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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 gennaio 2021

Cassazione n. 38570/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al nr. 5099/2021, sollevato dal [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza n. 46/2021, depositata il 28/1/2021, nel procedimento vedente tra: [OSCURATO:PERSONA], da una parte, [OSCURATO:PERSONA], dall'altra; - ricorrenti - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla relatrice [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] che chiede che la Corte di Cassazione, ai sensi degli articoli 44, 45 e 47 cod. proc. civ., in accoglimento del conflitto di competenza sollevato di ufficio dal giudice di pace di Pescara, voglia dichiarare che il giudice di Pace di Trebisacce è giudice competente alla trattazione del presente giudizio, più compiutamente indicato in epigrafe, con conseguente fissazione del termine per la riassunzione del giudizio; rilevato che: -il Giudice di pace di Pescara ha chiesto d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'art. 45 cod. proc. civ. prospettando il conflitto negativo di competenza dopo che il Giudice di pace di Agnone avanti al quale è stata proposta opposizione a sanzione amministrativa dalla società So.G.E.T. avverso il verbale di contestazione della violazione dell'articolo 126 bis, comma 2, del codice della strada per non avere comunicato i dati del conducente, richiesti a seguito della notifica di precedente verbale di contravvenzione per violazione dell'articolo 142 comma 8 C.d.S. ha negato la propria competenza; -il Giudice di pace di Agnone con sentenza del 20 agosto 2020 dichiarava infatti la propria incompetenza territoriale in favore, alternativamente del Giudice di pace di Trebisacce quale giudice del luogo ove era stata rilevata l'infrazione di cui al verbale presupposto, ovvero del Giudice di pace di Pescara, quale il giudice del luogo dove ha sede legale o residenza la parte ricorrente, tenuta ad effettuare la prescritta comunicazione dei dati della patente dell'effettivo trasgressore; -il Giudice di pace di Pescara, avanti al quale era riassunto il procedimento, ritenendo vigente in materia il principio della competenza funzionale inderogabile del giudice del luogo in cui ha sede l'organo di polizia accertatore e presso il quale sarebbe dovuta pervenire la comunicazione omessa, ha richiesto d'ufficio il regolamento di competenza; -le parti del procedimento nonostante la comunicazione effettuata non hanno depositato scritture e note difensive; considerato che: Ric. 2021 n. 05099 sez.

M2 - ud. 01-07-2021 -2- -va premessa l'ammissibilità del regolamento di competenza richiesto d'ufficio dal giudice di pace in un giudizio di opposizione a sanzioni amministrative, stante la natura di criterio di competenza funzionale equiparabile a quello della competenza territoriale inderogabile e posto che l'articolo 46 del codice di procedura civile rende inapplicabile al procedimento davanti al giudice di pace le sole disposizioni concernenti il regolamento di competenza ad istanza di parte (cfr. Cass.15382/2012; id.25232/2014); -va pure rilevato il rispetto del termine pacificamente individuato dalla giurisprudenza di questa corte in materia di regolamento di competenza d'ufficio e secondo la quale il giudice indicato come competente da quello originariamente adito ed innanzi al quale la causa è stata riassunta, può rilevare, a sua volta, la propria incompetenza non oltre la prima udienza di trattazione, essendogli altrimenti preclusa la possibilità di sollevare il conflitto di competenza (cfr. Cass.16143/2015); -quanto poi al criterio della competenza territoriale applicabile al caso di specie, va richiamato il principio in forza del quale l'opposizione avverso il verbale di contestazione di infrazione al codice della strada, quando l'illecito sia di tipo omissivo, deve essere proposta innanzi al giudice territorialmente competente per il luogo in cui si sarebbe dovuta tenere la condotta che è stata invece omessa; -pertanto, al fine di concentrare in un unico giudizio la competenza a conoscere di tutte le opposizioni alle sanzioni riferite al medesimo fatto, ove sia irrogata al proprietario dell'autoveicolo la sanzione amministrativa per la violazione dell'obbligo di fornire i dati del conducente all'organo che abbia accertato la violazione dei limiti di velocità, ai sensi dell'art.

Ric. 2021 n. 05099 sez.

M2 - ud. 01-07-2021 -3- 126-bis, comma 2, del cod. strada, la competenza a conoscere della relativa opposizione appartiene al giudice di pace del luogo in cui ha sede l'organo accertatore al quale quei dati avrebbero dovuto essere inviati (cfr. Cass. 20988/2019), che nel caso di specie è il Giudice di pace di Trebisacce davanti al quale vanno rimesse le parti del procedimento in epigrafe anche per la statuizione delle spese del presente regolamento.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Giudice di pace di Trebisacce alla trattazione del giudizio in epigrafe nonchè a provvedere sulle spese del presente regolamento con termine di sessanta giorni dalla comunicazione di questa ordinanza per la riassunzione del giudizio avanti ad esso.

