CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 13 novembre 2021
Cassazione n. 37623/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dr. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Trieste con ordinanza del 12-13 novembre 2021 ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da [OSCURATO:PERSONA], ristretto in custodia cautelare in carcere dall'Il agosto 2014 al 18 agosto 2014 ed agli arresti domiciliari dal 18 agosto 2014 al 25 maggio 2015 (data in cui la misura era stata sostituita con altra non custodiale), in relazione all'accusa di concorso nell'ingresso illegale nel territorio nazionale di extracomunitari (art. 12, comma 3, lett. d, comma 3-ter, lett. b, e 13, comma 13, del d. Igs. 25 luglio 1998, n. 286), accusa da cui era sto assolto dalla Corte di appello di Trieste con sentenza del 5 febbraio 2019, irrevocabile il 23 marzo 2019, "perché il fatto non costituisce reato", in riforma integrale della sentenza di condanna del G.i.p. del Tribunale di Trieste, all'esito dell'abbreviato, del 20 maggio 2016. 2. Ricorre per la cassazione del provvedimento, tramite difensore, [OSCURATO:PERSONA], che si affida a due motivi con i quali denunzia violazione di legge (il primo motivo) e difetto di motivazione (il secondo). 2.1.Con il primo motivo lamenta violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. quanto ai presupposti ed alle modalità di applicazione dell'istituto della riparazione per ingiusta detenzione. Rammentate le ragioni del rigetto, si afferma che gli elementi indiziari che hanno portato all'applicazione della misura cautelare sono stati completamente neutralizzati dalla sentenza assolutoria della Corte di appello, che ha escluso la gravità, la precisione e la concordanza degli stessi, relegati al rango di "sospetti" (così all'ultima pagina della sentenza assolutoria). Si richiama precedente di legittimità che ha escluso che una condotta sospetta possa costituire colpa grave nell'accezione che qui rileva. Si sottolinea che il fatto che l'imputato abbia trasportato un soggetto che, poi, si è scoperto essere pregiudicato non è circostanza che ha indotto il G.i.p. all'applicazione della misura: infatti, la condizione di pregiudicato di uno dei trasportati é trattata nella narrativa dell'ordinanza ma, ad avviso del ricorrente, non risulta avere determinato l'applicazione della misura e, dunque, la Corte di appello avrebbe considerato colposa una circostanza che non attiene alle ragioni per cui la custodia cautelare è stata applicata. In subordine, si evidenzia come non sussistesse in capo al ricorrente nessun obbligo o nessuna posizione di garanzia ex art. 40, comma 2, cod. pen. Il ricorrente, infatti, essendosi recato all'estero, in Ungheria, per recuperare ed accompagnw:e in Italia un parenté, si sarebbe solo linlitato a dare un passaggio ad un terzo a titolo di cortesia senza chiedergli un documento né notizie ma «non era tenuto a valutare eventuali precedenti penali dello stesso, non era suo obbligo accertarsi che la persona a cui stava dando un passaggio assieme al parente fosse o meno incensurata» (così alla p. 3 del ricorso). In tale prospettiva, si è accertato - si sottolinea - che i 400,00 euro che [OSCURATO:PERSONA] ha consegnato a [OSCURATO:PERSONA] era solo un rimborso delle spese sostenute per il viaggio. In ulteriore subordine, si evidenzia non essere stato accertato nel caso di specie il coefficiente di colpa, cioè il grado della stessa: la colpa, ad avviso del ricorrente, non sarebbe grave e non escluderebbe il diritto alla equa riparazione, richiamandosi al riguardo precedenti di legittimità stimati pertinenti. 2.2. Con il secondo motivo censura contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata. L'ordinanza reiéttiva 'utilizzerebbe «alcuni elementi di fatto e di diritto in maniera contraddittoria e manifestamente illogica» (così alla p. 5 del ricorso). Richiamata una sentenza di legittimità citata nell'ordinanza e, prima ancora, nell'istanza (sentenza n. 52645 del 2017), si sottolinea esserne stato, in realtà, distorto il significato, riutilizzando - si stima, illegittimamente - elementi indiziari la cui portata è stata neutralizzata dalla sentenza assolutoria; si richiamano inoltre ulteriori precedenti di legittimità che si ritengono pertinenti. 