata, non risultando vieppiù, né essendo state dedotte, circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto.

1.3. Le superiori considerazioni risultano assorbenti della censura di cui al secondo motivo di ricorso, atteso che la ricorrenza dell’aggravante di cui all’art. 61, comma 1, n. 5 cod. pen. rende il reato procedibile d’ufficio, a norma dell’art. 640, ultimo comma, cod. pen. 1.4.

All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo alla natura della sentenza impugnata e dei motivi, appare conforme a giustizia stabilire in misura di euro

3.000. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 17/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' XXXXXXXXXXXXXXXX, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] sentenza del 03/06/2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 03/06/2025, la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 14/02/2023, appellata da XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con cui l’imputato era dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 640, comma 1 e 2, n. 2-bis cod. pen. e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza, condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 60 di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali, con confisca e distruzione di quanto in sequestro. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo propone ricorso il difensore di fiducia dell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA]Urso, articolando due motivi. 2.1. Con primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all’art. 61, comma 1, n. 5 cod. pen., deducendo come la Corte territoriale non abbia fatto corretta applicazione della norma, secondo la interpretazione dei giudici di legittimità per cui, per la integrazione della indicata circostanza aggravante, non è sufficiente la sola età della persona offesa. 2.2. Con secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod, proc, pen. in relazione agli artt. 152 e 61, comma 1, n. 5 cod. pen., il ricorrente insta, attraverso le medesime argomentazioni, affinché, esclusa la ricorrenza della aggravante indicata, la sentenza venga annullata senza rinvio per intervenuta estinzione del reato per remissione di querela. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, essendo manifestamente infondati i motivi proposti. 1.1. Le Sezioni unite di questa Corte (n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095), risolvendo il contrasto delineatosi, con diverse accentuazioni, nella giurisprudenza di legittimità, hanno affermato che, ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante prevista dall'art. 61, comma 1, n. 5, cod. pen., le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente abbia profittato, debbono tradursi, in concreto, in una particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo del reato, non essendo sufficiente l'idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione dello stesso; quanto al metodo di accertamento, poi, esso è stato declinato attraverso verifiche, riguardanti, nell'ordine, l'esistenza di una circostanza di tempo, di luogo o di persona in astratto idonea ad ingenerare una situazione di "ostacolo alla pubblica o privata difesa"; la produzione in concreto dell'effetto di "ostacolo alla pubblica o privata difesa" che ne sia effettivamente derivato; il fatto che l'agente ne abbia concretamente "profittato" (avendone, quindi, consapevolezza); l’assenza di circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto. Peraltro, proprio affrontando lo specifico profilo della minorata difesa correlata alle condizioni relative all'età della persona offesa, le Sezioni unite hanno postulato, ripudiando anche al riguardo ogni automatismo e presunzione, il medesimo metodo di verifica, con un accertamento in concreto, caso per caso, delle condizioni che consentano, attraverso una complessiva valutazione, di ritenere effettivamente realizzata una diminuita capacità di difesa, sia pubblica che privata, in modo da assicurare la coerenza dell'applicazione della circostanza aggravante con il suo fondamento giustificativo, ossia con il maggior disvalore della condotta derivante dall'approfittamento delle «possibilità di facilitazione dell'azione delittuosa offerte dal particolare contesto in cui l'azione verrà a svolgersi». Nel solco ermeneutico così tracciato, la successiva giurisprudenza ha ribadito che, ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 5, cod. pen., l'età avanzata della persona offesa non realizza una presunzione assoluta di minorata difesa per la ridotta capacità di resistenza, dovendosi valutare la ricorrenza di situazioni che denotino la particolare vulnerabilità della vittima dalla quale l'agente trae consapevolmente vantaggio (Sez. 2, n. 16017 del 14/03/2023, PG c/ Leone,Rv. 284523 – 01; Sez. 5, n. 4273 del 10/12/2021, dep. 2022, Leva, Rv. 282741 – 01). 1.2. Orbene, la Corte territoriale ha rilevato che la ‘truffa dello specchietto’, posta in essere dall’imputato nel caso di specie ai danni di vittima ultraottantenne, «è [stata] caratterizzata dall’interazione tra l’autore del reato e la individuata anziana vittima, nella convinzione che le ridotte capacità di questa di rendersi conto di quanto sta accadendo e di reagire la condurranno ad esaudire la richiesta di risarcimento»; ‘convinzione’ materializzata, a parere dei giudici di appello, atteso che, «nonostante gli espedienti grossolani» messi in scena per simulare il contatto tra le vetture, l’anziano «prontamente consegnava all’imputato la somma richiesta a titolo di risarcimento del danno» (pag. 2 della sentenza impugnata). È stata, dunque, fatta corretta applicazione della norma di cui all'art. 61, comma 1, n. 5, cod. pen., nel caso di specie, con motivazione compiuta, logica e congrua con cui si sono illustrate, in aderenza alle risultanze probatorie, le circostanze concrete che hanno consentito di ritenere accertata la ridotta capacità di resistenza e la particolare vulnerabilità della vittima, dalle quali l'agente ha tratto consapevolmente vantaggio, di talché la privata difesa ne è risultata in concreto ostacolata, non risultando vieppiù, né essendo state dedotte, circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto. 1.3. Le superiori considerazioni risultano assorbenti della censura di cui al secondo motivo di ricorso, atteso che la ricorrenza dell’aggravante di cui all’art. 61, comma 1, n. 5 cod. pen. rende il reato procedibile d’ufficio, a norma dell’art. 640, ultimo comma, cod. pen. 1.4. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo alla natura della sentenza impugnata e dei motivi, appare conforme a giustizia stabilire in misura di euro 3.000. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 17/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
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