Così deciso a Roma nella camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 1 luglio 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al nr. 5099/2021, sollevato dal [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza n. 46/2021, depositata il 28/1/2021, nel procedimento vedente tra: [OSCURATO:PERSONA], da una parte, [OSCURATO:PERSONA], dall'altra; - ricorrenti - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla relatrice [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] che chiede che la Corte di Cassazione, ai sensi degli articoli 44, 45 e 47 cod. proc. civ., in accoglimento del conflitto di competenza sollevato di ufficio dal giudice di pace di Pescara, voglia dichiarare che il giudice di Pace di Trebisacce è giudice competente alla trattazione del presente giudizio, più compiutamente indicato in epigrafe, con conseguente fissazione del termine per la riassunzione del giudizio; rilevato che: -il Giudice di pace di Pescara ha chiesto d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'art. 45 cod. proc. civ. prospettando il conflitto negativo di competenza dopo che il Giudice di pace di Agnone avanti al quale è stata proposta opposizione a sanzione amministrativa dalla società So.G.E.T. avverso il verbale di contestazione della violazione dell'articolo 126 bis, comma 2, del codice della strada per non avere comunicato i dati del conducente, richiesti a seguito della notifica di precedente verbale di contravvenzione per violazione dell'articolo 142 comma 8 C.d.S. ha negato la propria competenza; -il Giudice di pace di Agnone con sentenza del 20 agosto 2020 dichiarava infatti la propria incompetenza territoriale in favore, alternativamente del Giudice di pace di Trebisacce quale giudice del luogo ove era stata rilevata l'infrazione di cui al verbale presupposto, ovvero del Giudice di pace di Pescara, quale il giudice del luogo dove ha sede legale o residenza la parte ricorrente, tenuta ad effettuare la prescritta comunicazione dei dati della patente dell'effettivo trasgressore; -il Giudice di pace di Pescara, avanti al quale era riassunto il procedimento, ritenendo vigente in materia il principio della competenza funzionale inderogabile del giudice del luogo in cui ha sede l'organo di polizia accertatore e presso il quale sarebbe dovuta pervenire la comunicazione omessa, ha richiesto d'ufficio il regolamento di competenza; -le parti del procedimento nonostante la comunicazione effettuata non hanno depositato scritture e note difensive; considerato che: Ric. 2021 n. 05099 sez. M2 - ud. 01-07-2021 -2- -va premessa l'ammissibilità del regolamento di competenza richiesto d'ufficio dal giudice di pace in un giudizio di opposizione a sanzioni amministrative, stante la natura di criterio di competenza funzionale equiparabile a quello della competenza territoriale inderogabile e posto che l'articolo 46 del codice di procedura civile rende inapplicabile al procedimento davanti al giudice di pace le sole disposizioni concernenti il regolamento di competenza ad istanza di parte (cfr. Cass.15382/2012; id.25232/2014); -va pure rilevato il rispetto del termine pacificamente individuato dalla giurisprudenza di questa corte in materia di regolamento di competenza d'ufficio e secondo la quale il giudice indicato come competente da quello originariamente adito ed innanzi al quale la causa è stata riassunta, può rilevare, a sua volta, la propria incompetenza non oltre la prima udienza di trattazione, essendogli altrimenti preclusa la possibilità di sollevare il conflitto di competenza (cfr. Cass.16143/2015); -quanto poi al criterio della competenza territoriale applicabile al caso di specie, va richiamato il principio in forza del quale l'opposizione avverso il verbale di contestazione di infrazione al codice della strada, quando l'illecito sia di tipo omissivo, deve essere proposta innanzi al giudice territorialmente competente per il luogo in cui si sarebbe dovuta tenere la condotta che è stata invece omessa; -pertanto, al fine di concentrare in un unico giudizio la competenza a conoscere di tutte le opposizioni alle sanzioni riferite al medesimo fatto, ove sia irrogata al proprietario dell'autoveicolo la sanzione amministrativa per la violazione dell'obbligo di fornire i dati del conducente all'organo che abbia accertato la violazione dei limiti di velocità, ai sensi dell'art. Ric. 2021 n. 05099 sez. M2 - ud. 01-07-2021 -3- 126-bis, comma 2, del cod. strada, la competenza a conoscere della relativa opposizione appartiene al giudice di pace del luogo in cui ha sede l'organo accertatore al quale quei dati avrebbero dovuto essere inviati (cfr. Cass. 20988/2019), che nel caso di specie è il Giudice di pace di Trebisacce davanti al quale vanno rimesse le parti del procedimento in epigrafe anche per la statuizione delle spese del presente regolamento. P.Q.M. La Corte dichiara la competenza del Giudice di pace di Trebisacce alla trattazione del giudizio in epigrafe nonchè a provvedere sulle spese del presente regolamento con termine di sessanta giorni dalla comunicazione di questa ordinanza per la riassunzione del giudizio avanti ad esso. Così deciso a Roma nella camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 1 luglio 20
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