3. Il Procuratore generale della S.C. nella requisitoria scritta ai sensi dell'art.611 cod. proc. pen. del 7 maggio 2021 ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e deve essere accolto, per le seguenti ragioni. 2.Si premette che l'ordinanza impugnata (alla p. 6) valorizza due aspetti: a) le circostanze nell'ambito del quale è avvenuto il trasporto (dai dialoghi, intercettati, cui ha partecipato il ricorrente, emerge il riferimento ad un'attività di organizzazione ed al finanziamento del viaggio, «apparentemente caratterizzato da motivi di lucro e da effettuarsi in tempo di notte e seguendo il percorso a piedi; il riferimento ad analoghe attività pregresse»; b) il non essersi accertato il conducente delle qualità personali della persona ulteriore rispetto al suo parente che accettava di accompagnare. 3.Ebbene, osserva il Collegio che, come in effetti evidenziato nel ricorso, il provvedimento impugnato valorizza elementi che erano stati svalutati nella sentenza assolutoria, senza fornire, però, al riguardo adeguata spiegazione, trascurando che occorre nell'esame dell'istanza prendere le mosse dagli elementi di fatto affermati in sede di merito, eventualmente integrati da altri, fornendo al riguardo opportuna motivazione. 3.1. Alle pp. 5-7 della sentenza di assoluzione si legge che «a seguito di una attività di intercettazione posta in essere in relazione ad altro procedimento penale, gli inquirenti apprendevano che l'attuale appellante, unitamente al fratello Gentjan e grazie al contributo (400 euro) versato dalla cugina [OSCURATO:PERSONA], lo stesso si sarebbe recato in Ungheria, tramite il valico di Trieste, per recuperare il cugino Dorjan o meglio [OSCURATO:PERSONA] alias Dorjan. Ritiene il Collegio che dalle risultanze processuali [...] è rimasta confermata la tesi difensiva dell'attuale appellante secondo il quale egli si era recato in Ungheria per prelevare il cugino Dorjan, rimasto senza soldi e desideroso di rientrare in Italia, per fare un favore alla zia che glielo aveva chiesto tramite la figlia Precaj (cugina dell'appellante) e che da quest'ultima aveva ricevuto l'importo di euro 400, quale contributo alle spese di viaggio sostenute. Non vi sono elementi certi per sostenere che l'imputato fosse consapevole del fatto che il cugino ed il terzo trasportato, amico del cugino Dorjan, fossero clandestini e non in possesso di regolari documenti per l'ingresso in Italia. Proprio il rapporto di parentela esistente con il cugino lascia ragionevolmente presumere che l'appellante non fosse a conoscenza del fatto che lo stesso fosse clandestino anche in considerazione del fatto che la zia, tramite la cugina, si era rivolta a lui per un aiuto. La circostanza poi che il cugino possa essersi presentato con altra persona, sconosciuta all'appellante, non implica automaticamente la conoscenza anche della posizione irregolare di quest'ultima. Il collegio ritiene altresì che la intercettazione telefonica intervenuta tra l'appellante e il fratello Gezim [...] non si presta, come sostenuto dal Tribunale, a una interpretazione univoca, nel senso della piena consapevolezza di esso appellante di effettuare il trasporto di un clandestino [...] Ciò in considerazione del fatto che mancano ulteriori riscontri a tale tesi. Plausibile infatti è una lettura diversa di tale conversazione [...] gli elementi a carico non sono così univoci, concordanti e gravi da potere fondare su di essi una sentenza di condanna essendo rimasti nel limbo dei sospetti». 3.2. Il provvedimento impugnato, per contro, è rimasto ancorato alla lettura degli elementi istruttori che era contenuta nell'ordinanza custodiale e nella sentenza di primo grado, totalmente riformata da quella di appello. 3.3. E' principio pacifico quello secondo il quale, posto che il dolo o la colpa grave idonei ad escludere l'indennizzo per ingiusta detenzione devono sostanziarsi in. comportamenti specifici che abbiano dato causa a che abbiano concorso a dare causa all'instaurazione dello stato privativo della libertà, sicchè è ineludibile l'accertamento del rapporto causale tra tali condotte ed il provvedimento restrittivo della libertà, ad escludere il diritto in questione è necessario che il giudice della riparazione pervenga alla sua decisione in base a dati di fatto certi, cioè elementi "accertati o non negati" (Sez. U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636; in conformità, tra le Sezioni semplici successive, Sez. 4, n. 3895 del 14/12/2017, dep. 2018, P., Rv. 271739 e Sez. 4, n. 27397 del 10/06/2010, Ministero Economia e Finanze, Rv. 247867), con esclusione, dunque, di dati meramente congetturali. Ed è noto che la valutazione del giudice della riparazione si svolge su un piano diverso, ed autonomo, rispetto a quello del giudice della cognizione penale, pur dovendo eventualmente operare sullo stesso materiale: tale ultimo giudice deve valutare la sussistenza o meno di un'ipotesi di reato ed eventualmente la sua riconducibilità all'imputato; il primo, invece, deve valutare non già se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma «se esse si posero come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione" [...] Il rapporto tra giudizio penale e giudizio della riparazione si risolve solo . nel condizionamento del primo rispetto al presupposto dell'altro [...] spettando al giudice della riparazione una serie di accertamenti e valutazioni da condurre in piena autonomia e con l'ausilio dei criteri propri all'azione esercitata dalla parte» (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro e altri, Rv. 203638; cfr., tra le Sezioni semplici, Sez. 4, n. 27397 del 10/06/2010, Ministero Economia e Finanze, Rv. 247867; Sez. 4, n. 1904 del 11/06/1999, Murina e altro, Rv. 214252; Sez. 4, n. 2083 del 24/06/1998, Nemala, Rv. 212114). Il giudice della riparazione deve seguire un iter logico-motivazionale autonomo rispetto a quello del processo penale; costituiscono compiti del giudice del merito la ricerca, la selezione e la valutazione delle circostanze di fatto idonee ad integrare o ad escludere la sussistenza delle condizioni preclusive al riconoscimento del diritto fatto valere, sotto il profilo, appunto, del dolo o della colpa grave. In particolare, «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice della riparazione, per decidere se l'imputato vi abbia dato causa per dolo o colpa grave, deve valutare il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione» (Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 268238; in senso conforme, tra le altre, Sez. 4, n. 19180 del 18/02/2016, Buccini, Rv. 266808), Della decisione sulla ingiusta detenzione il giudice del merito ha l'obbligo di dare adeguata ed esaustiva motivazione, strutturata secondo le corrette regole della logica ed il mancato assolvimento di tale obbligo in termini di adeguatezza, congruità e logicità è censurabile in cassazione. 4. Anche sotto il profilo ulteriore della individuazione del grado della colpa l'impugnazione risulta fondata. Nel procedimento di equa riparazione per l'ingiusta detenzione, infatti, il giudice deve valutare anche se la condotta colposa non sia lieve, rilevante non quale causa ostativa per il riconoscimento dell'indennizzo bensì per l'eventuale riduzione dèlla sua entità (v., tra le numerose, Sez. 4, n. 51343 del 09/10/2018, V., Rv. 274006; Sez. 4, n. 21575 del 29/01/2014, G., Rv. 259212; Sez. 4, n. 2430 del 13/12/2011, dep. 2012, Popa, Rv. 251739; Sez. 4, n. 27529 del 20/05/2008, Okumboro e altro, Rv. 240889; Sez. 4, n. 529 del 21/04/1994, Ministro del Tesoro in Proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 198307), tema sul quale la Corte di merito non si è pronunziata. 5. La richiesta di equa riparazione deve essere, dunque, nuovamente valutata dalla Corte di appello, prendendo le mosse dall'esame della condotta posta in essere dal ricorrente e ponendosi, in primo luogo, il problema della individuazione degli elementi, ove sussistenti, che avrebbero dovuto indurre il soggetto agente in sospetto; una volta eventualmente individuati elementi ritenuti significativi in tal senso, il giudice di merito dovrà domandarsi se essi siano stati idonei a concretizzare colpa *- e, in ipotesi, se grave o meno - e concausativi della privazione della libertà nel momento dell'adozione della misura ovvero rispetto al protrarsi della stessa; aspetti tutti pretermessi dalla Corte di merito. Discende l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Trieste. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Trieste. Così deciso